CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08562/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 22 maggio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata identifica- zione del titolare dell'utenza di energia elettrica prima del distacco avvenuto nel 2015. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità eccessiva della pena inflitta. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando che l'imputato si trovava agli ar- resti domiciliari nell'immobile de quo, che era servito stabilmente da energia elettrica tramite un collegamento abusivo mediante un visibile filo collegato alla montante. Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha escluso la necessità di effettuare i richiesti accertamenti istruttori, in quanto il Campagna fruiva diretta- mente ed abusivamente dell'energia elettrica durante il proprio regime restrittivo in totale mancanza di un contratto di fornitura, essendo avvenuto il distacco in epoca remota. 4. Il secondo motivo di ricorso appare generico in quanto il ricorrente si limita ad invocare una presunta carenza motivazionale in ordine al trattamento sanziona- torio. Le sentenze di merito, tuttavia, hanno adeguatamente vagliato ed analizzato i profili oggettivi e soggettivi della vicenda criminosa, evidenziando in particolare la spiccata pericolosità del Campagna, desumibile dai suoi numerosi precedenti penali per gravi reati. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbra