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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 29882/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; ,« [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza del 2 dicembre 2021, il Tribunale di Caltanissetta rigettava l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dalla Corte di Assise di Caltanissetta in data 5.11.2021, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in carcere cui il predetto imputato è sottoposto.

A ragione della decisione, riteneva che la motivazione svolta dalla Corte di Assise di Caltanissetta - secondo cui "trattandosi di dibattimento lungo e complesso sia per numero dei testi sia per le modalità di svolgimento delle udienze caratterizzate dalla difficoltà di tradurre in maniera simultanea quanto avviene in udienza con rallentamento dell'attività e comportando maggior dispendio di tempo" - fosse esaustiva e immune da vizi logici e che dovevano essere disattese le contrarie censure difensive, spiegando che: - nonostante fossero stati già sentiti in sede di incidente probatorio diversi testimoni in relazione all'imputazione di omicidio, ancora numerosi erano i testi del pubblico ministero e della difesa chiamati a deporre, con riferimento alle altre gravi imputazioni per cui si procedeva; - del tutto irrilevanti fossero le circostanze dedotte dall'appellante della sovrapponibilità della maggior parte dei testi indicati dalle parti o dell'alternatività dell'indicazione di altri testi, dato che, al momento, i testi indicati dalle parti erano stati ammessi a testimoniare e considerato, in ragione della complessità delle imputazioni e dei fatti storici a esse sottesi, che era prevedibile che la loro escussione si sarebbe protratta per più udienze; - condivisibile fosse il riferimento contenuto nell'ordinanza della Corte di Assise alle "modalità delle udienze caratterizzate dalla difficoltà di tradurre in maniera simultanea quanto avviene in udienza".

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge, in relazione al disposto di cui all'art. 304 cod. proc. pen., nonché difetto di motivazione.

Secondo la difesa, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'ordinanza della Corte di Assise sarebbe assolutamente carente dal punto di vista motivazionale essendosi limitata a riprodurre solo formule di stile; il Tribunale non avrebbe valutato la doglianza difensiva con la quale era stato evidenziato che nell'arco di sette mesi erano state celebrate solo quattro udienze; che non era sufficiente richiamarsi al numero dei testi da escutere; in ogni caso, l'ordinanza della Corte di Assise non sarebbe suscettibile di integrazione a opera del Tribunale, perché assolutamente carente di motivazione; illogica sarebbe l'argomentazione nella parte in cui si è fatto riferimento alle modalità di svolgimento delle udienze caratterizzate dalle difficoltà di traduzione in maniera simultanea.

3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

E in vero, le censure difensive nei termini in precedenza indicati riproducono doglianze già adeguatamente valutate e disattese dal Tribunale di Caltanissetta con motivazione esente da vizi logico - giuridici, con la quale il ricorrente non si confronta.

Nella prima parte della presente decisione sono state riportate nel dettaglio le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata, alle quali ci si richiama al fine di evitare inutili ripetizioni.

2. Qui è sufficiente evidenziare che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.

Occorre, altresì, osservare che il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo cod. proc. pen., che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato in ragione dell'attività da compiere e implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

3. Ebbene, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata è esente da vizi di sorta, avendo correttamente evidenziato che il provvedimento della Corte di Assise di Caltanissetta di sospensione dei termini di custodia cautelare fosse stato giustificato sulla valutazione di complessità del processo alla luce della struttura delle imputazioni e dei fatti a esse sottesi, del numero assai elevato di testimoni indicati nelle rispettive liste del pubblico CY) ministero e della difesa, nonché della circostanza che la traduzione simultanea dell'udienza nella lingua conosciuta dagli imputati avrebbe comportato degli inevitabili o LO ritardi nella definizione del processo medesimo. <t e CX) eve O. w e --i

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente o u al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella 21 • proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura E o congrua ed equa di euro tremila.

E o E c cc

5. [OSCURATO:PERSONA] curerà la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; ,« [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 2 dicembre 2021, il Tribunale di Caltanissetta rigettava l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dalla Corte di Assise di Caltanissetta in data 5.11.2021, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in carcere cui il predetto imputato è sottoposto. A ragione della decisione, riteneva che la motivazione svolta dalla Corte di Assise di Caltanissetta - secondo cui "trattandosi di dibattimento lungo e complesso sia per numero dei testi sia per le modalità di svolgimento delle udienze caratterizzate dalla difficoltà di tradurre in maniera simultanea quanto avviene in udienza con rallentamento dell'attività e comportando maggior dispendio di tempo" - fosse esaustiva e immune da vizi logici e che dovevano essere disattese le contrarie censure difensive, spiegando che: - nonostante fossero stati già sentiti in sede di incidente probatorio diversi testimoni in relazione all'imputazione di omicidio, ancora numerosi erano i testi del pubblico ministero e della difesa chiamati a deporre, con riferimento alle altre gravi imputazioni per cui si procedeva; - del tutto irrilevanti fossero le circostanze dedotte dall'appellante della sovrapponibilità della maggior parte dei testi indicati dalle parti o dell'alternatività dell'indicazione di altri testi, dato che, al momento, i testi indicati dalle parti erano stati ammessi a testimoniare e considerato, in ragione della complessità delle imputazioni e dei fatti storici a esse sottesi, che era prevedibile che la loro escussione si sarebbe protratta per più udienze; - condivisibile fosse il riferimento contenuto nell'ordinanza della Corte di Assise alle "modalità delle udienze caratterizzate dalla difficoltà di tradurre in maniera simultanea quanto avviene in udienza". 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge, in relazione al disposto di cui all'art. 304 cod. proc. pen., nonché difetto di motivazione. Secondo la difesa, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'ordinanza della Corte di Assise sarebbe assolutamente carente dal punto di vista motivazionale essendosi limitata a riprodurre solo formule di stile; il Tribunale non avrebbe valutato la doglianza difensiva con la quale era stato evidenziato che nell'arco di sette mesi erano state celebrate solo quattro udienze; che non era sufficiente richiamarsi al numero dei testi da escutere; in ogni caso, l'ordinanza della Corte di Assise non sarebbe suscettibile di integrazione a opera del Tribunale, perché assolutamente carente di motivazione; illogica sarebbe l'argomentazione nella parte in cui si è fatto riferimento alle modalità di svolgimento delle udienze caratterizzate dalle difficoltà di traduzione in maniera simultanea. 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, le censure difensive nei termini in precedenza indicati riproducono doglianze già adeguatamente valutate e disattese dal Tribunale di Caltanissetta con motivazione esente da vizi logico - giuridici, con la quale il ricorrente non si confronta. Nella prima parte della presente decisione sono state riportate nel dettaglio le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata, alle quali ci si richiama al fine di evitare inutili ripetizioni. 2. Qui è sufficiente evidenziare che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Occorre, altresì, osservare che il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo cod. proc. pen., che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato in ragione dell'attività da compiere e implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. 3. Ebbene, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata è esente da vizi di sorta, avendo correttamente evidenziato che il provvedimento della Corte di Assise di Caltanissetta di sospensione dei termini di custodia cautelare fosse stato giustificato sulla valutazione di complessità del processo alla luce della struttura delle imputazioni e dei fatti a esse sottesi, del numero assai elevato di testimoni indicati nelle rispettive liste del pubblico CY) ministero e della difesa, nonché della circostanza che la traduzione simultanea dell'udienza nella lingua conosciuta dagli imputati avrebbe comportato degli inevitabili o LO ritardi nella definizione del processo medesimo. <t e CX) eve O. w e --i 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente o u al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella 21 • proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura E o congrua ed equa di euro tremila. E o E c cc 5. [OSCURATO:PERSONA] curerà la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
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