CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 aprile 2024
Cassazione n. 27521/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SAVONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Savona con sentenza resa in data 9 Gennaio 2022 dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al'art.590 bis comma 2 cod.pen. perché estinto per intervenuta condotta riparatoria ai sensi dell'art.162 ter cod.pen. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona assumendo violazione di legge per essere stato applicato l'istituto della messa alla prova pur non ricorrendone le condizioni di legge in quanto il reato per cui si procede (590 bis comma 2 cod.pen.) non è procedibile a querela della persona offesa in presenza di ipotesi aggravata dalla guida in condizione di ebbrezza alcolica la quale, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla [OSCURATO:PERSONA], rappresenta una deroga alla procedibilità a querela del reato di lesioni stradali. 3. Fondato è il ricorso del Procuratore della Repubblica. L'art.162 ter cod.pen. è applicabile soltanto "ai casi d procedibilità a querela soggetta a remissione". Se è vero che il reato di cui all'art.90 bis cod.pen., in forza della novella di cui al d.lgs. 10/2022, risulta procedibile a querela, ciò è stabilito soltanto se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dallo stesso articolo (art.90 bis, ultimo comma cod.pen. Nella specie l'editto accusatorio prevedeva la circostanza aggravante di cui all'art.590 bis, comma secondo, cod.pen., in quanto il prevenuto il [OSCURATO:PERSONA] si era posto alla guida dell'autovettura, di proprietà della madre, con un tasso alcolico pari a 2,46 g/I e pertanto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.186 comma 2 lett.c) d.lgs. 28/1992. Il reato risultava pertanto procedibile di ufficio. Ne consegue che il Tribunale non avrebbe potuto applicare la causa di estinzione del reato ai sensi dell'art.162 ter cod.pen. e, conseguentemente non avrebbe dovuto emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.469 cod.proc.pen. 4. la sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Savona per il giudizio. DEpoitillem bii~nella camera di consiglio del 19 aprile 2024 i oggi, „d,-1.4 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] G