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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 24792/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 36726/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],

2. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza n. 19545/2018 del [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al secondo e terzo motivo di ricorso; Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli scritti difensivi depositati. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente relativa all’autoveicolo [OSCURATO:TARGA], ha proposto ricorso, sulla scorta di nove motivi, per la cassazione della sentenza n. 19545/18 del Tribunale di Roma che, confermando la sentenza del Giudice di Pace cittadino, ha rigettato l’opposizione dalla stessa proposta avverso otto verbali di accertamento con cui le erano state contestate diverse violazioni del codice della strada, tutte rilevate nell’anno 2015, concernenti la circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici e l’accesso nella zona a traffico limitato senza la comunicazione preventiva di cui all’art. 5 bis l. 21/1992. 2.Per quanto rileva in questo giudizio di legittimità, il Tribunale ha rigettato l’appello con cui la società aveva sostenuto che le ordinanze cautelari del TAR Lazio del 5 marzo e del 7 maggio 2015, prima, e la sentenza n. 11636/2015 del medesimo TAR, poi, avrebbero rispettivamente sospeso e annullato l’efficacia delle delibere della Giunta di [OSCURATO:PERSONA] n. 379/2014 e 79/2015, col conseguente venir meno, in capo alla cooperativa, dell’obbligo di comunicare preventivamente l’accesso delle vetture all’interno del territorio comunale.

Il Tribunale capitolino ha ritenuto che nessuna delle invocate pronunce del TAR avesse fatto venir meno l’obbligo di comunicazione dell’accesso e che ai fatti ascritti all’opponente, risalenti al 2015, fosse pienamente applicabile l’art. 5 bis della l. 21/1992, dovendosi escludere che la sospensione dell’efficacia di tale disposizione recata dall’articolo 1, comma 1136, lettera b, l. 205/2017 avesse efficacia retroattiva. 3.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. La causa - inizialmente fissata per l’adunanza camerale del 23 novembre 2021, per la quale il ricorrente aveva depositato una memoria scritta - è stata chiamata alla pubblica udienza del 1° marzo 2022, per la quale il ricorrente ha depositato una seconda memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come riportato in epigrafe.

5. Osserva il Collegio che le questioni di diritto sollevate nel presente ricorso sono già state rimesse alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con l'ordinanza n. 6781 del 2022, depositata il 1° Marzo 2022.

È pertanto necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo nell'attesa che le Sezioni Unite si pronuncino.

PQM La C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 36726/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza n. 19545/2018 del [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al secondo e terzo motivo di ricorso; Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli scritti difensivi depositati. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente relativa all’autoveicolo [OSCURATO:TARGA], ha proposto ricorso, sulla scorta di nove motivi, per la cassazione della sentenza n. 19545/18 del Tribunale di Roma che, confermando la sentenza del Giudice di Pace cittadino, ha rigettato l’opposizione dalla stessa proposta avverso otto verbali di accertamento con cui le erano state contestate diverse violazioni del codice della strada, tutte rilevate nell’anno 2015, concernenti la circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici e l’accesso nella zona a traffico limitato senza la comunicazione preventiva di cui all’art. 5 bis l. 21/1992. 2.Per quanto rileva in questo giudizio di legittimità, il Tribunale ha rigettato l’appello con cui la società aveva sostenuto che le ordinanze cautelari del TAR Lazio del 5 marzo e del 7 maggio 2015, prima, e la sentenza n. 11636/2015 del medesimo TAR, poi, avrebbero rispettivamente sospeso e annullato l’efficacia delle delibere della Giunta di [OSCURATO:PERSONA] n. 379/2014 e 79/2015, col conseguente venir meno, in capo alla cooperativa, dell’obbligo di comunicare preventivamente l’accesso delle vetture all’interno del territorio comunale. Il Tribunale capitolino ha ritenuto che nessuna delle invocate pronunce del TAR avesse fatto venir meno l’obbligo di comunicazione dell’accesso e che ai fatti ascritti all’opponente, risalenti al 2015, fosse pienamente applicabile l’art. 5 bis della l. 21/1992, dovendosi escludere che la sospensione dell’efficacia di tale disposizione recata dall’articolo 1, comma 1136, lettera b, l. 205/2017 avesse efficacia retroattiva. 3.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. La causa - inizialmente fissata per l’adunanza camerale del 23 novembre 2021, per la quale il ricorrente aveva depositato una memoria scritta - è stata chiamata alla pubblica udienza del 1° marzo 2022, per la quale il ricorrente ha depositato una seconda memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come riportato in epigrafe. 5. Osserva il Collegio che le questioni di diritto sollevate nel presente ricorso sono già state rimesse alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con l'ordinanza n. 6781 del 2022, depositata il 1° Marzo 2022. È pertanto necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo nell'attesa che le Sezioni Unite si pronuncino. PQM La C
Sentenza Cassazione n. 24792/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris