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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 24031/2024

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.942/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], N. 6, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 32 C/O [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:TELEFONO] [OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione, -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], deceduto, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32 C/O [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:TELEFONO] [OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1214/2019 depositata il 2.10.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 18.10.2012 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]), figlio di [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Putignano, oltre al padre, gli zii [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per fare accertare che egli era divenuto proprietario per usucapione ordinaria del capannone sito in Putignano (BA), via [OSCURATO:PERSONA] n. 1/3, (in catasto a foglio 37, particella 55, sub. 1), già di proprietà per 1/2 ciascuno dei suoi nonni, [OSCURATO:PERSONA] (deceduta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] (deceduto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), che lo avevano cresciuto fin da piccolo come un figlio, mentre la zia [OSCURATO:PERSONA] gli aveva donato i diritti acquisiti per successione dai genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senior con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA]Agosto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 99849.

Assumeva l'originario attore che raggiunta la maggiore età nel 1982, aveva iniziato ad occuparsi della gestione del patrimonio dei nonni, compreso il capannone, che era stato locato dal nonno alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] dal 1986 al 1996, ed egli aveva curato la riscossione dei canoni, e dal 1993, dopo la morte del nonno, aveva anche sottoscritto i relativi contratti di locazione, utilizzando poi il capannone medesimo dal 1996 al 1998 per la propria attività commerciale, venendo sanzionato dal Comune di Putignano per imposte su insediamenti produttivi non pagate, ed a partire dal 1998 aveva concesso in locazione il capannone al [OSCURATO:PERSONA], facendo eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (pozzo nero), provvedendo allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dal capannone, richiedendo il certificato di usabilità e presentando nel luglio 1999 domanda di condono edilizio.

Dopo che il 2.4.1991 il nonno [OSCURATO:PERSONA] con testamento per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA]Agosto lo aveva istituito erede universale, rimanendo in capo a [OSCURATO:PERSONA], Nicola, Anna e Rosa solo 1/3 del capannone per successione legittima alla di loro madre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 28.9.1995, aveva convenuto l'originario attore e gli altri figlii del testatore davanti al Tribunale di Bari, impugnando il testamento di [OSCURATO:PERSONA] senior in quanto nullo per incapacità di intendere e di volere, e chiedendo comunque in subordine la riduzione per lesione di legittima delle disposizioni testamentarie lesive delle quote riservate ai figli del defunto, con determinazione delle quote spettanti ai legittimari sul patrimonio del de cuius comprensivo anche del capannone di Putignano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1/3 ed il rilascio dei beni immobili da parte di [OSCURATO:PERSONA] iunior con rendiconto.

In quel giudizio quest'ultimo aveva contrastato l'impugnazione del testamento, ma non si era opposto all'azione di riduzione per lesione di legittima, e si erano costituiti anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che pur non contestando la validità del testamento paterno, avevano a loro volta richiesto l'attribuzione della quota loro riservata per legge sul patrimonio relitto da [OSCURATO:PERSONA] senior, comprensivo del suddetto capannone.

Nel giudizio di usucapione si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestavano la domanda dell'attore negando che [OSCURATO:PERSONA] iunior avesse esercitato il possesso uti dominus sul capannone per il tempo necessario alla maturazione dell'usucapione, sottolineando l'efficacia interruttiva della citazione del 28.9.1995 di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti per la divisione del patrimonio relitto da [OSCURATO:PERSONA] senior, comprendente anche il capannone, e per il rilascio dei beni, e la circostanza che in quel giudizio [OSCURATO:PERSONA] iunior non si era opposto all'inclusione nell'asse ereditario del de cuius anche del capannone.

Nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] iunior riferiva l'originaria sua domanda di usucapione dell'intera proprietà del capannone solo alla quota di 1/3 del capannone spettante a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per successione legittima alla madre [OSCURATO:PERSONA].

Nelle more intervenivano nel giudizio di divisione la sentenza parziale n.485/2001 del Tribunale di Bari, che rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di nullità del testamento di [OSCURATO:PERSONA] senior, disponendo la prosecuzione del giudizio per l'azione di riduzione per lesione di legittima e divisione, e la sentenza parziale n. 2094/2010 del Tribunale di Bari, che assegnava a [OSCURATO:PERSONA], Nicola, Anna e Rosa la quota riservata di 3/18 ciascuno dell'intero asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] senior ed a [OSCURATO:PERSONA] iunior la restante quota di 6/18, proseguendo poi il giudizio per la divisione, sfociata nella sentenza definitiva n. 3234/2018 del Tribunale di Bari, impugnata in appello, che avrebbe previsto a favore di [OSCURATO:PERSONA], Nicola ed Anna il pagamento da parte dell'erede testamentario [OSCURATO:PERSONA] iunior, assegnatario per testamento dell'intero patrimonio del nonno, di un conguaglio in denaro sostitutivo delle quote riservate per legge.

