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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 ottobre 2019

Cassazione n. 10491/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11273-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] f.

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3782/15/019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 11273 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- Rg 11273/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza nr 3782 della CTR della Lombardia pronunciata in data 19.9.2019 che aveva rigettato il gravame dell'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'atto di recupero Iva per l'anno 2011 che traeva origine dall'indebito utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per l'importo di C 516.456,00 Con atto del 25.6.2020 l'Agenzia delle Entrate ha dato atto che il contribuente ha aderito alla c.d. rottamazione ex d.l. 193/2016 provvedendo al pagamento di quanto richiesto ed ha conseguentemente rinunciato al ricorso.

L'intervenuta rinuncia comporta l'estinzione del giudizio .

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Roma 22.2.2022 [OSCURATO:PERSONA] e ( dott ci [OSCURATO:PERSONA] O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11273-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] f. PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3782/15/019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11273 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Rg 11273/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza nr 3782 della CTR della Lombardia pronunciata in data 19.9.2019 che aveva rigettato il gravame dell'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'atto di recupero Iva per l'anno 2011 che traeva origine dall'indebito utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per l'importo di C 516.456,00 Con atto del 25.6.2020 l'Agenzia delle Entrate ha dato atto che il contribuente ha aderito alla c.d. rottamazione ex d.l. 193/2016 provvedendo al pagamento di quanto richiesto ed ha conseguentemente rinunciato al ricorso. L'intervenuta rinuncia comporta l'estinzione del giudizio . Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Roma 22.2.2022 [OSCURATO:PERSONA] e ( dott ci [OSCURATO:PERSONA] O
Sentenza Cassazione n. 10491/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris