CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 33732/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore della ricorrente parte civile ha inoltrato conclusioni scritte e nota spese. Ritenuto in fatto Il difensore abilitato della parte civile nel processo, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 22 febbraio 2024, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 595 cod. pen. per intervenuta prescrizione i, maturata nelle more del giudizio di secondo grado, con la revoca delle statuizioni civili in suo favore. 1.E' stato articolato un unico motivo di ricorso, che ha dedotto violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'assunta revoca tacita della costituzione di parte civile in contrasto con il principio di immanenza della costituzione di parte civile e con quanto stabilito dagli artt. 76 e 82 cod. proc. pen.. La Corte territoriale, violando tali vincolanti disposizioni processuali, ha revocato le statuizioni civili a cagione della mancata comparizione, nel corso del processo d'appello, della parte civile, che sarebbe stata vanamente invitata con il decreto di citazione a comunicare la persistenza dell'interesse alla coltivazione dell'azione civile. Inoltre, la Corte d'appello ha ignorato le conclusioni scritte depositate, anche a mezzo PEC, dalla parte civile nel giudizio di secondo grado, regolato dalle norme sulla trattazione cartolare. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Come correttamente rilevato dal motivo di ricorso, la decisione impugnata, nel dare seguito all'indicazione contenuta nel decreto di citazione emesso ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez. 2, n. 24193 del 09/02/2018, Calligaro, n. m.) ha disatteso il principio della immanenza della parte civile nel processo penale (art. 76, comma 2, cod. proc. pen.). Questa Corte ha più volte affermato che, nel giudizio di appello, la mera assenza della parte civile all'udienza di discussione e la mancata riproposizione delle conclusioni non possono essere considerate, di per sè, manifestazioni inequivoche di una rinuncia implicita all'impugnazione (v., fra le molte, Sez. 2, n. 29859 del 23/06/2016, Romano, Rv. 267482, che nella motivazione ha statuito che <la mancata partecipazione della parte civile al giudizio di appello non è prevista tra le cause di inammissibilità dell'impugnazione; costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato infatti che l'assenza della parte civile al processo di appello non determina alcuna revoca tacita o implicita della sua costituzione, in ciò concretizzandosi il principio di immanenza della parte civile nel processo penale, riconducibile al capoverso dell'art. 76 cod. proc. pen.>). L'art. 578 cod. proc. pen. prevede che quando vi sia stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, come nel caso in esame, il giudice dell'impugnazione, pur in presenza di prescrizione del reato, deve conoscere appieno la res iudicanda — ancorché al solo fine di vagliare il diritto al risarcimento del danno della parte civile — anche valutando l'eventuale contraddittorietà o insufficienza della prova rilevante ai sensi dell'art. 530, comma 2 e non solo l'evidenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244273 - 01; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, Lazzari, Rv. 262175 - 01). Non è, di contro, previsto che — per far sì che la parte civile non perda, in conseguenza della prescrizione, il diritto al risarcimento riconosciutole in primo grado — sia necessario che detta parte civile, vittoriosa in primo grado, manifesti espressamente la propria volontà di proseguire nel giudizio. La lettura del decreto di citazione in grado di appello consente di apprezzare come la Corte di appello di Bologna abbia previsto la predisposizione di un modello, in cui è inserito, tra gli avvisi rivolti alle parti, quello nel quale si invita la parte civile a formalizzare, comparendo all'udienza o semplicemente con missiva indirizzata ad un indirizzo di posta elettronica indicato, l'esistenza di un perdurante interesse alla conferma delle statuizioni civili, con l'intesa che, in difetto, potrebbe ritenersi tacitamente revocata la costituzione di parte civile. Si tratta di prassi che - va ribadito - non trova fondamento normativo e che, a tacer di altro, procrastina senza motivo la definizione delle pretese che la parte civile ha legittimamente esercitato nel processo penale (sez. 5, n. 3437 del 29/01/2024, ric. Raimondo, n.m.; conf. sez.5, n. 36930 del 07/09/2023, ric. Castellucci, n.m.; sez. 5, n. 24469 del 09/04/2019, Fiore, Rv.276513). Nel caso di specie, va poi aggiunto - ma trattasi di profilo che si sottolinea per mera completezza - che la parte civile ha depositato in data 15 febbraio 2024 all'indirizzo indicato nel decreto di citazione conclusioni e nota spese. 2. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili e - in assenza della deduzione di un interesse dell'imputato ad ottenere il proscioglimento pieno dal punto di vista penale nel giudizio di secondo grado (sez. U Tettamanti cit.) - tale annullamento deve essere disposto con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui viene demandata la regolamentazione delle spese nel rapporto tra parte civile e imputato. E' principio generale che non spetta alla parte civile la liquidazione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, potendo la stessa far valere la relativa pretesa nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base all'ordinario criterio della soccombenza (sez.1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la liquidazione d