Il Tribunale di Bari, sezione stralcio di Rutigliano, con la sentenza n. 1566/2015 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava inammissibile la domanda di [OSCURATO:PERSONA] iunior di usucapione della quota di 1/3 del capannone spettante ai convenuti per successione legittima a [OSCURATO:PERSONA], considerata domanda nuova, e respingeva l'originaria domanda di usucapione condannando l'attore alle spese processuali.

Impugnata la sentenza di primo grado da [OSCURATO:PERSONA] iunior, sia per avere il giudice di primo grado ritenuto domanda nuova quella relativa alla quota di 1/3 del capannone, sia per non avere accolto la domanda di usucapione ritenendo interruttivo della prescrizione acquisitiva il giudizio di impugnazione del testamento di [OSCURATO:PERSONA] senior da parte di [OSCURATO:PERSONA], che in realtà sarebbe stato riferibile solo ai beni di [OSCURATO:PERSONA] senior, e non alla quota di 1/3 del capannone pervenuta ai convenuti per successione legittima a [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Bari, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], Nicola ed Anna, con la sentenza n. 1214/2019 del del 9.4/23.5.2019, poi corretta con ordinanza del 2.10.2019 in punto di distrazione delle spese processuali liquidate, pur ritenendo che la domanda di usucapione della quota di 1/3 riproposta in secondo grado da [OSCURATO:PERSONA] iunior potesse considerarsi frutto di una mera riduzione dell'originaria domanda di usucapione dell'intero capannone, la respingeva nel merito e condannava l'appellante alle spese di secondo grado.

In particolare la sentenza di secondo grado riteneva, sulla base di quanto esposto nella citazione di primo grado ed alla pagina 3 dell'atto di appello dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] iunior, che il possesso del capannone oggetto di causa e quindi anche della quota di 1/3 in questione, a seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA] nel 1986, fosse rimasto nella disponibilità del marito della stessa, [OSCURATO:PERSONA] senior, che aveva continuato ad esercitarvi le consuete attività, con la piena consapevolezza ed il benestare degli altri eredi della moglie, senza che si procedesse alla divisione, per cui un esercizio di autonomo possesso uti dominus sul capannone da parte di [OSCURATO:PERSONA] iunior era configurabile solo a partire dalla morte del nonno dello stesso, [OSCURATO:PERSONA] senior, avvenuta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e la prescrizione acquisitiva era stata interrotta dall'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] iunior, col quale il predetto aveva impugnato per lesione di legittima il testamento di [OSCURATO:PERSONA] senior, rivendicando, al pari degli altri appellati, anche il possesso del capannone oggetto di causa, che faceva parte del patrimonio ereditario del de cuius, e contestando quindi giudizialmente il godimento esclusivo del capannone da parte di [OSCURATO:PERSONA] iunior.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte, spedito per la notifica a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] iunior, affidandosi a due motivi, ed hanno resistito con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] é rimasto intimato.

Avviato inizialmente all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositate memorie dal ricorrente, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza interlocutoria del 19.5/16.8.2021, la Corte ha ritenuto insussistente l'evidenza decisoria, rinviando alla pubblica udienza della sezione seconda.

Il 13.3.2023 sono subentrati al controricorrente [OSCURATO:PERSONA], deceduto, gli eredi legittimi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alle sue difese.

Fissata l'udienza pubblica dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Procura Generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1) Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.4) c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, per violazione dell'art. 132 comma primo c.p.c. e dell'art. 111 della Costituzione.

Si duole il ricorrente che la Corte d'Appello di Bari non abbia fornito una motivazione idonea ad esplicitare l'iter logico-argomentativo e giuridico posto a base della decisione adottata, non avendo tenuto conto che egli aveva esercitato il possesso uti dominus sul capannone da quando era divenuto maggiorenne (1982) e che il possesso si era consolidato in suo favore e non in favore di [OSCURATO:PERSONA] senior dopo la morte nel 1986 della moglie di quest'ultimo e nonna del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo è inammissibile.

La censura in effetti contrappone un'autonoma ricostruzione delle vicende relative al possesso del capannone oggetto di causa, già disattesa dai giudici di merito, in contrasto con quella motivatamente fornita dalla sentenza impugnata, e non si confronta con le ragioni della decisione adottata dalla Corte d'Appello.

Con il ricorso per cassazione, infatti, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. sez. lav. 22.4.2024 n. 10749; Cass.n.29404/2017).

In ogni caso l'impugnata sentenza non é affetta dal vizio di motivazione apparente.

Come ripetutamente affermato da questa Corte il vizio di motivazione apparente ricorre allorché la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (vedi tra le tante Cass. sez. un. ord. n. 2767 del 2023; Cass. sez. un. n. 22232 del 3.1.2016 Rv 641526; Cass. sez. un. n. 16599 del 2016; Cass. sez.

VI ord. n. 6758 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv 664061; Cass. sez.

VI-V ord. n. 13977 del 23.5.2019 Rv 654145).

Nel caso di specie è evidente che il vizio di motivazione apparente non ricorre perché il fondamento della decisione è certamente percepibile, come si vedrà a breve.

Nella specie, infatti, la Corte d'Appello ha spiegato come, per ammissione dello stesso appellante, sulla base di quanto esposto nella citazione di primo grado ed alla pagina 3 dell'atto di appello dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] iunior, il possesso del capannone di Putignano (BA), via [OSCURATO:PERSONA] n. 1/3, e quindi anche della quota di 1/3 pervenuta per successione legittima agli appellati, a seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], era rimasto nella disponibilità del marito della stessa, [OSCURATO:PERSONA] senior, che aveva continuato ad esercitarvi le consuete attività, con la piena consapevolezza ed il benestare degli altri eredi della moglie, senza che si procedesse alla divisione, per cui un esercizio di autonomo possesso uti dominus sul capannone da parte di [OSCURATO:PERSONA] iunior era configurabile solo a partire dalla morte del nonno dello stesso, [OSCURATO:PERSONA] senior, avvenuta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed implicitamente non dall'anteriore data invocata nella citazione di primo grado del raggiungimento della maggiore età dell'appellante (1982).

La sentenza impugnata ha quindi evidenziato che prima che potesse maturare il ventennio necessario all'usucapione, decorrente dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la prescrizione acquisitiva é stata utilmente interrotta dall'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] iunior, col quale il predetto aveva impugnato davanti al Tribunale di Bari per lesione di legittima il testamento di [OSCURATO:PERSONA] senior, rivendicando, al pari degli altri appellati, anche il possesso dell'intero capannone oggetto di causa, che faceva parte del patrimonio ereditario del de cuius, e contestando quindi giudizialmente il godimento esclusivo del capannone da parte di [OSCURATO:PERSONA] iunior.

Parte ricorrente, nel porre l'accento nel secondo motivo ed anche in sede di discussione orale, sul fatto che il predetto giudizio divisione riguardava solo i beni del patrimonio relitto dal nonno, [OSCURATO:PERSONA] senior, e non la quota di 1/3 del capannone pervenuta per successione legittima alla nonna [OSCURATO:PERSONA], non ha peraltro evidenziato l'esistenza sul punto di una motivazione della sentenza impugnata meramente apparente.

Il ricorrente, infatti, non ha tenuto conto che la richiesta di inclusione nel patrimonio da dividere e di conseguente rilascio previa riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima e divisione, dotata di efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva, del 28.9.1995, di [OSCURATO:PERSONA], con adesione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva riguardato il capannone in questione per intero e che il ricorrente in quel separato giudizio non si era opposto alla ricomprensione del capannone nell'asse ereditario.

Anche se poi nella motivazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 3234/2018, confermata l'assegnazione all'erede testamentario [OSCURATO:PERSONA] iunior dei beni immobili di [OSCURATO:PERSONA] senior,in sede di attribuzione dei conguagli in denaro ai legittimari pretermessi, non si é tenuto conto della quota di 1/3 del capannone ad essi pervenuta per successione legittima a [OSCURATO:PERSONA], perché non oggetto della domanda di divisione avanzata relativa solo ai beni di [OSCURATO:PERSONA] senior, la quota di 1/3 pervenuta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per successione legittima alla madre, [OSCURATO:PERSONA], era pacificamente una mera quota ideale, non distinguibile dalla residua quota ideale caduta nella successione di [OSCURATO:PERSONA] senior, e non identificata come una porzione materiale a sé stante suscettibile di un godimento separato, per cui necessariamente la domanda di rilascio dei beni ereditari di [OSCURATO:PERSONA] senior, che comprendeva anche il capannone oggetto di questo giudizio per intero, non poteva che dimostrare come gli originari convenuti di questa causa avessero inteso porre fine al godimento esclusivo uti dominus del capannone da parte dell'attuale ricorrente anche per la quota della Gallidoro non pervenuta a [OSCURATO:PERSONA] senior, ben prima di avanzare il 30.10.2012 rivendicazioni sui canoni di locazione incassati dal ricorrente.

Pertanto la motivazione, ancorché succinta, così interpretata, deve ritenersi esistente e idonea a fare comprendere le ragioni della decisione adottata. 2) Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1158 e dell'art. 1146 cod. civ..

Si duole il ricorrente che l'impugnata sentenza non abbia considerato maturati i presupposti dell'usucapione del capannone in suo favore a partire dal decesso della sua nonna, [OSCURATO:PERSONA], dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ancorché egli avesse riscosso i canoni della locazione del capannone alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] sia per la quota della nonna che per quella del nonno, senza che gli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA] rivendicassero alcunché fino alla lettera di reclamo dei canoni degli anni pregressi del 30.10.2012, e che non abbia applicato in suo favore per la quota di 1/3, pervenuta agli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA], l'art. 1146 cod. civ., che permette all'erede di continuare il possesso del defunto (nella specie [OSCURATO:PERSONA] senior) dall'apertura della successione, senza bisogno di una materiale apprensione del bene, per giunta attribuendo efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva all'atto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] introduttivo nei suoi confronti del giudizio davanti al Tribunale di Bari di impugnazione del testamento di [OSCURATO:PERSONA] senior e comunque di riduzione per lesione di legittima di quel testamento, e non inerente quindi alla quota di 1/3 derivata agli appellati dalla successione legittima a [OSCURATO:PERSONA], rimasta estranea al giudizio di divisione, come emergente dalla sentenza n.3234/2018 del Tribunale di Bari.

Il secondo motivo, già sopra esaminato per la parte motivazionale relativa alla contestata idoneità interruttiva dell'atto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], é per il resto inammissibile, in quanto pur lamentando violazioni di legge degli articoli 1158 cod. civ. (relativo ai presupposti dell'usucapione ordinaria) e 1146 cod. civ. (relativo alla successione dell'erede nel possesso del defunto), non evidenzia errori commessi dalla Corte d'Appello di Bari nell'applicare tali disposizioni codicistiche secondo la loro corretta nozione, ma cerca di ottenere da questa Corte, giudice di legittimità, una diversa ricostruzione di fatto in punto di possesso esercitato uti dominus sulla quota di 1/3 del capannone di Putignano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1/3, pervenuta agli appellati per successione legittima a [OSCURATO:PERSONA], invocando per la prima volta una successione del ricorrente nel possesso esercitato su tale quota da [OSCURATO:PERSONA] senior dopo la morte della moglie [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell'art. 1146 comma 1° cod. civ., al fine di vedere riconosciuto in suo favore un possesso esclusivo uti dominus ultraventennale.

Nella citazione di primo grado il ricorrente, in contrasto con quanto ora vorrebbe sostenere, aveva affermato di avere esercitato personalmente il possesso esclusivo uti dominus sull'intero capannone fin dal raggiungimento della sua maggiore età (1982), semplicemente provvedendo alla riscossione dei canoni dei contratti di locazione del capannone conclusi con terzi dal nonno [OSCURATO:PERSONA] senior, senza fare alcun riferimento ad una sua successione nel possesso di quest'ultimo.

Ciò spiega come mai l'impugnata sentenza, attenendosi al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non abbia fatto alcuna applicazione e menzione dell'art. 1146 comma 1° cod. civ..

Occorre comunque rilevare che il ricorrente, col secondo motivo, pone una questione di diritto, quella della successione dell'erede nel possesso del defunto, che implica accertamenti di fatto, e che pertanto lo stesso avrebbe dovuto dimostrare, per evitare una censura d'inammissibilità (vedi in tal senso Cass. ord. 24.1.2019 n. 2038; Cass. ord. 13.6.2018 n. 15430), di avere sollevato tempestivamente nel giudizio di primo grado individuando l'atto specifico contenente l'allegazione, per consentire a questa Corte di verificarla, mentre non l'ha neppure allegato, prospettando tardivamente ed inammissibilmente in questa sede per la prima volta, allo scopo di retrodatare il proprio possesso ad usucapionem, che sarebbe subentrato nel possesso del capannone in precedenza esercitato da [OSCURATO:PERSONA] senior.

In conclusione il ricorso va respinto.

In base al principio della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], per questi ultimo con distrazione in favore del legale antistatario, mentre nulla va disposto per quanto concerne l'intimato [OSCURATO:PERSONA].

Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate a favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella somma di € 200,00 per spese e di € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, ed in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] nella somma di €200,00 per spese e di € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, con distrazione per tale ultima somma in favore del legale antistatario avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Visto l'art. 13 comma 1 – quater del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.942/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], N. 6, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 32 C/O [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:TELEFONO] [OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione, -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], deceduto, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32 C/O [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:TELEFONO] [OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1214/2019 depositata il 2.10.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 18.10.2012 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]), figlio di [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Putignano, oltre al padre, gli zii [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per fare accertare che egli era divenuto proprietario per usucapione ordinaria del capannone sito in Putignano (BA), via [OSCURATO:PERSONA] n. 1/3, (in catasto a foglio 37, particella 55, sub. 1), già di proprietà per 1/2 ciascuno dei suoi nonni, [OSCURATO:PERSONA] (deceduta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] (deceduto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), che lo avevano cresciuto fin da piccolo come un figlio, mentre la zia [OSCURATO:PERSONA] gli aveva donato i diritti acquisiti per successione dai genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senior con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA]Agosto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 99849. Assumeva l'originario attore che raggiunta la maggiore età nel 1982, aveva iniziato ad occuparsi della gestione del patrimonio dei nonni, compreso il capannone, che era stato locato dal nonno alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] dal 1986 al 1996, ed egli aveva curato la riscossione dei canoni, e dal 1993, dopo la morte del nonno, aveva anche sottoscritto i relativi contratti di locazione, utilizzando poi il capannone medesimo dal 1996 al 1998 per la propria attività commerciale, venendo sanzionato dal Comune di Putignano per imposte su insediamenti produttivi non pagate, ed a partire dal 1998 aveva concesso in locazione il capannone al [OSCURATO:PERSONA], facendo eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (pozzo nero), provvedendo allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dal capannone, richiedendo il certificato di usabilità e presentando nel luglio 1999 domanda di condono edilizio. Dopo che il 2.4.1991 il nonno [OSCURATO:PERSONA] con testamento per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA]Agosto lo aveva istituito erede universale, rimanendo in capo a [OSCURATO:PERSONA], Nicola, Anna e Rosa solo 1/3 del capannone per successione legittima alla di loro madre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 28.9.1995, aveva convenuto l'originario attore e gli altri figlii del testatore davanti al Tribunale di Bari, impugnando il testamento di [OSCURATO:PERSONA] senior in quanto nullo per incapacità di intendere e di volere, e chiedendo comunque in subordine la riduzione per lesione di legittima delle disposizioni testamentarie lesive delle quote riservate ai figli del defunto, con determinazione delle quote spettanti ai legittimari sul patrimonio del de cuius comprensivo anche del capannone di Putignano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1/3 ed il rilascio dei beni immobili da parte di [OSCURATO:PERSONA] iunior con rendiconto. In quel giudizio quest'ultimo aveva contrastato l'impugnazione del testamento, ma non si era opposto all'azione di riduzione per lesione di legittima, e si erano costituiti anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che pur non contestando la validità del testamento paterno, avevano a loro volta richiesto l'attribuzione della quota loro riservata per legge sul patrimonio relitto da [OSCURATO:PERSONA] senior, comprensivo del suddetto capannone. Nel giudizio di usucapione si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestavano la domanda dell'attore negando che [OSCURATO:PERSONA] iunior avesse esercitato il possesso uti dominus sul capannone per il tempo necessario alla maturazione dell'usucapione, sottolineando l'efficacia interruttiva della citazione del 28.9.1995 di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti per la divisione del patrimonio relitto da [OSCURATO:PERSONA] senior, comprendente anche il capannone, e per il rilascio dei beni, e la circostanza che in quel giudizio [OSCURATO:PERSONA] iunior non si era opposto all'inclusione nell'asse ereditario del de cuius anche del capannone. Nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] iunior riferiva l'originaria sua domanda di usucapione dell'intera proprietà del capannone solo alla quota di 1/3 del capannone spettante a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per successione legittima alla madre [OSCURATO:PERSONA]. Nelle more intervenivano nel giudizio di divisione la sentenza parziale n.485/2001 del Tribunale di Bari, che rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di nullità del testamento di [OSCURATO:PERSONA] senior, disponendo la prosecuzione del giudizio per l'azione di riduzione per lesione di legittima e divisione, e la sentenza parziale n. 2094/2010 del Tribunale di Bari, che assegnava a [OSCURATO:PERSONA], Nicola, Anna e Rosa la quota riservata di 3/18 ciascuno dell'intero asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] senior ed a [OSCURATO:PERSONA] iunior la restante quota di 6/18, proseguendo poi il giudizio per la divisione, sfociata nella sentenza definitiva n. 3234/2018 del Tribunale di Bari, impugnata in appello, che avrebbe previsto a favore di [OSCURATO:PERSONA], Nicola ed Anna il pagamento da parte dell'erede testamentario [OSCURATO:PERSONA] iunior, assegnatario per testamento dell'intero patrimonio del nonno, di un conguaglio in denaro sostitutivo delle quote riservate per legge. Il Tribunale di Bari, sezione stralcio di Rutigliano, con la sentenza n. 1566/2015 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava inammissibile la domanda di [OSCURATO:PERSONA] iunior di usucapione della quota di 1/3 del capannone spettante ai convenuti per successione legittima a [OSCURATO:PERSONA], considerata domanda nuova, e respingeva l'originaria domanda di usucapione condannando l'attore alle spese processuali. Impugnata la sentenza di primo grado da [OSCURATO:PERSONA] iunior, sia per avere il giudice di primo grado ritenuto domanda nuova quella relativa alla quota di 1/3 del capannone, sia per non avere accolto la domanda di usucapione ritenendo interruttivo della prescrizione acquisitiva il giudizio di impugnazione del testamento di [OSCURATO:PERSONA] senior da parte di [OSCURATO:PERSONA], che in realtà sarebbe stato riferibile solo ai beni di [OSCURATO:PERSONA] senior, e non alla quota di 1/3 del capannone pervenuta ai convenuti per successione legittima a [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Bari, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], Nicola ed Anna, con la sentenza n. 1214/2019 del del 9.4/23.5.2019, poi corretta con ordinanza del 2.10.2019 in punto di distrazione delle spese processuali liquidate, pur ritenendo che la domanda di usucapione della quota di 1/3 riproposta in secondo grado da [OSCURATO:PERSONA] iunior potesse considerarsi frutto di una mera riduzione dell'originaria domanda di usucapione dell'intero capannone, la respingeva nel merito e condannava l'appellante alle spese di secondo grado. In particolare la sentenza di secondo grado riteneva, sulla base di quanto esposto nella citazione di primo grado ed alla pagina 3 dell'atto di appello dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] iunior, che il possesso del capannone oggetto di causa e quindi anche della quota di 1/3 in questione, a seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA] nel 1986, fosse rimasto nella disponibilità del marito della stessa, [OSCURATO:PERSONA] senior, che aveva continuato ad esercitarvi le consuete attività, con la piena consapevolezza ed il benestare degli altri eredi della moglie, senza che si procedesse alla divisione, per cui un esercizio di autonomo possesso uti dominus sul capannone da parte di [OSCURATO:PERSONA] iunior era configurabile solo a partire dalla morte del nonno dello stesso, [OSCURATO:PERSONA] senior, avvenuta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e la prescrizione acquisitiva era stata interrotta dall'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] iunior, col quale il predetto aveva impugnato per lesione di legittima il testamento di [OSCURATO:PERSONA] senior, rivendicando, al pari degli altri appellati, anche il possesso del capannone oggetto di causa, che faceva parte del patrimonio ereditario del de cuius, e contestando quindi giudizialmente il godimento esclusivo del capannone da parte di [OSCURATO:PERSONA] iunior. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte, spedito per la notifica a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] iunior, affidandosi a due motivi, ed hanno resistito con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] é rimasto intimato. Avviato inizialmente all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositate memorie dal ricorrente, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza interlocutoria del 19.5/16.8.2021, la Corte ha ritenuto insussistente l'evidenza decisoria, rinviando alla pubblica udienza della sezione seconda. Il 13.3.2023 sono subentrati al controricorrente [OSCURATO:PERSONA], deceduto, gli eredi legittimi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alle sue difese. Fissata l'udienza pubblica dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Procura Generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1) Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.4) c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, per violazione dell'art. 132 comma primo c.p.c. e dell'art. 111 della Costituzione. Si duole il ricorrente che la Corte d'Appello di Bari non abbia fornito una motivazione idonea ad esplicitare l'iter logico-argomentativo e giuridico posto a base della decisione adottata, non avendo tenuto conto che egli aveva esercitato il possesso uti dominus sul capannone da quando era divenuto maggiorenne (1982) e che il possesso si era consolidato in suo favore e non in favore di [OSCURATO:PERSONA] senior dopo la morte nel 1986 della moglie di quest'ultimo e nonna del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo è inammissibile. La censura in effetti contrappone un'autonoma ricostruzione delle vicende relative al possesso del capannone oggetto di causa, già disattesa dai giudici di merito, in contrasto con quella motivatamente fornita dalla sentenza impugnata, e non si confronta con le ragioni della decisione adottata dalla Corte d'Appello. Con il ricorso per cassazione, infatti, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. sez. lav. 22.4.2024 n. 10749; Cass.n.29404/2017). In ogni caso l'impugnata sentenza non é affetta dal vizio di motivazione apparente. Come ripetutamente affermato da questa Corte il vizio di motivazione apparente ricorre allorché la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (vedi tra le tante Cass. sez. un. ord. n. 2767 del 2023; Cass. sez. un. n. 22232 del 3.1.2016 Rv 641526; Cass. sez. un. n. 16599 del 2016; Cass. sez. VI ord. n. 6758 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv 664061; Cass. sez. VI-V ord. n. 13977 del 23.5.2019 Rv 654145). Nel caso di specie è evidente che il vizio di motivazione apparente non ricorre perché il fondamento della decisione è certamente percepibile, come si vedrà a breve. Nella specie, infatti, la Corte d'Appello ha spiegato come, per ammissione dello stesso appellante, sulla base di quanto esposto nella citazione di primo grado ed alla pagina 3 dell'atto di appello dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] iunior, il possesso del capannone di Putignano (BA), via [OSCURATO:PERSONA] n. 1/3, e quindi anche della quota di 1/3 pervenuta per successione legittima agli appellati, a seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], era rimasto nella disponibilità del marito della stessa, [OSCURATO:PERSONA] senior, che aveva continuato ad esercitarvi le consuete attività, con la piena consapevolezza ed il benestare degli altri eredi della moglie, senza che si procedesse alla divisione, per cui un esercizio di autonomo possesso uti dominus sul capannone da parte di [OSCURATO:PERSONA] iunior era configurabile solo a partire dalla morte del nonno dello stesso, [OSCURATO:PERSONA] senior, avvenuta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed implicitamente non dall'anteriore data invocata nella citazione di primo grado del raggiungimento della maggiore età dell'appellante (1982). La sentenza impugnata ha quindi evidenziato che prima che potesse maturare il ventennio necessario all'usucapione, decorrente dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la prescrizione acquisitiva é stata utilmente interrotta dall'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] iunior, col quale il predetto aveva impugnato davanti al Tribunale di Bari per lesione di legittima il testamento di [OSCURATO:PERSONA] senior, rivendicando, al pari degli altri appellati, anche il possesso dell'intero capannone oggetto di causa, che faceva parte del patrimonio ereditario del de cuius, e contestando quindi giudizialmente il godimento esclusivo del capannone da parte di [OSCURATO:PERSONA] iunior. Parte ricorrente, nel porre l'accento nel secondo motivo ed anche in sede di discussione orale, sul fatto che il predetto giudizio divisione riguardava solo i beni del patrimonio relitto dal nonno, [OSCURATO:PERSONA] senior, e non la quota di 1/3 del capannone pervenuta per successione legittima alla nonna [OSCURATO:PERSONA], non ha peraltro evidenziato l'esistenza sul punto di una motivazione della sentenza impugnata meramente apparente. Il ricorrente, infatti, non ha tenuto conto che la richiesta di inclusione nel patrimonio da dividere e di conseguente rilascio previa riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima e divisione, dotata di efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva, del 28.9.1995, di [OSCURATO:PERSONA], con adesione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva riguardato il capannone in questione per intero e che il ricorrente in quel separato giudizio non si era opposto alla ricomprensione del capannone nell'asse ereditario. Anche se poi nella motivazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 3234/2018, confermata l'assegnazione all'erede testamentario [OSCURATO:PERSONA] iunior dei beni immobili di [OSCURATO:PERSONA] senior,in sede di attribuzione dei conguagli in denaro ai legittimari pretermessi, non si é tenuto conto della quota di 1/3 del capannone ad essi pervenuta per successione legittima a [OSCURATO:PERSONA], perché non oggetto della domanda di divisione avanzata relativa solo ai beni di [OSCURATO:PERSONA] senior, la quota di 1/3 pervenuta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per successione legittima alla madre, [OSCURATO:PERSONA], era pacificamente una mera quota ideale, non distinguibile dalla residua quota ideale caduta nella successione di [OSCURATO:PERSONA] senior, e non identificata come una porzione materiale a sé stante suscettibile di un godimento separato, per cui necessariamente la domanda di rilascio dei beni ereditari di [OSCURATO:PERSONA] senior, che comprendeva anche il capannone oggetto di questo giudizio per intero, non poteva che dimostrare come gli originari convenuti di questa causa avessero inteso porre fine al godimento esclusivo uti dominus del capannone da parte dell'attuale ricorrente anche per la quota della Gallidoro non pervenuta a [OSCURATO:PERSONA] senior, ben prima di avanzare il 30.10.2012 rivendicazioni sui canoni di locazione incassati dal ricorrente. Pertanto la motivazione, ancorché succinta, così interpretata, deve ritenersi esistente e idonea a fare comprendere le ragioni della decisione adottata. 2) Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1158 e dell'art. 1146 cod. civ.. Si duole il ricorrente che l'impugnata sentenza non abbia considerato maturati i presupposti dell'usucapione del capannone in suo favore a partire dal decesso della sua nonna, [OSCURATO:PERSONA], dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ancorché egli avesse riscosso i canoni della locazione del capannone alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] sia per la quota della nonna che per quella del nonno, senza che gli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA] rivendicassero alcunché fino alla lettera di reclamo dei canoni degli anni pregressi del 30.10.2012, e che non abbia applicato in suo favore per la quota di 1/3, pervenuta agli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA], l'art. 1146 cod. civ., che permette all'erede di continuare il possesso del defunto (nella specie [OSCURATO:PERSONA] senior) dall'apertura della successione, senza bisogno di una materiale apprensione del bene, per giunta attribuendo efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva all'atto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] introduttivo nei suoi confronti del giudizio davanti al Tribunale di Bari di impugnazione del testamento di [OSCURATO:PERSONA] senior e comunque di riduzione per lesione di legittima di quel testamento, e non inerente quindi alla quota di 1/3 derivata agli appellati dalla successione legittima a [OSCURATO:PERSONA], rimasta estranea al giudizio di divisione, come emergente dalla sentenza n.3234/2018 del Tribunale di Bari. Il secondo motivo, già sopra esaminato per la parte motivazionale relativa alla contestata idoneità interruttiva dell'atto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], é per il resto inammissibile, in quanto pur lamentando violazioni di legge degli articoli 1158 cod. civ. (relativo ai presupposti dell'usucapione ordinaria) e 1146 cod. civ. (relativo alla successione dell'erede nel possesso del defunto), non evidenzia errori commessi dalla Corte d'Appello di Bari nell'applicare tali disposizioni codicistiche secondo la loro corretta nozione, ma cerca di ottenere da questa Corte, giudice di legittimità, una diversa ricostruzione di fatto in punto di possesso esercitato uti dominus sulla quota di 1/3 del capannone di Putignano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1/3, pervenuta agli appellati per successione legittima a [OSCURATO:PERSONA], invocando per la prima volta una successione del ricorrente nel possesso esercitato su tale quota da [OSCURATO:PERSONA] senior dopo la morte della moglie [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell'art. 1146 comma 1° cod. civ., al fine di vedere riconosciuto in suo favore un possesso esclusivo uti dominus ultraventennale. Nella citazione di primo grado il ricorrente, in contrasto con quanto ora vorrebbe sostenere, aveva affermato di avere esercitato personalmente il possesso esclusivo uti dominus sull'intero capannone fin dal raggiungimento della sua maggiore età (1982), semplicemente provvedendo alla riscossione dei canoni dei contratti di locazione del capannone conclusi con terzi dal nonno [OSCURATO:PERSONA] senior, senza fare alcun riferimento ad una sua successione nel possesso di quest'ultimo. Ciò spiega come mai l'impugnata sentenza, attenendosi al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non abbia fatto alcuna applicazione e menzione dell'art. 1146 comma 1° cod. civ.. Occorre comunque rilevare che il ricorrente, col secondo motivo, pone una questione di diritto, quella della successione dell'erede nel possesso del defunto, che implica accertamenti di fatto, e che pertanto lo stesso avrebbe dovuto dimostrare, per evitare una censura d'inammissibilità (vedi in tal senso Cass. ord. 24.1.2019 n. 2038; Cass. ord. 13.6.2018 n. 15430), di avere sollevato tempestivamente nel giudizio di primo grado individuando l'atto specifico contenente l'allegazione, per consentire a questa Corte di verificarla, mentre non l'ha neppure allegato, prospettando tardivamente ed inammissibilmente in questa sede per la prima volta, allo scopo di retrodatare il proprio possesso ad usucapionem, che sarebbe subentrato nel possesso del capannone in precedenza esercitato da [OSCURATO:PERSONA] senior. In conclusione il ricorso va respinto. In base al principio della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], per questi ultimo con distrazione in favore del legale antistatario, mentre nulla va disposto per quanto concerne l'intimato [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate a favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella somma di € 200,00 per spese e di € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, ed in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] nella somma di €200,00 per spese e di € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, con distrazione per tale ultima somma in favore del legale antistatario avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Visto l'art. 13 comma 1 – quater del
Sentenza Cassazione n. 24031/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris