CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2025
Cassazione n. 19664/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] raouf [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 del GIP TRIBUNALE di Verona udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona emessa il 10/01/2025, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, secondo e terzo comma, n.1, cod. pen., eccependosi l’omesso accertamento dell’esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 448 – bis cod. proc. pen. (introdotto con l.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509). I rilievi sull’entità della pena applicata – su richiesta delle parti – e sulla qualificazione giuridica della fattispecie sono del tutto generici. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen