Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:F:2012:135
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)
25 settembre 2012 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Domanda di assistenza – Diritto di divulgazione – Riassegnazione – Interesse del servizio»
Nella causa F-41/10,
avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo
106 bis,
[OSCURATO:PERSONA],
funzionario del [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale europeo, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato da L. Levi, avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] economico e sociale europeo (CESE),
rappresentato da M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato,
convenuto,
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione),
composto da H. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, E. [OSCURATO:PERSONA] e R. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: J. Tomac, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 gennaio 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 7 giugno 2010, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento
delle decisioni con le quali il presidente del [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale europeo (CESE) ha, da una parte, respinto la domanda
di assistenza presentata per le molestie psicologiche subite e ha rifiutato di adire l’Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF), e, dall’altra, ha posto fine alle sue funzioni precedenti e ha ordinato la sua riassegnazione nonché la condanna del
CESE a versargli un risarcimento danni.
Contesto normativo
2
L’articolo 1, dal titolo «Dignità umana», della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dispone:
«La dignita umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».
3
Ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 41 della Carta, dal titolo «Diritto a una buona amministrazione»:
«1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine
ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che
le rechi pregiudizio;
b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza
e del segreto professionale e commerciale;
c) l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni».
4
Quanto all’articolo 31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», esso prevede, al suo primo paragrafo,
che «[o]gni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose».
5
Ai sensi dell’articolo 12 bis dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»):
«1. Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale.
2. Il funzionario vittima di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall’istituzione. Il funzionario
che ha fornito prove di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall’istituzione, nella misura in cui
abbia agito onestamente.
3. Per “molestia psicologica” si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica
attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica
o psichica di una persona.
4. Per “molestia sessuale” si intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo
e avente come scopo o come effetto di lederne la dignità o di creare un’atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante.
La molestia sessuale è equiparata a una discriminazione fondata sul sesso».
6
Ai sensi dell’articolo 22 bis dello [OSCURATO:PERSONA]:
«1. Il funzionario che, nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che possano
lasciar presumere una possibile attività illecita, e in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per
gli interesse dell’Unione, o una condotta in rapporto con l’esercizio di incarichi professionali che possa costituire una
grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell’Unione, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico diretto
o il direttore generale o, se lo ritenga utile, il segretario generale, o persone di rango equivalente, o direttamente l’[OLAF].
Ogni informazione di cui al primo comma deve essere trasmessa per iscritto.
Lo stesso comma si applica in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di un membro di un’istituzione o di qualsiasi
altra persona al servizio di un’istituzione o di un prestatario di servizi per conto di un’istituzione.
2. Il funzionario che riceve un’informazione di cui al paragrafo 1 comunica immediatamente all’[OLAF] ogni elemento di prova
di cui sia a conoscenza e che possa lasciar presumere l’esistenza di irregolarità di cui al paragrafo 1.
3. Il funzionario non può essere penalizzato dall’istituzione per aver comunicato l’informazione di cui ai paragrafi 1 e 2,
nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e onestamente.
4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi
supporto, creati o comunicati al funzionario nel quadro dell’esame di una causa in corso o terminata o detenuti ai fini di
tale esame».
7
L’articolo 22 ter, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] è così formulato:
«Il funzionario che comunica le informazioni di cui all’articolo 22 bis anche al presidente della Commissione [europea], al
presidente della Corte dei conti [dell’Unione europea], al presidente del Consiglio [dell’Unione europea], al presidente del
Parlamento europeo o al [M]ediatore europeo non può essere penalizzato dall’istituzione alla quale appartiene, purché siano
soddisfatte le due condizioni di seguito elencate:
a) il funzionario ritiene in buona fede che le informazioni comunicate ed ogni eventuale asserzione ivi contenuta siano essenzialmente
fondate, e
b) il funzionario ha comunicato precedentemente la stessa informazione all’[OLAF] o alla sua istituzione e ha lasciato all’[OLAF]
o all’istituzione il termine fissato dall’[OLAF] o dall’istituzione, secondo la complessità del caso, per adottare le misure
necessarie. Entro 60 giorni, il funzionario viene debitamente informato circa tale termine».
8
L’articolo 60, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento
finanziario»), dispone in particolare che, «[i]n caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli
interessi della Comunità», gli agenti partecipanti alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni «informano le
autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore».
9
Quanto all’articolo 72 del regolamento n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione
del regolamento finanziario (GU L 357, pag. 1), esso è del seguente tenore:
«Le autorità ed istanze di cui all’articolo 60, paragrafo 6, (...) del regolamento finanziario sono le istanze designate dallo
[[OSCURATO:PERSONA]] nonché dalle decisioni delle istituzioni comunitarie relative alle condizioni e modalità delle indagini interne
in materia di lotta contro la frode, la corruzione e ogni attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità».
10
L’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento interno del CESE (in prosieguo: il «regolamento interno») dispone:
«I poteri conferiti dallo [[OSCURATO:PERSONA]] all’autorità che ha il potere di nomina sono esercitati:
– nei confronti del segretario generale, dall’ufficio di presidenza;
– nei confronti dei funzionari del gruppo di funzioni [degli amministratori] AD 16, AD 15 e AD 14, dall’ufficio di presidenza
su proposta del segretario generale, per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 13, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 49, 50,
51, 78 e 90, paragrafo 1, dello [[OSCURATO:PERSONA]]; per quanto riguarda le altre disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] compreso l’articolo 90,
paragrafo 2, dal presidente su proposta del segretario generale;
– nei confronti dei funzionari del gruppo di funzioni AD 13, AD 12 e AD 11, dal presidente, su proposta del segretario generale;
– nei confronti dei funzionari degli altri gradi del gruppo di funzioni (...) AD e del gruppo di funzioni degli [assistenti
(AST)], dal segretario generale».
11
L’11 ottobre 1999, il CESE ha adottato la decisione n. 363/99 A, relativa alle condizioni e alle modalità delle indagini interne
in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità.
12
L’articolo 2 della decisione n. 363/99 A, dal titolo «Obbligo d’informazione», dispone:
«I funzionari e gli agenti del [CESE] i quali vengano a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l’esistenza
di eventuali casi di frode, di corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità, oppure di
fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei
funzionari e degli agenti delle Comunità perseguibil[i] in sede disciplinare o penale, oppure un inadempimento di obblighi
analoghi dei membri, dei dirigenti o del personale cui non si applica lo [OSCURATO:PERSONA] (...), ne informa[no] immediatamente il proprio
capo di servizio o il proprio direttore generale oppure, ove lo ritenga utile, il proprio segretario generale o direttamente
l’[OLAF].
Il segretario generale e i capi di servizio (o i dirigenti) del [CESE] trasmettono senza indugio all’[OLAF] ogni elemento
di fatto a loro noto che faccia presumere l’esistenza di irregolarità di cui al primo comma.
In nessun caso i dirigenti, funzionari e agenti del [CESE] possono subire un trattamento ingiusto o discriminatorio a causa
di una comunicazione di cui al primo e secondo comma.
I membri che vengono a conoscenza di fatti di cui al primo comma, ne informano il presidente del [CESE] oppure, se lo ritengono
utile, direttamente l’[OLAF]».
Fatti
13
Il ricorrente, funzionario dal 1990, è entrato in servizio presso il CESE il 1° giugno 1991 ed è stato assegnato quale consigliere
giuridico presso la direzione dell’amministrazione, del personale e delle finanze.
14
A far data dal 1° giugno 1997, il ricorrente è stato nominato capo dell’unità «Servizio giuridico» (in prosieguo: il «Servizio
giuridico») della direzione dell’amministrazione, del personale e delle finanze.
15
Il 1° aprile 2007 il ricorrente è stato promosso al grado AD 13.
16
Il 1° ottobre 2008 il sig. W., nuovo segretario generale del CESE (in prosieguo: il «segretario generale»), è entrato in carica.
17
Il giorno successivo il segretario generale ha inviato una nota di servizio con la quale informava il personale che avrebbe
provveduto ad occupare ad interim il posto, allora vacante, di direttore della direzione delle risorse umane e finanziarie.
18
È pacifico che, poco dopo la nomina del sig. W. quale segretario generale, i rapporti tra questi e il ricorrente si sono deteriorati,
poiché quest’ultimo contestava in particolare al segretario generale il fatto di esercitare pressioni «illegittime» sul servizio
giuridico.
19
Il 7 dicembre 2009 il ricorrente ha presentato al CESE una nota indirizzata al presidente del CESE (in prosieguo: il «presidente»)
nonché ai presidenti dei tre gruppi socio-professionali che compongono il CESE, nella loro qualità di membri dell’ufficio
di presidenza del CESE. In tale nota, alla quale erano acclusi alcuni allegati e una documentazione, il ricorrente, riferendosi
espressamente all’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], ha informato l’ufficio di presidenza del CESE (in prosieguo:
l’«ufficio di presidenza») dell’esistenza di gravi e numerose irregolarità che sarebbero state commesse, nell’esercizio delle
loro funzioni, dal segretario generale e, in misura minore, dal capo dell’unità «Reclutamento, carriere, formazione» della
direzione delle Risorse umane e finanziarie. Il ricorrente denunciava in particolare:
– l’esistenza di pressioni esercitate sul servizio giuridico;
– il rifiuto di pronunciare una sanzione disciplinare contro un funzionario responsabile di fatti penalmente rilevanti e di
sottoporre all’OLAF tali fatti;
– la copertura irregolare di posti di direttore in seno al CESE.
20
Nella stessa nota, il ricorrente chiedeva all’ufficio di presidenza, in particolare:
– di «avviare un’indagine amministrativa [con l’obiettivo di] accertare i fatti e le irregolarità verificatesi»;
– di «comunicar[gli] il termine di cui all’articolo 22 ter, [paragrafo] 1, [lettera] b, dello [OSCURATO:PERSONA]»;
– di «adottare i provvedimenti necessari a ripristinare il buon funzionamento del [segretariato generale]»;
– di «garantire l’indipendenza del Servizio giuridico alle condizioni richieste dalla gurisprudenza della Corte di [g]iustizia
[dell’Unione europea]»;
– di «dedurre le responsabilità di natura personale che si impongono dopo il necessario intervento dell’OLAF».
21
Sempre nella nota del 7 dicembre 2009, il ricorrente chiedeva altresì, basandosi sull’articolo 24 dello [OSCURATO:PERSONA], l’assistenza
dell’ufficio di presidenza affinché esso prendesse i «provvedimenti necessari per la cessazione delle molestie psicologiche
praticate nei [suoi confronti]» dal segretario generale.
22
Con messaggi di posta elettronica in pari data, il ricorrente ha informato gli altri membri dell’ufficio di presidenza del
fatto che egli aveva appena depositato, nei locali dei loro rispettivi gruppi, una busta indirizzata a ciascuno di essi e
contenente copia della nota del 7 dicembre 2009. Secondo il ricorrente, tali buste non sarebbero pervenute ai loro destinatari,
in quanto il presidente e i tre presidenti di gruppo avrebbero impedito la loro distribuzione.
23
Il 10 dicembre 2009 il presidente ha dato istruzioni al suo capo di gabinetto nel senso di procedere ad un «esame preliminare»
delle informazioni comunicate dal ricorrente nella nota del 7 dicembre 2009.
24
In esecuzione di tali istruzioni, il capo di gabinetto del presidente ha proceduto all’audizione delle persone interessate
dalla nota del 7 dicembre 2009. Il ricorrente è stato in particolare sentito a due riprese, il 15 dicembre 2009 e il 14 gennaio
2010.
25
Alla fine di gennaio 2010, il capo di gabinetto del presidente ha redatto una relazione riguardante le accuse di molestie
psicologiche e irregolarità commesse in seno al CESE formulate dal ricorrente nella nota del 7 dicembre 2009. In tale relazione,
il capo di gabinetto del presidente ha considerato che tali accuse non erano fondate. Egli ha in particolare affermato che,
pur se esisteva un «clima teso» tra il servizio giuridico e il segretariato generale, tale «difficoltà sembra[va] (…) essenzialmente
dovuta a una divergenza di opinioni sul ruolo del [servizio giuridico]» e che «[i] diversi episodi qualificati come molestie
psicologiche non [erano] altro che manifestazioni di tale divergenza, eventualmente aggravate da differenze culturali rilevanti
in materia giuridica nonché dal carattere personale degli intervenienti».
26
Nel corso di un colloquio avvenuto il 22 febbraio 2010, il presidente ha invitato il ricorrente a ritirare le domande di cui
alla sua nota del 7 dicembre 2009.
27
Con lettera del 26 febbraio 2010, il ricorrente ha respinto tale invito, precisando che, «dopo aver ritenuto in piena coscienza
che vi fossero comportamenti irregolari (…), [egli] non p[oteva] ora contraddir[si] senza avere la sensazione di violare l’articolo
21 dello [OSCURATO:PERSONA]». Il ricorrente insisteva, peraltro, «sul fatto che non vi era alcun interesse o conflitto personale nella
[s]ua iniziativa che rest[ava] strettamente professionale».
28
Con decisione n. 088/10 A del 3 marzo 2010 (in prosieguo: la «decisione del 3 marzo 2010»), il presidente, «sulla base del
mandato affidatogli dall’[u]fficio di [p]residenza del 16 febbraio 2010», ha respinto tutte le domande figuranti nella nota
del 7 dicembre 2009, dato che «i fatti segnalati non p[otevano] essere qualificati come violazioni della legge penale o delle
disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] in materia disciplinare».
29
Nella stessa decisione, nella quale si affermava che «una conciliazione e[ra] stata tentata, ma (…) [il ricorrente] non [aveva]
accolto la soluzione proposta», il presidente ha considerato che «l’accusa di persecuzione nel quadro del lavoro da parte
del [s]egretario generale o di altro funzionario non risulta[va] giustificata, dato che i pochi elementi di prova disponibili
[andavano] in senso opposto a quanto sostenuto dall’esponente» e che «l’accusa di abuso di potere ed esercizio abusivo da
parte del [s]egretario generale di poteri dell’[u]fficio di presidenza (…) risulta[va] non confermata».
30
Inoltre, sempre in tale decisione, il presidente ha fatto valere che «[i]l [s]egretario generale [avrebbe] affid[ato] [al
ricorrente] un compito conforme alle sue qualificazioni e al suo grado, col mantenimento dell’indennità di capo unità in vista
della prossima assunzione di una tale carica se essa non [fosse] immediatamente disponibile, ma in un’unità diversa dal servizio
giuridico».
31
Infine, il presidente ha aggiunto che «[i]l segretario generale [avrebbe] indic[ato] le altre misure amministrative che [avrebbero
potuto] favorire l’efficace svolgimento dell’attività amministrativa e il superamento di incomprensioni e contrasti in seno
al segretariato generale, nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di esercizio delle competenze, delle responsabilità
e dei poteri delle diverse strutture».
32
La decisione del 3 marzo 2010 è stata comunicata al ricorrente il giorno della sua adozione nella sua versione originale,
in lingua italiana, poi, il 10 marzo successivo, nelle versioni in lingua spagnola e francese.
33
Il 24 marzo 2010 il presidente ha adottato un «addendum» alla decisione del 3 marzo 2010, nel quale era precisato che alle
«misure di trasposizione della decisione [del 3 marzo 2010], che sar[ebbero state] adottate dal [s]egretario generale, sar[ebbe
stata] data esecuzione sotto l’autorità del [p]residente» (in prosieguo: l’«addendum del 24 marzo 2010»).
34
Con decisione n. 133/10 A dello stesso 24 marzo 2010, il presidente, «consultato il [s]egretario generale e con l’accordo
di quest’ultimo», ha posto fine, «nell’interesse del servizio» e «con effetto immediato», alle funzioni di capo del Servizio
giuridico svolte dal ricorrente e ha precisato che quest’ultimo «sar[ebbe stato] riassegnato, in qualità di capo unità e con
il suo posto, presso un altro servizio del CESE, a partire dal [6] aprile 2010» (in prosieguo: «la decisione che ha posto
fine alle precedenti funzioni»).
35
Con decisione n. 184/10 A del 13 aprile 2010, il presidente, «consultato il [s]egretario generale e con l’accordo di quest’ultimo»,
ha assegnato, «per ragioni funzionali», il ricorrente alla direzione della logistica «in qualità di [c]apo unità e con il
suo posto (…) in particolare al fine di occuparsi delle questioni giuridiche riguardanti i contratti e le gare d’appalto».
Era previsto che la detta decisione esplicasse la sua efficacia a partire dalla data del 6 aprile 2010 (in prosieguo: la «decisione
di riassegnazione»).
36
Con nota del 3 giugno 2010, il ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], ha presentato un reclamo
contro:
– la decisione del 3 marzo 2010;
– l’addendum del 24 marzo 2010;
– la decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni;
– la decisione di riassegnazione.
Procedimento e conclusioni delle parti
37
Ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA], senza attendere la decisione sul reclamo, il ricorrente ha proposto
il presente ricorso diretto all’annullamento delle decisioni considerate dal reclamo. In pari data, egli ha altresì proposto
al Tribunale una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere la concessione della sospensione dell’esecuzione delle
stesse decisioni.
38
Con lettere della cancelleria dell’11 giugno 2010, le parti sono state informate, conformemente all’articolo 91, paragrafo
4, dello [OSCURATO:PERSONA], della sospensione del procedimento nella causa principale.
39
Con ordinanza del 14 luglio 2010, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti.
40
A seguito alla decisione di rigetto del reclamo, intervenuta il 1° ottobre 2010 e notificata al ricorrente il 15 ottobre successivo,
le parti sono state informate, conformemente all’articolo 91, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA], della riassunzione del procedimento
nella causa principale dinanzi al Tribunale.
41
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione del 3 marzo 2010, l’addendum del 24 marzo 2010, la decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni
e la decisione di riassegnazione;
– condannare il CESE a pagargli la somma di EUR 17 500 a titolo di risarcimento danni;
– condannare il CESE a sopportare tutte le spese.
42
Il CESE conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare il ricorrente a pagare tutte le spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.
In diritto
1.
Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione del 3 marzo 2010 e dell’addendum del 24 marzo 2010
43
In via preliminare, occorre determinare la portata della decisione del 3 marzo 2010 e dell’addendum del 24 marzo 2010, il
che presuppone che sia precisato il tenore della nota del 7 dicembre 2009.
44
Nella nota del 7 dicembre 2009, il ricorrente ha sottoposto all’amministrazione fatti raggruppabili in due categorie distinte.
45
In primo luogo, l’interessato ha denunciato fatti che lo riguardavano direttamente. Egli ha in particolare messo in discussione
il segretario generale per fatti configuranti molestie psicologiche, sotto forma, essenzialmente, di pressioni «illegittime»
esercitate sul Servizio giuridico. Egli ha chiesto all’amministrazione, in applicazione dell’articolo 24, primo comma, dello
[OSCURATO:PERSONA], di prestargli assistenza, dovendo quest’ultima consistere, principalmente, nel sottrarre il Servizio giuridico alla
responsabilità diretta del segretario generale (in prosieguo: la «domanda di assistenza»).
46
In secondo luogo, sempre nella nota del 7 dicembre 2009, l’interessato ha anche attirato l’attenzione su fatti che, pur non
riguardandolo direttamente, potevano, dal suo punto di vista, arrecare pregiudizio agli interessi del CESE. Sono stati quindi
denunciati, in particolare, il rifiuto del segretario generale di pronunciare, nei confronti di un funzionario responsabile
di fatti penalmente rilevanti, una sanzione disciplinare, le irregolarità che inficiano la procedura di copertura dei posti
di direttore della direzione A dei Lavori consultivi e della direzione delle Risorse umane e finanziarie, o, ancora, l’usurpazione
da parte del segretario generale delle prerogative dell’ufficio di presidenza in materia di nomina di altri funzionari del
CESE. Il ricorrente ha chiesto che tali informazioni fossero comunicate immediatamente all’OLAF in applicazione dell’articolo
22 bis, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «domanda di adizione dell’OLAF»).
47
Definito così il tenore della nota del 7 dicembre 2009, occorre constatare che, con la decisione del 3 marzo 2010, il presidente
ha respinto tanto la domanda di assistenza quanto la domanda di adizione dell’OLAF e ha inoltre specificato al ricorrente
che egli avrebbe in futuro formato oggetto di una riassegnazione le cui modalità sarebbero state precisate dal segretario
generale. Successivamente, nell’addendum del 24 marzo 2010, il presidente ha aggiunto che le modalità della riassegnazione
del ricorrente sarebbero state eseguite sotto la sua autorità.
48
Di conseguenza, occorre statuire nell’ordine:
– sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione del 3 marzo 2010, nella parte in cui essa ha precisato che il ricorrente
avrebbe formato oggetto di una riassegnazione, e sulle conclusioni dirette all’annullamento dell’addendum del 24 marzo 2010;
– sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione del 3 marzo 2010, nella parte in cui quest’ultima ha respinto la
domanda di adizione dell’OLAF;
– sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione del 3 marzo 2010, nella parte in cui quest’ultima ha respinto la
domanda di assistenza.
Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione del 3 marzo 2010, nella parte in cui quest’ultima ha precisato
che il ricorrente avrebbe formato oggetto di una riassegnazione, e sulle conclusioni dirette all’annullamento dell’addendum
del 24 marzo 2010
49
Come risulta da una giurisprudenza costante, arrecano pregiudizio solo gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici
vincolanti tali da pregiudicare direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando in modo rilevante
la situazione giuridica di quest’ultimo (v. sentenza del Tribunale del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia,
F-52/09, punto 32), atti o provvedimenti che devono promanare dall’autorità competente e contenere una presa di posizione
definitiva dell’amministrazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 17 maggio 2006, Lavagnoli/Commissione,
T-95/04, punto 35). La semplice manifestazione, da parte dell’autorità competente, dell’intenzione di adottare, in futuro,
una decisione specifica non è tale da creare diritti né obblighi corrispondenti in capo al funzionario o ai funzionari interessati
(sentenza del Tribunale di primo grado del 16 marzo 1993, Blackman/Parlamento, T-33/89 e T-74/89, punto 27).
50
Nella fattispecie, avendo informato il ricorrente, nella decisione del 3 marzo 2010, che a quest’ultimo sarebbe stato attribuito
«un compito, conforme alle sue qualificazioni e al suo grado (…) in un’unità diversa dal Servizio giuridico», il presidente
si è limitato ad esprimere l’intenzione dell’amministrazione di procedere, in futuro, alla riassegnazione dell’interessato
e, così facendo, con questa semplice manifestazione di intenti, non ha creato né diritti né obblighi in capo al ricorrente.
Lo stesso vale per l’addendum del 24 marzo 2010, nel quale il presidente si è limitato ad affermare che alle «misure [di trasposizione]
della decisione [del 3 marzo 2010], che sar[ebbero state] adottate dal [s]egretario generale, sar[ebbe stata] data esecuzione
sotto l’autorità del [p]residente».
51
Di conseguenza, e mentre è pacifico che la riassegnazione effettiva del ricorrente è intervenuta solo in forza della decisione
che ha posto fine alle precedenti funzioni e della decisione di riassegnazione, le conclusioni sopra menzionate devono essere
respinte in quanto irricevibili.
Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione del 3 marzo 2010, nella parte recante rigetto della domanda di
adizione dell’OLAF
52
Il ricorrente chiede al Tribunale di annullare la decisione del 3 marzo 2010, nella parte recante rigetto della domanda di
adizione dell’OLAF, e solleva, a sostegno di tali conclusioni, un insieme di motivi, relativi alla violazione dell’articolo
22 bis, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 2, secondo comma, della decisione n. 363/99 A, dell’articolo 60, paragrafo
6, del regolamento finanziario, dell’articolo 72 del regolamento n. 2342/2002, nonché dell’articolo 11 della decisione 005/03 A
relativa alle norme interne per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea.
53
Occorre esaminare la ricevibilità delle conclusioni di cui sopra.
54
A questo proposito, in primo luogo, è importante ricordare che lo [OSCURATO:PERSONA], quale modificato dal regolamento (CE, Euratom)
n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, sancisce il diritto per un funzionario di avvisare i suoi superiori gerarchici,
o un organo esterno, dell’esistenza di gravi irregolarità di cui è testimone nell’ambito della propria istituzione, affinché
tali irregolarità siano conosciute e, se del caso, sanzionate. In tal senso, l’articolo 22 bis, paragrafo 1, primo comma,
dello [OSCURATO:PERSONA] dispone espressamente che «[i]l funzionario che, nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni,
venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere una possibile attività illecita, e in particolare una frode o un
atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell’Unione o una condotta in rapporto con l’esercizio di incarichi
professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell’Unione, ne informa immediatamente
il proprio superiore gerarchico diretto o il direttore generale o, se lo ritenga utile, il segretario generale, o persone
di rango equivalente, o direttamente l’[OLAF]».
55
Nel caso particolare del personale del CESE, il diritto, per un funzionario o un agente, di avvertire i suoi superiori gerarchici,
o direttamente l’OLAF, figura anche in una norma particolare, nella fattispecie l’articolo 2, primo comma, della decisione
n. 363/99 A, ai sensi del quale: «I funzionari e gli agenti del [CESE] i quali vengano a conoscenza di elementi di fatto che
facciano presumere l’esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi
delle Comunità, oppure di fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento
degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità perseguibil[i] in sede disciplinare o penale, oppure un inadempimento
di obblighi analoghi dei membri, dei dirigenti e del personale cui non si applica lo [OSCURATO:PERSONA] (...), ne informa[no] immediatamente
il proprio capo di servizio o il proprio direttore generale oppure, ove lo ritenga[no] utile, il proprio segretario generale
o direttamente l’[OLAF]».
56
In secondo luogo, occorre rilevare che, quando un funzionario si avvale della possibilità, a lui riconosciuta dall’articolo
22 bis, paragrafo 1, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], di avvertire i suoi superiori gerarchici o un organo esterno, l’articolo
22 bis, paragrafo 2, di detto [OSCURATO:PERSONA] fa obbligo alla persona che ha ricevuto le informazioni di «comunica[re] immediatamente
all’[OLAF] ogni elemento di prova di cui sia a conoscenza e che possa lasciare presumere l’esistenza di irregolarità di cui
al paragrafo 1 [dell’articolo 22 bis dello [OSCURATO:PERSONA]]».
57
Tale obbligo di comunicare all’OLAF le informazioni trasmesse da un funzionario che ha lanciato l’avvertimento è anche ricordato,
per quanto riguarda il CESE, all’articolo 2, secondo comma, della decisione n. 363/99 A, ai sensi del quale «[i]l segretario
generale e i capi servizio (o i dirigenti) del [CESE] trasmettono senza indugio all’[OLAF] ogni elemento di fatto a loro noto
che faccia presumere l’esistenza di irregolarità di cui al primo comma [del presente articolo]».
58
Infine, dal combinato disposto dell’articolo 60, paragrafo 6, del regolamento finanziario e dell’articolo 72 del regolamento
n. 2342/2002 risulta che ogni dipendente che partecipi, in seno ad un’istituzione, «alla gestione finanziaria e al controllo
delle operazioni» è tenuto ad informare l’OLAF «[i]n caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere
gli interessi della Comunità».
59
La questione che il Tribunale deve decidere è quella di stabilire se e in che misura la decisione, con la quale un superiore
gerarchico che abbia ricevuto da un funzionario informazioni come quelle di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, primo comma,
dello [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non doverle comunicare all’OLAF, costituisca, o meno, un atto che arreca pregiudizio a tale funzionario.
60
Un quesito del genere richiede una risposta negativa nel caso particolare in cui le informazioni provenienti dal funzionario
che ha avvisato i suoi superiori gerarchici riguardino fatti che, pur pregiudicando gli interessi dell’Unione o rivelando
una grave mancanza, da parte di uno o più dipendenti, agli obblighi dei funzionari, non lo riguardano direttamente.
61
Infatti, occorre ricordare che, ai termini stessi dell’articolo 22 bis dello [OSCURATO:PERSONA], un funzionario che intenda denunciare
l’esistenza di una possibile attività illecita o di una grave mancanza agli obblighi dei funzionari può comunicare direttamente
all’OLAF gli elementi di prova di cui ritiene di disporre in relazione all’esistenza di tali irregolarità. Pertanto, nel caso
in cui la persona informata dal funzionario rifiuti di adire l’OLAF, tale funzionario dispone sempre della facoltà di rivolgersi
direttamente all’OLAF.
62
Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, un funzionario non è autorizzato ad agire nell’interesse della legge o delle
istituzioni e può far valere, a sostegno di un ricorso, solo le censure proprie alla sua persona (ordinanza del Tribunale
di primo grado del 7 luglio 1998, Moncada/Commissione, T-178/97, punto 39). Orbene, accettare che un funzionario che abbia
avvertito il suo superiore gerarchico dell’esistenza di irregolarità che non lo riguardano direttamente possa proporre ricorso
contro il rifiuto da parte di tale superiore gerarchico di comunicare tali informazioni all’OLAF equivarrebbe ad ammettere
che tale funzionario sia autorizzato ad agire nell’interesse della legge. Una siffatta conclusione è tuttavia formulata fatta
salva la possibilità per tale funzionario, nel caso in cui ritenga di aver subìto una decisione arrecante pregiudizio ai suoi
interessi a seguito dell’informazione fornita ai suoi superiori gerarchici, di proporre ricorso contro una tale decisione.
63
Nella fattispecie, come si è detto, i fatti denunciati dal ricorrente nella domanda di adizione dell’OLAF non lo riguardavano
direttamente, poiché egli vi contestava, in particolare, il rifiuto del segretario generale di pronunciare una sanzione disciplinare
contro un funzionario del CESE, la copertura irregolare di posti da direttore in seno al CESE o ancora l’usurpazione, da parte
del segretario generale, delle prerogative dell’ufficio di presidenza in materia di nomina di altri funzionari del CESE.
64
Ne consegue che la decisione del 3 marzo 2010, nella parte in cui ha respinto la domanda di adizione dell’OLAF, non costituisce
un atto che arreca pregiudizio al ricorrente e che, di conseguenza, le conclusioni dirette all’annullamento di tale decisione
devono, entro questi limiti, essere respinte in quanto irricevibili.
Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione del 3 marzo 2010, nella parte in cui essa ha respinto la domanda
di assistenza
65
A sostegno delle conclusioni di cui sopra, il ricorrente solleva un complesso di censure che possono, sostanzialmente, essere
raggruppate in tre motivi, relativi rispettivamente:
– all’incompetenza del presidente ad adottare la decisione del 3 marzo 2010, alla violazione della procedura e alla violazione
dell’articolo 41 della Carta;
– alla violazione dell’articolo 86 dello [OSCURATO:PERSONA], dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA], della decisione del presidente del CESE n. 635/05 A,
recante disposizioni generali di esecuzione relative ai procedimenti disciplinari e alle indagini amministrative (in prosieguo:
le «DGE dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA]»), e del principio del rispetto dei diritti della difesa;
– alla violazione dell’articolo 24 dello [OSCURATO:PERSONA] e dell’obbligo di assistenza, alla violazione della Carta e all’esistenza di
un errore manifesto di valutazione.
Sul motivo relativo all’incompetenza del presidente ad adottare la decisione del 3 marzo 2010, alla violazione della procedura
e alla violazione dell’articolo 41 della Carta
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
66
Il ricorrente sostiene che la decisione del 3 marzo 2010, nella parte recante rigetto della domanda di assistenza, avrebbe
dovuto essere adottata dall’ufficio di presidenza e non, come è avvenuto, dal presidente.
67
Il ricorrente aggiunge che il CESE avrebbe commesso un certo numero di irregolarità procedurali, trasgredendo in particolare
il principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta nonché le norme di funzionamento dell’ufficio di
presidenza adottate il 23 ottobre 2007. Infatti, ad eccezione del presidente e dei presidenti di gruppo, i membri dell’ufficio
di presidenza non avrebbero mai avuto accesso alla domanda di assistenza. Analogamente, i membri dell’ufficio di presidenza
non avrebbero neppure avuto accesso al contenuto del progetto di decisione recante rigetto della domanda di assistenza. Infine,
i verbali delle riunioni dell’ufficio di presidenza non conterrebbero l’indicazione né della decisione alla fine adottata
né delle dichiarazioni dei membri dell’ufficio di presidenza.
68
Il CESE conclude per il rigetto del motivo.
– Giudizio del Tribunale
69
Ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento interno, i poteri conferiti dallo [OSCURATO:PERSONA] all’autorità
che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») sono esercitati, nei confronti dei funzionari dei gradi AD 13, AD 12 e
AD 11, dal presidente, su proposta del segretario generale.
70
Nella fattispecie, è pacifico che, alla data di adozione della decisione del 3 marzo 2010, in quanto essa ha respinto la domanda
di assistenza, il ricorrente era funzionario di grado AD 13. È dunque nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 72, paragrafo
1, terzo trattino, del regolamento interno che tale decisione è stata adottata dal presidente. Ne consegue che il ricorrente
non può legittimamente sostenere che la decisione sopra menzionata avrebbe dovuto essere emanata dall’ufficio di presidenza
e non dal presidente.
71
Inoltre, dato che, come si è appena detto, il presidente, e non l’ufficio di presidenza, era competente a pronunciarsi sulla
domanda di assistenza, la censura relativa all’esistenza di irregolarità procedurali che inficiano la decisione del 3 marzo
2010, in particolare in quanto i membri dell’ufficio di presidenza non sarebbero stati coinvolti nella trattazione della domanda
di assistenza, dev’essere respinta in quanto inconferente.
72
Ne consegue che il primo motivo dedotto dev’essere respinto.
Sul motivo relativo alla violazione dell’articolo 86 dello [OSCURATO:PERSONA], dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA], delle DGE dell’allegato
IX dello [OSCURATO:PERSONA] e del principio del rispetto dei diritti della difesa
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
73
Il ricorrente fa valere che, nella domanda di assistenza, egli avrebbe quanto meno fornito un inizio di prova del carattere
effettivo delle molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima e, in particolare, dei tentativi del segretario generale
di arrecare pregiudizio all’indipendenza del Servizio giuridico. Orbene, anziché avviare, come avrebbe dovuto fare, un’indagine
amministrativa ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], degli articoli 1 e 2 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA]
e dell’articolo 2 delle DGE dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA], il presidente si sarebbe limitato a far procedere ad un semplice
esame preliminare da parte del suo capo di gabinetto, le cui conclusioni, peraltro, non gli sarebbero state comunicate preliminarmente
alla decisione del 3 marzo 2010.
74
A sua difesa, il CESE conclude per il rigetto del motivo.
– Giudizio del Tribunale
75
È importante ricordare che, in forza dell’articolo 24 dello [OSCURATO:PERSONA], spetta alle istituzioni dell’Unione proteggere il loro
personale contro le molestie psicologiche o un trattamento degradante di qualunque genere da parte dei superiori gerarchici.
Inoltre, risulta da una giurisprudenza costante che, in forza dell’obbligo di assistenza, l’amministrazione, in presenza di
un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, deve intervenire con tutta l’energia necessaria, rispondendo
con la tempestività e la sollecitudine richieste dal caso di specie al fine di accertare i fatti e di potere, in tal modo,
trarne con cognizione di causa le opportune conseguenze. A tal fine, basta che il funzionario che reclama la protezione della
sua istituzione apporti un inizio di prova del carattere effettivo degli attacchi di cui asserisce di essere oggetto. In presenza
di tali elementi, l’istituzione in causa è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un’indagine
al fine di accertare i fatti all’origine delle doglianze, in collaborazione con l’autore di queste ultime (sentenza della
Corte del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione, 224/87, punti 15 e 16; sentenze del Tribunale di primo grado del 21 aprile
1993, Tallarico/Parlamento, T-5/92, punto 31, e del 5 dicembre 2000, Campogrande/Commissione, T-136/98, punto 42).
76
Nella fattispecie, risulta dai documenti agli atti che, a seguito della presentazione della domanda di assistenza, il presidente,
nello spazio di tre giorni, il 10 dicembre 2009, ha dato istruzioni al suo capo di gabinetto per procedere ad un «esame preliminare»
delle affermazioni relative alle molestie psicologiche e alle irregolarità addebitate al segretario generale. Orbene, dopo
aver proceduto all’audizione del ricorrente, il 15 dicembre 2009 e il 14 gennaio 2010, e delle persone coinvolte nella domanda
di assistenza, il capo di gabinetto del presidente ha redatto, nel gennaio 2010, una relazione circostanziata in cui ha esaminato
e discusso nel merito le varie accuse formulate dal ricorrente contro il segretario generale. Di conseguenza, il CESE ha rispettato
l’obbligo a cui era tenuto dalla giurisprudenza ricordata al punto precedente, cioè quello di far procedere ad un’indagine
al fine di accertare i fatti all’origine della domanda di assistenza in collaborazione con l’autore di quest’ultima.
77
Quanto all’argomento secondo il quale il CESE avrebbe dovuto avviare un’indagine amministrativa ai sensi dell’articolo 86,
paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], degli articoli 1 e 2 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 2 delle DGE dell’allegato
IX dello [OSCURATO:PERSONA], esso deve essere respinto. Infatti, mentre risulta da tali disposizioni che le indagini amministrative da
esse previste si inseriscono in un procedimento disciplinare e devono essere avviate solo quando elementi di prova facciano
presumere l’esistenza di una mancanza agli obblighi ai quali il funzionario è tenuto, la domanda di assistenza non conteneva
alcun elemento che giustificasse, senza neppure procedere previamente ad un esame preliminare, l’avvio di una siffatta indagine
amministrativa di natura disciplinare contro il segretario generale.
78
Infine, non può essere accolta la censura secondo la quale il CESE, in violazione dei diritti della difesa, avrebbe omesso
di comunicare al ricorrente, preliminarmente al rigetto della domanda di assistenza, le conclusioni della relazione stilata
dal capo di gabinetto del presidente nonché i vari resoconti delle audizioni organizzate nell’ambito dell’indagine condotta
da quest’ultimo. Vero è che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona
e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che dev’essere
garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi (v., ad es., sentenza del Tribunale
di primo grado del 10 luglio 1997, Gaspari/Parlamento, T-36/96, punto 32). Tuttavia, nella fattispecie, il procedimento avviato
dalla domanda di assistenza non può essere considerato come un procedimento avviato contro il ricorrente (v. sentenza del
Tribunale di primo grado del 27 giugno 2000, K/Commissione, T-67/99, punto 72). Pertanto, la decisione del 3 marzo 2010, nella
parte recante rigetto della domanda di assistenza, non figurava nel novero delle decisioni per le quali i diritti della difesa
devono essere rispettati.
79
Di conseguenza, il secondo motivo dedotto dev’essere respinto.
Sul motivo relativo alla violazione dell’articolo 24 dello [OSCURATO:PERSONA] e dell’obbligo di assistenza, alla trasgressione della
Carta e all’esistenza di un errore manifesto di valutazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
80
Il ricorrente sostiene di essere stato vittima di molestie psicologiche e che, di conseguenza, respingendo la domanda di assistenza,
il presidente avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione, avrebbe violato l’articolo 24 dello [OSCURATO:PERSONA] e l’obbligo
di assistenza, e avrebbe trasgredito l’articolo 1 nonché l’articolo 31, paragrafo 1, della Carta, ai sensi dei quali, rispettivamente,
«[l]a dignità umana è inviolabile [e] deve essere rispettata e protetta» e «[o]gni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro
sane, sicure e dignitose».
81
Il CESE ribatte che il ricorrente qualificherebbe come molestie psicologiche quelle che sarebbero solo difficoltà di rapporti
con il segretario generale e disaccordi su pratiche di carattere giuridico.
– Giudizio del Tribunale
82
L’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA] definisce la molestia psicologica come una «condotta inopportuna» che richiede,
per essere dimostrata, che ricorrano due condizioni cumulative. La prima condizione è relativa all’esistenza di comportamenti,
parole, scritti, gesti o atti che si manifestino «in maniera durevole, ripetitiva o sistematica», il che implica che le molestie
psicologiche debbano intendersi come un processo che si colloca necessariamente nel tempo e presuppone l’esistenza di azioni
ripetute o continuative, e che siano «intenzionali». La seconda condizione cumulativa, unita alla prima dalla congiunzione
coordinante «e», richiede che tali comportamenti, parole, scritti, gesti o atti abbiano l’effetto di ledere la personalità,
la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. Dal fatto che l’aggettivo «intenzionale» riguarda la prima condizione,
e non la seconda, è possibile trarre una duplice conclusione. Da un lato, i comportamenti, le parole, gli scritti, i gesti
o gli atti di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA] devono essere volontari, il che esclude dalla sfera di applicazione
di tale disposizione le azioni che accadano in maniera casuale. Dall’altra, invece, non è necessario che tali comportamenti,
parole, scritti, gesti o atti siano commessi con l’intenzione di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o
psichica di una persona.
83
In altri termini, possono esservi molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA] senza che
il molestatore abbia voluto, con il proprio comportamento, screditare la vittima o deteriorarne intenzionalmente le condizioni
di lavoro. Basta che i suoi atti, qualora siano stati commessi volontariamente, abbiano comportato oggettivamente conseguenze
del genere (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 9 dicembre 2008, Q/Commissione, F-52/05, punto 135, non annullata
su questo punto dalle sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2011, Commissione/Q, T-80/09 P, e del 16 maggio
2012, Skareby/Commissione, F-42/10, punto 65).
84
È alla luce di tali considerazioni che occorre statuire sulla censura relativa all’esistenza di molestie psicologiche, il
che presuppone che venga esaminato il carattere effettivo degli atti contestati al segretario generale dal ricorrente e che
venga determinato se tali atti abbiano avuto l’effetto di ledere oggettivamente la personalità, la dignità o l’integrità fisica
o psichica di quest’ultimo.
85
In primo luogo, il ricorrente fa valere che il segretario generale avrebbe tentato di far pressioni su di lui perché egli
firmasse, nella sua qualità di capo del Servizio giuridico, pareri giuridici errati in diritto. Ciò si sarebbe verificato
in particolare in occasione della promozione retroattiva di un funzionario.
86
A questo proposito risulta dai documenti agli atti che, il 25 gennaio 2009, nell’ambito dell’esercizio di promozione 2008,
il presidente ha deciso di promuovere una funzionaria con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2008, in manifesta violazione
delle norme in vigore in seno al CESE.
87
Tuttavia, anche se tale decisione è stata adottata «su proposta del segretario generale», è importante rilevare che il ricorrente
non ha accusato quest’ultimo di essere all’origine di tale decisione illegittima e ha addirittura riconosciuto che il segretario
generale aveva agito dietro pressione di un membro dell’ufficio di presidenza che aspirava a diventare presidente del CESE.
88
Inoltre, il ricorrente non fornisce alcun elemento sufficientemente probante a sostegno dell’affermazione, peraltro formalmente
contestata dal CESE, secondo la quale il segretario generale gli avrebbe ingiunto, nel corso di una riunione tenutasi l’8
giugno 2009, di redigere un parere giuridico destinato a comprovare la legittimità della decisione di cui trattasi. In particolare,
il resoconto di tale riunione, peraltro redatto dal ricorrente stesso, non fornisce la prova dell’esistenza né di tali pressioni
né, del resto, degli insulti che sarebbero stati profferiti dal segretario generale nei suoi confronti nel corso di tale riunione.
89
D’altro canto, vero è che, lo stesso 8 giugno 2009, il segretario generale ha inviato a taluni dipendenti del CESE un messaggio
di posta elettronica nel quale segnalava che, nel caso di un ricorso contenzioso contro la decisione di promozione retroattiva
di cui trattasi, si sarebbe dovuto fare ricorso ai servizi di un avvocato, poiché «era chiaro che il ricorrente non [era]
in grado di assistere l’amministrazione nel senso stabilito da quest’ultima».
90
Tuttavia, alla luce delle circostanze in cui tale messaggio di posta elettronica è stato inviato, il Tribunale considera che
esso aveva lo scopo non di mettere in discussione le capacità professionali del ricorrente, ma di prendere atto della necessità,
dinanzi alle ripetute critiche del ricorrente nei confronti della legittimità della decisione di promozione di cui trattasi,
di affidare ad un avvocato la difesa del CESE in caso di ricorso contenzioso. Del resto, nel resoconto da lui stilato della
riunione dell’8 giugno 2009, il ricorrente ha menzionato il fatto di avere egli stesso proposto al segretario generale tale
soluzione.
91
Pertanto, la censura relativa al fatto che il segretario generale avrebbe tentato di fare pressioni sul Servizio giuridico
dev’essere respinta.
92
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il CESE avrebbe pubblicato un avviso di posto vacante nel quale i requisiti necessari
per partecipare alla procedura di selezione sarebbero stati intenzionalmente redatti al fine di escludere la sua candidatura.
93
Al riguardo risulta dai documenti agli atti che, il 6 luglio 2009, è stato pubblicato sulla rete Intranet del CESE, secondo
la procedura prevista all’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], l’avviso di posto vacante n. 26/09 (in prosieguo: il «primo
avviso di posto vacante») destinato a coprire il posto di direttore della direzione degli Affari generali del CESE nel grado
AD 14 e che tale avviso, destinato ai funzionari del CESE e delle altre istituzioni dell’Unione, richiedeva, tra gli altri
requisiti, «[u]na conoscenza approfondita di due lingue ufficiali dell’Unione europea e [una] conoscenza di almeno un’altra
lingua ufficiale dell’Unione europea» e precisava che «[p]er ragioni di servizio, una buona conoscenza [dell’inglese] e [del
francese] [era] fortemente auspicata». Il ricorrente ha presentato la sua candidatura per il posto di cui al primo avviso
di posto vacante.
94
Successivamente, dopo che l’ufficio di presidenza ha deciso, il 29 settembre 2009, di revocare il primo avviso di posto vacante
e di «ripubblicare [la vacanza di posto] ai sensi dell’articolo 29 [, paragrafi 1 e 2,] dello [OSCURATO:PERSONA]», l’avviso di posto
vacante n. 43/09, diretto a coprire lo stesso posto di direttore della direzione degli Affari generali, è stato pubblicato
sia sulla rete Intranet del CESE sia nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(GU C 247 A, pag. 1; in prosieguo: il «nuovo avviso di posto vacante»). I requisiti linguistici figuranti nel nuovo avviso
di posto vacante erano ormai i seguenti: «Conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e ottima conoscenza
di almeno altre due lingue ufficiali dell’Unione europea. Per ragioni di servizio una buona conoscenza dell’inglese e del
francese è fortemente auspicata». Il ricorrente ha confermato la sua candidatura al posto di cui al nuovo avviso di posto
vacante prima di ritirarla il 3 dicembre 2009.
95
Certaemnte, come ha dichiarato il Tribunale con separata sentenza in data odierna (sentenza del 25 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/CESE, F-51/10), una siffatta modifica dei requisiti linguistici ha avuto l’effetto di escludere in pratica la candidatura
del ricorrente al posto di direttore della direzione Affari generali, poiché quest’ultimo disponeva di una conoscenza approfondita
di una lingua ufficiale (lo spagnolo), di una conoscenza almeno ottima di una seconda lingua ufficiale (il francese), ma soltanto
di una «buona conoscenza» di una terza lingua ufficiale dell’Unione (l’inglese). Il Tribunale ne ha dedotto che il nuovo avviso
di posto vacante costituiva così un atto arrecante pregiudizio al ricorrente.
96
Tuttavia, il ricorrente non fornisce gli indizi precisi e concordanti che potrebbero suffragare l’affermazione secondo cui
i requisiti linguistici sono stati modificati con l’obiettivo di escludere la sua candidatura.
97
Al contrario, risulta dai documenti agli atti che il CESE ha informato il ricorrente come pure gli altri candidati che, come
lui, avevano presentato la loro candidatura per il primo avviso di posto vacante che essi sarebbero stati considerati, salvo
parere contrario da parte loro, come candidati anche per il nuovo avviso di posto vacante, il che contraddice l’affermazione
di sviamento di potere.
98
Inoltre, è importante rilevare, come risulta pure dai documenti agli atti, che requisiti linguistici identici a quelli contenuti
nel nuovo avviso di posto vacante figuravano anche in un avviso di posto vacante anteriore, pubblicato il 24 febbraio 2009,
destinato alla copertura del posto di direttore della direzione delle Risorse umane e finanziarie.
99
In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il segretario generale lo avrebbe convocato ad una riunione indetta il 15 ottobre
2009 con il pretesto di ripristinare buoni rapporti tra il segretariato generale e il Servizio giuridico, ma che, nei fatti,
avrebbe costituito una vera e propria «audizione di natura disciplinare». Tuttavia, il ricorrente non fornisce alcuna prova
del fatto che la riunione di cui trattasi abbia presentato una siffatta natura. In particolare, la presenza, nel corso di
tale riunione, al fianco del segretario generale, del capo dell’unità «Servizio di assistenza al personale, diritti individuali,
pari opportunità» non può costituire una prova del genere.
100
Di conseguenza, poiché i fatti contestati dal ricorrente al segretario generale, siano essi presi isolatamente o nel loro
insieme, non hanno avuto l’effetto di ledere oggettivamente la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica del
ricorrente, il motivo relativo al fatto che il presidente avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione rifiutando di
constatare che l’interessato era stato vittima di molestie psicologiche e respingendo la domanda di assistenza dev’essere
respinto.
101
Infine, anche se il ricorrente sostiene che il presidente avrebbe tentato di convincerlo a ritirare puramente e semplicemente
la sua domanda di assistenza, il che dimostrerebbe in particolare la parzialità di quest’ultimo, tale circostanza testimonia
soltanto il fatto che il presidente, convinto del carattere infondato delle accuse di molestie psicologiche sollevate dal
ricorrente, si è sforzato, nel rispetto del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, di risolvere
amichevolmente la controversia. In ogni caso, una siffatta iniziativa non può incidere sulla legittimità della decisione del
3 marzo 2010, nella parte in cui essa ha respinto la domanda di assistenza, emanata, come si è detto, al termine di una procedura
regolare e non viziata da alcun errore manifesto di valutazione.
102
Da quanto precede risulta che le conclusioni dirette all’annullamento della decisione del 3 marzo 2010, nella parte recante
rigetto della domanda di assistenza, devono essere respinte.
2.
Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni e della decisione di
riassegnazione
103
A sostegno delle conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni sopra menzionate, la quali costituiscono, alla luce
della loro portata, atti che arrecano pregiudizio al ricorrente (v. sentenza del Tribunale di primo grado del 16 aprile 2002,
Fronia/Commissione, T-51/01, punto 32), sono stati sostanzialmente dedotti sette motivi, relativi, rispettivamente:
– all’incompetenza dell’autore dell’atto;
– alla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa;
– alla violazione dell’obbligo di motivazione;
– alla violazione degli articoli 12 bis, 22 bis e 86 dello [OSCURATO:PERSONA];
– all’errore manifesto di valutazione;
– alla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione;
– alla violazione dell’articolo 22 ter, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA].
Sul motivo relativo all’incompetenza dell’autore dell’atto
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
104
Il ricorrente fa osservare che, al di là delle apparenze, la decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni e la decisione
di riassegnazione avrebbero come autore effettivo il segretario generale e non il presidente, come sarebbe testimoniato dal
fatto che, nella decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni, il presidente avrebbe delegato al segretario generale
il compito di determinare le nuove attribuzioni del ricorrente.
105
In ogni caso, il ricorrente aggiunge che la formulazione letterale delle decisioni di cui trattasi mette in evidenza che esse
sono state adottate previa consultazione e con il consenso del segretario generale, mentre, in questa materia, l’articolo
72, paragrafo 1, del regolamento interno riconoscerebbe solo un potere di proposta al segretario generale.
106
Il CESE ribatte che il presidente era competente ad adottare la decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni e la
decisione di riassegnazione.
Giudizio del Tribunale
107
Come si è detto al punto 69 della presente sentenza, l’articolo 72, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento interno del
CESE prevede che i poteri conferiti dallo [OSCURATO:PERSONA] all’APN siano esercitati, per quanto riguarda i funzionari dei gradi AD 13,
AD 12 e AD 11, dal presidente, su proposta del segretario generale.
108
Nella fattispecie, dal tenore stesso della decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni e della decisione di riassegnazione
risulta che tali decisioni sono state adottate dal presidente, così come è testimoniato dalla firma di quest’ultimo in calce
a dette decisioni.
109
Il ricorrente fa valere tuttavia il fatto che, nell’addendum del 24 marzo 2010, il presidente ha precisato che le «misure
di trasposizione» della decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni, ossia la determinazione delle sue nuove attribuzioni,
«sar[ebbero state] adottat[e] dal segretario generale». Nondimeno, non può dedursi da questa sola formulazione che la decisione
che ha posto fine alle precedenti funzioni e la decisione di riassegnazione, che recano la firma del presidente, siano state
in realtà adottate dal segretario generale e non dal presidente. Peraltro, nell’addendum del 24 marzo 2010, il presidente
aveva sottolineato che a dette «misure [di trasposizione]» sarebbe stata data esecuzione «sotto [la sua] autorità».
110
Infine, se è vero che, nella decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni e nella decisione di riassegnazione, il
presidente ha affermato che tali decisioni erano state adottate «con il consenso del segretario generale», una siffatta formulazione,
anche se infelice, non implica che il presidente si sia ritenuto a torto vincolato da un parere favorevole del segretario
generale e abbia così ignorato la portata dei poteri che gli derivavano dall’articolo 72, paragrafo 1, terzo trattino, del
regolamento interno.
111
Ne consegue che il motivo relativo all’incompetenza dell’autore dell’atto dev’essere respinto in quanto infondato.
Sul motivo relativo alla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
112
Il ricorrente fa valere che il presidente, non avendolo sentito preliminarmente all’adozione della decisione che ha posto
fine alle precedenti funzioni e alla decisione di riassegnazione, avrebbe trasgredito il principio del rispetto dei diritti
della difesa, principio sancito in particolare dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta.
113
Il CESE conclude per il rigetto del motivo.
Giudizio del Tribunale
114
È stato dichiarato che una decisione di riassegnazione contro la volontà di un funzionario, considerata nell’ambito di un
contesto di difficoltà di rapporti come quello del caso di specie, esige l’applicazione del principio del rispetto dei diritti
della difesa, principio fondamentale del diritto dell’Unione, anche in assenza di ogni normativa riguardante la procedura
in questione (sentenza della Corte del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, C-59/06 P, punto 46).
115
Pertanto, una siffatta decisione può essere adottata solo dopo che l’interessato sia stato messo in grado di far conoscere
utilmente il suo punto di vista in ordine al progetto di decisione, nell’ambito di uno scambio orale e/o scritto avviato dall’APN
e la cui prova incombe a quest’ultima (sentenza Marcuccio/Commissione, cit., punto 47).
116
Nella fattispecie, risulta dai documenti agli atti che, nella decisione del 3 marzo 2010, il presidente ha informato il ricorrente
della sua intenzione di procedere alla sua riassegnazione, poiché egli ha precisato a quest’ultimo che gli sarebbe stato attribuito
a breve termine «un compito, conforme alle sue qualificazioni e al suo grado (…), in un’unità diversa dal Servizio giuridico».
117
Pertanto, il ricorrente, destinatario della decisione del 3 marzo 2010, era libero di formulare qualsiasi osservazione sul
progetto di riassegnazione che lo riguardava.
118
Di conseguenza, poiché il ricorrente è stato messo in grado di far conoscere il suo punto di vista prima che il presidente
adottasse la decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni e la decisione di riassegnazione, il motivo relativo alla
violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa dev’essere respinto.
Sul motivo relativo all’obbligo di motivazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
119
Il ricorrente sostiene che la decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni e la decisione di riassegnazione non sarebbero
state motivate, in violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta.
120
Il CESE conclude per il rigetto del motivo.
Giudizio del Tribunale
121
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione prescritto dall’articolo 25, secondo
comma, dello [OSCURATO:PERSONA] ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per stabilire se l’atto che
gli reca pregiudizio sia fondato e se sia opportuno proporre ricorso dinanzi al Tribunale e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo
di esercitare il proprio controllo sulla legittimità dell’atto (sentenza del Tribunale di primo grado del 15 settembre 2005,
Casini/Commissione, T-132/03, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la Carta afferma, all’articolo 41, paragrafo
2, lettera c), che il diritto fondamentale ad una buona amministrazione comporta in particolare «l’obbligo per l’amministrazione
di motivare le proprie decisioni».
122
Inoltre, una decisione che comporta lo spostamento di un funzionario contro la sua volontà è un atto lesivo ai sensi dell’articolo
25 dello [OSCURATO:PERSONA] e deve pertanto essere motivata (sentenza del Tribunale di primo grado del 23 novembre 1999, Sabbioni/Commissione,
T-129/98, punto 28).
123
Infine, secondo una giurisprudenza costante, la portata dell’obbligo di motivazione dev’essere di volta in volta valutata
in funzione delle circostanze concrete (sentenze della Corte del 14 luglio 1977, Geist/Commissione, 61/76, punto 28, e del
13 dicembre 1989, Prelle/Commissione, C-169/88, punto 9). In particolare, una decisione è sufficientemente motivata quando
è stata emanata in un contesto noto al funzionario interessato, che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento
adottato nei suoi confronti (sentenza del Tribunale di primo grado del 1° aprile 2004, N/Commissione, T-198/02, punto 70).
124
Come risulta dalla giurisprudenza, una decisione è emanata in un contesto noto al funzionario interessato e, pertanto, soddisfa
all’obbligo di motivazione dell’articolo 25 dello [OSCURATO:PERSONA] allorquando le circostanze in cui l’atto contestato è stato adottato
nonché le note di servizio e le altre comunicazioni che ad esso si accompagnano consentono di conoscere gli elementi essenziali
a cui l’amministrazione si è ispirata nel decidere (sentenza Sabbioni/Commissione, cit., punti 29 e 30).
125
Nella fattispecie, è vero che la decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni e la decisione di riassegnazione non
sono sufficientemente motivate sul piano giuridico e che, in particolare, la decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni
si è limitata a invocare in maniera generica «l’interesse del servizio».
126
Si deve tuttavia necessariamente constatare che la decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni e la decisione di
riassegnazione sono state emanate in un contesto noto al ricorrente. Infatti, nella decisione del 3 marzo 2010, il presidente
ha precisato al ricorrente che il provvedimento di riassegnazione che egli stava per subire a breve termine era giustificato
dal rigetto delle affermazioni di «persecuzione nel quadro del lavoro» da lui sollevate contro il segretario generale, ed
egli ha aggiunto che tale provvedimento, come gli altri provvedimenti che potevano essere adottati nell’ambito di tale riassegnazione,
mirava a «favorire l’efficace svolgimento dell’attività amministrativa» e il «superamento di incomprensioni e contrasti in
seno al segretariato generale, nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di esercizio delle competenze, delle responsabilità
e dei poteri delle diverse strutture». D’altro canto, il tenore del reclamo presentato dal ricorrente contro le decisioni
controverse mette in evidenza che quest’ultimo era a conoscenza del fatto che tali decisioni erano state adottate a causa
del carattere infondato, dal punto di vista dell’amministrazione, della domanda di assistenza e della domanda di adizione
dell’OLAF.
127
In ogni caso, anche supponendo che il contesto nel quale sono state emanate la decisione che ha posto fine alle precedenti
funzioni e la decisione di riassegnazione non abbia consentito al ricorrente di comprendere la portata di dette decisioni,
occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, un’insufficienza di motivazione può essere sanata da precisazioni aggiuntive
fornite dall’amministrazione in corso di causa (v. sentenza del Tribunale di primo grado del 19 settembre 1996, Brunagel/Parlamento,
T-158/94, punto 115). Orbene, così è avvenuto nel caso di specie, dato che il CESE, nel controricorso e nella controreplica,
ha esposto in maniera circostanziata la motivazione, di fatto e di diritto, alla base della decisione che ha posto fine alle
precedenti funzioni e della decisione di riassegnazione. Infatti, in particolare nel controricorso, il CESE ha fatto osservare
che «il livello personale e la veemenza delle varie accuse mosse dal ricorrente nella sua denuncia, in particolare nei confronti
della persona del [s]egretario generale, [avevano] intaccato il grado di fiducia richiesto in maniera del tutto particolare
dalla funzione affidata al ricorrente in quanto capo [del servizio giuridico]» e che «la sola soluzione perseguibile dal punto
di vista degli interessi sia dell’istituzione che del ricorrente [era] quella di assegnare quest’ultimo ad un posto che non
comport[asse] un rapporto stretto con il [s]egretario [g]enerale».
128
Ne consegue che il terzo motivo dedotto, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, dev’essere disatteso.
Sul motivo relativo alla violazione degli articoli 12 bis, 22 bis e 86 dello [OSCURATO:PERSONA] delle parti
129
Il ricorrente fa valere che, in violazione degli articoli 12 bis, 22 bis e 86 dello [OSCURATO:PERSONA], egli sarebbe stato vittima di
una sanzione dissimulata per aver chiesto l’assistenza del suo datore di lavoro e aver informato quest’ultimo dell’esistenza
di gravi irregolarità commesse dal segretario generale.
130
Il CESE conclude per il rigetto del motivo.
Giudizio del Tribunale
131
L’articolo 12 bis, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] dispone che «[i]l funzionario vittima di molestie psicologiche o sessuali non
può essere penalizzato dall’istituzione» e che «[i]l funzionario che ha fornito prove di molestie psicologiche o sessuali
non può essere penalizzato dall’istituzione, nella misura in cui abbia agito onestamente». Quanto all’articolo 22 bis, paragrafo
3, dello [OSCURATO:PERSONA], esso prevede che il funzionario che, essendo venuto a conoscenza di fatti considerati all’articolo 22 bis,
paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], vale a dire di fatti che possano lasciar presumere una possibile attività illecita, «in particolare
una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell’Unione», o una grave mancanza agli obblighi dei
funzionari, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o direttamente l’OLAF «non può essere penalizzato dall’istituzione,
(...), nella misura in cui abbia agito (...) onestamente». Infine, ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA],
«[q]ualsiasi mancanza agli obblighi cui il funzionario o l’ex funzionario è soggetto ai sensi del presente [OSCURATO:PERSONA], commessa
volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare».
132
Nella fattispecie, non può essere contestato che il ricorrente ha subito un pregiudizio a seguito della comunicazione della
sua nota del 7 dicembre 2009 nella quale figuravano la domanda di assistenza e la domanda di adizione dell’OLAF. Infatti,
l’interessato, per il motivo stesso dell’invio di tale nota, è stato privato delle sue funzioni di responsabile del Servizio
giuridico da lui esercitate dal 1° giugno 1997.
133
Tuttavia, tale pregiudizio può configurare una violazione da parte del CESE degli articoli 12 bis e 22 bis dello [OSCURATO:PERSONA] solo
a condizione che sia dimostrato che il ricorrente ha effettivamente comunicato, in buona fede, elementi che facciano presumere
l’esistenza, da una parte, di molestie psicologiche di cui egli sia stato vittima, dall’altra, di un’attività illecita, in
particolare una frode o un atto di corruzione, o di una grave mancanza agli obblighi dei funzionari.
134
A questo proposito, per determinare se un funzionario abbia fatto uso in buona fede del diritto di divulgazione previsto agli
articoli 12 bis e 22 bis dello [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale deve prendere in considerazione un certo numero di fattori.
135
Il Tribunale deve innanzitutto verificare se le informazioni che il funzionario decide di comunicare al proprio superiore
gerarchico o, se del caso, direttamente all’OLAF riguardino irregolarità che, ove siano state effettivamente commesse, presentino
un carattere di evidente gravità. Ne fa fede al riguardo il fatto che l’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] cita la
frode o la corruzione tra le attività illecite la cui denuncia è prevista e aggiunge che queste ultime devono essere «pregiudizievoli
per gli interessi [dell’Unione]». Analogamente, sempre ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], una mancanza
agli obblighi dei funzionari può essere denunciata solo a condizione che essa sia «grave».
136
Il secondo fattore da prendere in considerazione è l’autenticità o, quanto meno, la verosimiglianza delle informazioni divulgate.
Infatti, l’esercizio della libertà d’espressione, in cui rientra la possibilità per un funzionario di denunciare molestie
psicologiche o l’esistenza di fatti illeciti o di una grave mancanza agli obblighi dei funzionari, comporta obblighi e responsabilità,
e chiunque scelga di divulgare informazioni del genere deve verificare con cura, qualora le circostanze lo consentano, che
esse siano esatte e degne di credito. [OSCURATO:PERSONA], il funzionario che denuncia irregolarità che rientrano, dal suo punto di vista,
nell’ambito di applicazione degli articoli 12 bis e 22 bis dello [OSCURATO:PERSONA] è tenuto ad accertarsi che le accuse da lui mosse
si basino su fatti esatti o, quanto meno, che esse siano fondate su una «base fattuale sufficiente» (v. Corte europea dei
diritti dell’uomo, sentenza Heinisch c./Germania del 21 luglio 2011, n. 28274/08, § 79). Al riguardo, è stato dichiarato che
l’articolo 22 bis dello [OSCURATO:PERSONA] riguardava soltanto la comunicazione di fatti concreti una prima valutazione dei quali abbia
potuto condurre il funzionario che li comunica a presumere ragionevolmente l’esistenza di un’attività illecita o di una mancanza
grave e che tale disposizione deve, inoltre, conciliarsi con gli obblighi di obiettività e di imparzialità che si impongono
ai funzionari, con l’obbligo di vegliare alla dignità della loro funzione e con il loro dovere di lealtà, nonché con l’obbligo
di rispettare l’onore e la presunzione di innocenza delle persone considerate (sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2011,
Nijs/Corte dei conti, F-77/09, punti da 66 a 70).
137
Il Tribunale deve altresì prendere in considerazione i mezzi utilizzati dal funzionario per procedere alla divulgazione e,
per quanto riguarda in particolare irregolarità rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 22 bis, paragrafo 1,
dello [OSCURATO:PERSONA], esso deve verificare se il funzionario si sia rivolto all’autorità o istanza competente, cioè «il proprio superiore
gerarchico diretto o il direttore generale o, se lo ritenga utile, il segretario generale, o persone di rango equivalente,
o direttamente l’[OLAF]».
138
Infine, il movente del funzionario che denuncia illeciti è un altro fattore per la valutazione della questione se quest’ultimo
abbia agito onestamente. Una denuncia motivata da una doglianza o un’animosità personali ovvero anche dalla prospettiva di
un beneficio personale, in particolare un vantaggio pecuniario, non può essere considerata come una denuncia onesta.
139
È alla luce delle considerazioni che precedono che il Tribunale deve esaminare la fondatezza del motivo relativo alla violazione
degli articoli 12 bis, 22 bis e 86 dello [OSCURATO:PERSONA].
140
Nella fattispecie, è pacifico che, nella nota del 7 dicembre 2009, il ricorrente ha mosso, in termini gravi, talune accuse
principalmente nei confronti del segretario generale, accusandolo di averlo molestato psicologicamente e di essersi prestato
ad attività illecite, configuranti, per quanto riguarda talune di esse, violazioni del codice penale belga.
141
Orbene, il Tribunale considera che la nota del 7 dicembre 2009 non conteneva alcun elemento da cui si potesse presumere una
molesta psicologica ai sensi dell’articolo 12 bis dello [OSCURATO:PERSONA], o un’attività illecita o una grave mancanza agli obblighi
dei funzionari ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA].
142
Infatti, in primo luogo, il ricorrente ha contestato al segretario generale il fatto di averlo molestato psicologicamente,
in particolare esigendo da lui che redigesse pareri giuridici errati in diritto. Tuttavia, il ricorrente non ha fornito, come
si è detto in precedenza, alcun elemento che consentisse di provare, o quanto meno di supporre, che egli fosse stato vittima
di comportamenti lesivi della sua personalità, della sua dignità o della sua integrità fisica o psichica.
143
In secondo luogo, il ricorrente ha altresì denunciato il segretario generale per essersi quest’ultimo astenuto dal sottoporre
all’OLAF il caso di un funzionario che aveva sottratto materiale appartenente al CESE, e per non aver emanato alcuna sanzione
disciplinare contro tale funzionario. Tuttavia, un siffatto comportamento da parte del segretario generale non può essere
qualificato come illecito o come grave mancanza agli obblighi dei funzionari ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello
[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto, in particolare, del valore modico del materiale sottratto dal funzionario di cui trattasi e del parere
della commissione di disciplina di non infliggergli alcuna sanzione disciplinare. Peraltro, è importante sottolineare che,
sul fondamento dell’articolo 3, lettera b), dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA], il segretario generale ha inviato un ammonimento
a tale funzionario.
144
In terzo luogo, il ricorrente ha accusato il segretario generale di aver violato sia le disposizioni dell’articolo 27 del
regolamento finanziario sia le disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, secondo
il ricorrente, il segretario generale avrebbe dato istruzioni perchè fosse liquidata all’avvocato del funzionario di cui al
punto precedente una somma di EUR 32 019, corrispondente a onorari per spese sostenute da tale avvocato non soltanto nel contesto
del procedimento disciplinare avviato nei confronti di detto funzionario, ma anche in occasione dell’indagine condotta preliminarmente
all’avvio del procedimento disciplinare. Orbene, come ricorda il ricorrente, l’articolo 21, paragrafo 1, dell’allegato IX
dello [OSCURATO:PERSONA] prevede che un’istituzione sia tenuta a prendere a carico unicamente le spese insorte nel corso di un procedimento
disciplinare non sfociato nella pronuncia di alcuna sanzione.
145
Tuttavia, non è dimostrato che gli onorari di cui trattasi fossero per spese sostenute esclusivamente in occasione del procedimento
disciplinare avviato contro il funzionario responsabile di fatti penalmente rilevanti. Inoltre, anche se il ricorrente, nella
sua qualità di capo del servizio giuridico, ha potuto legittimamente porsi interrogativi sull’entità di tale somma alla luce
di procedimenti analoghi in materia di funzione pubblica europea, non risulta dal fascicolo che, tenuto conto della durata
del procedimento disciplinare e del numero di sedute tenute dalla commissione di disciplina, tale somma fosse manifestamente
eccessiva e che, di conseguenza, le istruzioni date dal segretario generale nel senso di liquidare la stessa abbiano giustificato
la domanda di adizione dell’OLAF.
146
In quarto luogo, sempre nella nota del 7 dicembre 2009, il ricorrente ha denunciato irregolarità che avrebbero viziato, nel
2009, le procedure di copertura dei posti di direttore della direzione A dei Lavori consultivi e di direttore delle Risorse
umane e finanziarie, irregolarità riguardanti principalmente le qualificazioni richieste per occupare tali posti, la composizione
delle commissioni di selezione o l’esame delle candidature. Orbene, se è vero che lo stesso capo di gabinetto del presidente
ha confermato, nella sua relazione d’indagine, l’esistenza di «errori (…) incresciosi», non risulta dai documenti agli atti
che essi abbiano presentato il carattere di gravità delle irregolarità di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA].
Infine, l’interessato stesso ha precisato, nella nota del 7 dicembre 2009, da una parte, che il candidato prescelto per il
posto di direttore della direzione A dei Lavori consultivi era stato individuato al termine di una procedura priva di «possibilità
pratiche di errori o di frodi», dall’altra, che la procedura organizzata per il reclutamento del direttore delle Risorse umane
e finanziarie era stata alla fine annullata poco prima dell’invio della nota del 7 dicembre 2009.
147
In quinto luogo, contrariamente alle affermazioni contenute nella nota del 7 dicembre 2009, non risulta dai documenti agli
atti che il segretario generale abbia usurpato i poteri dell’ufficio di presidenza o del presidente nella nomina di taluni
alti funzionari del CESE. Inoltre, se è vero che, alla data di invio della nota del 7 dicembre 2009, il segretario generale
esercitava da più di un anno le funzioni di direttore delle Risorse umane e finanziarie ad interim, una situazione del genere,
pur qualificata «anormale» dal capo di gabinetto del presidente nella sua relazione d’indagine, non presentava un carattere
di gravità tale da poter formare oggetto di denuncia in applicazione dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA]. Lo
stesso vale per la contestazione mossa dal ricorrente al segretario generale per non aver descritto con sufficiente precisione
la natura delle funzioni e delle attribuzioni del segretario generale aggiunto.
148
In sesto ed ultimo luogo, il ricorrente ha anche coinvolto, nella nota del 7 dicembre 2009, il capo dell’unità «Reclutamento,
carriere, formazione» della direzione delle Risorse umane e finanziarie, accusandolo di aver trasgredito l’articolo 11 bis,
paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del quale, «[n]ell’esercizio delle proprie funzioni, e salvo disposizione contraria del
presente [OSCURATO:PERSONA], il funzionario non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale,
segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza (…)». A questo proposito risulta
infatti dai documenti agli atti che il capo unità della direzione delle Risorse umane e finanziarie era candidato al posto
di direttore della stessa direzione e che egli si è sforzato di convincere i membri del servizio giuridico dell’erroneità
di un parere reso da quest’ultimo in ordine alla possibilità per un funzionario di grado AD 14 di presentare la sua candidatura
a tale posto. Tuttavia, tenuto conto delle responsabilità esercitate da tale capo unità, l’espressione da parte sua di un
disaccordo con il contenuto di un parere del servizio giuridico non può, in quanto tale, rivelare una trasgressione da parte
di tale funzionario degli obblighi risultanti dall’articolo 11 bis, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA].
149
Pertanto, le informazioni contenute nella nota del 7 dicembre 2009 non rivelavano l’esistenza di irregolarità amministrative
di gravità tale da lasciar presumere l’esistenza di molestie psicologiche di cui fosse stato vittima il ricorrente né, in
maniera più generale, l’esistenza di un’attività illecita, in particolare una frode o un atto di corruzione, o di una grave
mancanza agli obblighi dei funzionari ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA].
150
D’altro canto, mentre l’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] prevede che il funzionario che intende esercitare il suo
diritto di denuncia garantito da tale articolo debba «[informare] il proprio superiore gerarchico diretto o il direttore generale
o, se lo ritenga utile, il segretario generale, o persone di rango equivalente», occorre rilevare che il ricorrente non si
è limitato a inviare la nota del 7 dicembre 2009 al presidente e ai presidenti di gruppo, ma che, con messaggio di posta elettronica
inviato il giorno stesso della presentazione della nota del 7 dicembre 2009, il ricorrente ha informato gli altri membri dell’ufficio
di presidenza che egli aveva appena depositato nei locali del loro gruppo una busta, indirizzata a ciascuno di essi, contenente
copia della detta nota. Avendo inteso dare una pubblicità particolarmente estesa alle accuse contenute nella detta nota, l’interessato
ha trasgredito l’obbligo di dar prova della massima prudenza e del massimo ritegno nella pubblicità data ad affermazioni rientranti
nella competenza dell’OLAF (sentenza Nijs/Corte dei conti, cit., punto 80).
151
Di conseguenza, il ricorrente non può legittimamente sostenere che la decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni
e la decisione di riassegnazione, che non gli hanno peraltro revocato la qualifica di capo unità, siano state adottate in
violazione dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, e dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA], o abbiano costituito una
sanzione dissimulata in violazione dell’articolo 86 di detto [OSCURATO:PERSONA].
152
Pertanto, il quarto motivo dedotto non può essere accolto.
Sul motivo relativo all’esistenza di un errore manifesto di valutazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
153
Il ricorrente fa valere che la decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni e la decisione di riassegnazione sarebbero
viziate da errore manifesto di valutazione perché adottate in violazione dell’interesse del servizio. Il ricorrente sottolinea,
in particolare, che egli non sarebbe stato sostituito a capo del Servizio giuridico e che il CESE avrebbe tardato a far comparire,
nel suo organigramma, le modifiche apportate alla sua organizzazione interna con tali decisioni, in violazione dell’articolo
71, paragrafo 6, del regolamento interno. Egli aggiunge, infine, che le sue nuove responsabilità sarebbero notevolmente inferiori
a quelle da lui esercitate prima della sua riassegnazione.
154
Il CESE ribatte che la decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni e la decisione di riassegnazione sarebbero state
adottate nell’interesse del servizio, a causa della perdita di fiducia tra il ricorrente e il segretario generale in seguito
agli attacchi personali infondati mossi dal primo nei confronti del secondo. Secondo il CESE, la sola soluzione praticabile
sia sotto il profile dell’interesse del CESE che sotto il profilo dell’interesse del ricorrente lo avrebbe costretto ad assegnare
quest’ultimo ad un posto che escludesse qualunque rapporto stretto con il segretario generale.
155
Il CESE prosegue facendo rilevare che la nuova assegnazione del ricorrente non comporterebbe, contrariamente alle affermazioni
di quest’ultimo, una riduzione sostanziale delle sue responsabilità.
Giudizio del Tribunale
156
Secondo la giurisprudenza, se è vero che l’amministrazione ha tutto l’interesse ad assegnare i funzionari in considerazione
delle loro capacità e delle loro preferenze personali, non per questo può essere loro riconosciuto il diritto di svolgere
o di conservare funzioni particolari. Pertanto, anche se lo [OSCURATO:PERSONA], e in particolare il suo articolo 7, non prevede espressamente
la possibilità di «riassegnare» un funzionario, risulta da una giurisprudenza costante che le istituzioni dispongono di un
ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi, in funzione dei compiti loro affidati, e nell’assegnazione,
in considerazione di detti compiti, del personale disponibile, a condizione tuttavia che detta assegnazione venga effettuata,
da una parte, nell’interesse del servizio e, dall’altra, nel rispetto dell’equivalenza degli impieghi (sentenza della Corte
del 23 marzo 1988, Hecq/Commissione, 19/87, punto 6; sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2007, de Albuquerque/Commissione,
F-55/06, punto 55).
157
Nella fattispecie, occorre pertanto verificare se la decisione che ha posto fine alle funzioni e la decisione di riassegnazione
abbiano soddisfatto le due condizioni di cui sopra.
– Sull’interesse del servizio
158
Si deve ricordare, innanzitutto, che, tenendo conto del potere discrezionale delle istituzioni nella valutazione dell’interesse
del servizio, il controllo del Tribunale vertente sul rispetto della condizione relativa all’interesse del servizio deve limitarsi
a stabilire se l’APN si sia tenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera
manifestamente erronea (sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 2000, Dejaiffe/UAMI, T-223/99, punto 53).
159
A questo proposito, secondo la giurisprudenza, difficoltà di rapporti interni, quando causano tensioni pregiudizievoli al
buon funzionamento del servizio, possono giustificare, nell’interesse del servizio, il trasferimento di un funzionario, al
fine di porre termine ad una situazione amministrativa divenuta insostenibile (v., in tal senso, sentenze della Corte del
7 marzo 1990, Hecq/Commissione, C-116/88 e C-149/88, punto 22, e del 12 novembre 1996, Ojha/Commissione, C-294/95 P, punto 41;
sentenza del Tribunale di primo grado del 28 maggio 1998, W/Commissione, T-78/96 et T-170/96, punto 88). Una siffatta riassegnazione,
decisa nell’interesse del servizio, non richiede il consenso del funzionario considerato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale
di primo grado del 15 settembre 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T-23/96, punto 138). Per giunta, al fine di verificare se tensioni
nei rapporti possano giustificare, nell’interesse del servizio, il trasferimento di un funzionario, è indifferente determinare
l’identità del responsabile degli incidenti in questione o addirittura stabilire se le contestazioni mosse siano fondate (v.,
in tal senso, sentenze della Corte del 12 luglio 1979, List/Commissione, 124/78, punto 13, e Ojha/Commissione, cit., punto 41).
160
Nella fattispecie, alla data in cui la decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni è stata adottata, esistevano con
ogni evidenza tra l’interessato e il segretario generale, a seguito della presentazione della nota del 7 dicembre 2009, rapporti
particolarmente conflittuali. Orbene, questi ultimi, alla luce dei compiti affidati al Servizio giuridico e, in particolare,
dell’assistenza da fornire da parte di quest’ultimo al segretario generale, erano di natura tale da perturbare il funzionamento
del CESE.
161
Di conseguenza, e mentre la nota del 7 dicembre 2009 non conteneva, come si è detto, elementi che potessero far presumere
l’esistenza di molestie psicologiche o di irregolarità ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], il presidente
non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione ritenendo che l’interesse del servizio esigesse che fosse posto fine
ad una situazione amministrativa divenuta pregiudizievole per il CESE e giustificasse la riassegnazione del ricorrente.
– Sull’equivalenza degli impieghi
162
È importante ricordare che, in caso di modifica delle funzioni attribuite ad un funzionario, la regola della corrispondenza
tra il grado e l’impiego, sancita in particolare dell’articolo 7 dello [OSCURATO:PERSONA], implica un raffronto tra il grado e le funzioni
attuali del funzionario e non un raffronto tra le sue funzioni attuali e le sue funzioni precedenti (sentenza del Tribunale
dell’8 maggio 2008, Kerstens/Commissione, F-119/06, punto 96).
163
Pertanto, la regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego non osta a che una decisione comporti l’attribuzione di
nuove funzioni che, pur essendo diverse da quelle precedentemente svolte e pur essendo percepite dall’interessato come comportanti
una riduzione delle sue attribuzioni, sono tuttavia conformi all’impiego corrispondente al suo grado. Pertanto, una diminuzione
effettiva delle attribuzioni di un funzionario viola la regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego solo se le sue
nuove attribuzioni, nel loro insieme, sono nettamente inferiori a quelle corrispondenti al suo grado e al suo impiego, tenuto
conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza (sentenza Hecq/Commissione, 19/87, cit., punto 7; sentenza
del Tribunale di primo grado del 23 ottobre 1990, Pitrone/Commissione, T-46/89, punto 35).
164
Infine, anche se lo [OSCURATO:PERSONA] mira a garantire ai funzionari il grado ottenuto nonché un impiego corrispondente a tale grado,
lo [OSCURATO:PERSONA] non conferisce ai funzionari alcun diritto ad un impiego determinato, ma lascia al contrario all’APN la competenza
ad assegnare i funzionari, nell’interesse del servizio, ai diversi impieghi corrispondenti al loro grado (sentenza W/Commissione,
cit., punto 102). D’altro canto, benché l’amministrazione abbia tutto l’interesse ad assegnare i funzionari in relazione alle
loro specifiche capacità e alle loro personali preferenze, non può per questo riconoscersi ai funzionari il diritto di svolgere
o di conservare funzioni specifiche o di rifiutare ogni altra funzione del loro impiego tipo (sentenze della Corte del 22
ottobre 1981, Kruse/Commissione, 218/80, punto 7, e del 1° giugno 1983, Seton/Commissione, 36/81, 37/81 e 218/81, punti da
41 a 44; sentenza W/Commissione, cit., punto 105).
165
Nella fattispecie, è pacifico che la decisione di riassegnazione ha collocato il ricorrente alla direzione della logistica
«in qualità di capo unità e con il suo posto», «al fine, in particolare, di occuparsi degli affari giuridici concernenti i
contratti e le gare d’appalto». Orbene, non è dimostrato che tali nuove funzioni non corrispondessero al grado dell’interessato.
Anche se il ricorrente fa osservare che le questioni giuridiche concernenti i contratti e le gare di appalto avrebbero presentato,
prima della decisione di riassegnazione, solo un carattere marginale in seno al CESE, non può dedursi da questa circostanza
che il compito consistente nel trattare le questioni giuridiche riguardanti i contratti e le gare di appalto in seno alla
direzione della logistica non potesse, a partire dalla riassegnazione del ricorrente, aumentare la sua importanza e formare
oggetto, grazie alla perizia giuridica dell’interessato, di un’attenzione accresciuta in seno al CESE. D’altro canto, il ricorrente
stesso riconosce che gli è stata affidata la redazione di un vademecum vertente sugli aspetti giuridici dei contratti e delle
gare d’appalto.
166
Infine, il fatto che le nuove funzioni del ricorrente non implicherebbero più la direzione del personale non può costituire
la prova che dette funzioni siano nettamente inferiori a quelle corrispondenti al grado del ricorrente, dato che, come è stato
dichiarato, i gradi più elevati nell’ordine gerarchico non sono necessariamente riservati alle persone che coprono un posto
direttivo, ma possono essere attribuiti ai funzionari che svolgono funzioni di consulenza di livello elevato (sentenza Kerstens/Commissione,
cit., punto 101).
167
Di conseguenza, il ricorrente non può legittimamente sostenere che la decisione di riassegnazione non avrebbe rispettato l’equivalenza
degli impieghi.
168
Ne consegue che il quinto motivo sollevato, relativo all’errore manifesto di valutazione, dev’essere disatteso.
Sul motivo relativo alla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
169
Il ricorrente sostiene che l’APN non avrebbe adempiuto il proprio dovere di sollecitudine e avrebbe violato il principio di
buona amministrazione adottando, precipitosamente e in maniera infondata, la decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni
e la decisione di riassegnazione. Il ricorrente aggiunge che egli sarebbe stato lasciato senza assegnazione almeno tredici
giorni, tra il 24 marzo e il 13 aprile 2010.
170
Il CESE conclude per il rigetto del motivo.
Giudizio del Tribunale
171
Anche se, secondo una giurisprudenza costante, il dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti dei propri agenti
riflette l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo [OSCURATO:PERSONA] ha creato nei rapporti tra l’autorità pubblica
e gli agenti della funzione pubblica, gli obblighi derivanti da tale dovere non possono impedire all’APN di adottare le misure
che essa ritiene necessarie nell’interesse del servizio, poiché l’assegnazione di ogni impiego deve fondarsi innanzitutto
sul detto interesse. Alla luce dell’estensione del potere discrezionale di cui godono le istituzioni per valutare l’interesse
del servizio, il Tribunale deve limitarsi a verificare se l’APN si sia tenuta entro limiti ragionevoli e non abbia usato il
suo potere discrezionale in modo manifestamente errato.
172
Nella fattispecie, dato che, come si è appena detto, la decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni e quella di riassegnazione
sono state adottate nell’interesse del servizio e dato che non è assolutamente dimostrato che esse costituissero una sanzione
dissimulata, il motivo relativo al fatto che le decisioni di cui sopra non avrebbero rispettato il dovere di sollecitudine
e il principio di buona amministrazione dev’essere respinto. D’altro canto, se il ricorrente sostiene che egli sarebbe restato
privo di assegnazione tra il 24 marzo e il 13 aprile 2010, tale circostanza, anche se incresciosa, è ininfluente sulla legittimità
di dette decisioni.
173
Ne consegue che il sesto motivo dedotto non può essere accolto.
Sul motivo relativo alla violazione dell’articolo 22 ter dello [OSCURATO:PERSONA] delle parti
174
Il ricorrente sostiene, infine, che l’APN avrebbe violato l’articolo 22 ter dello [OSCURATO:PERSONA] astenendosi, entro i 60 giorni dalla
presentazione della nota del 7 dicembre 2009, dal comunicargli ogni informazione utile sul termine alla scadenza del quale
egli avrebbe avuto il diritto, in caso di inerzia dell’amministrazione, di divulgare le informazioni contenute nella sua nota
al presidente della Commissione europea, al presidente della Corte dei conti dell’Unione europea, al presidente del Consiglio
dell’Unione europea, al presidente del Parlamento europeo o al Mediatore europeo.
175
Il CESE conclude per il rigetto del motivo.
Giudizio del Tribunale
176
Ai sensi dell’articolo 22 ter, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], «[i]l funzionario che comunica le informazioni di cui all’articolo
22 bis anche al presidente della Commissione, al presidente della Corte dei conti, al presidente del Consiglio, al presidente
del Parlamento europeo o al [M]ediatore europeo non può essere penalizzato dall’istituzione alla quale appartiene, purché
siano soddisfatte le due condizioni di seguito elencate: a) il funzionario ritiene in buona fede che le informazioni comunicate
ed ogni eventuale asserzione ivi contenuta siano essenzialmente fondate, e b) il funzionario ha comunicato precedentemente
la stessa informazione all’[OLAF] o alla sua istituzione e ha lasciato all’[OLAF] o all’istituzione il termine fissato dall’[OLAF]
o dall’istituzione, secondo la complessità del caso, per adottare le misure necessarie. Entro 60 giorni, il funzionario viene
debitamente informato circa tale termine».
177
Nella fattispecie, il motivo dedotto dal ricorrente sarebbe pertinente solo se l’APN avesse adottato una decisione pregiudizievole
al ricorrente a seguito dell’adizione, da parte di quest’ultimo, in applicazione dell’articolo 22 ter dello [OSCURATO:PERSONA], del presidente
della Commissione, del presidente della Corte dei conti, del presidente del Consiglio, del presidente del Parlamento o del
Mediatore. Orbene, oltre al fatto che non è provato e neppure asserito che il ricorrente si sia avvalso di tale procedura
prevista all’articolo 22 ter dello [OSCURATO:PERSONA], la decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni e quella di riassegnazione
sono, in ogni caso, senza alcun collegamento con tale procedura.
178
L’ultimo motivo dedotto deve quindi essere respinto in quanto inconferente.
179
Poiché tutti i motivi diretti contro la decisione che ha posto fine alle precedenti funzioni e contro la decisione di riassegnazione
sono stati respinti, le conclusioni dirette all’annullamento di dette decisioni devono essere respinte.
180
Da tutto quanto precede risulta che le conclusioni dirette all’annullamento devono essere tutte respinte, vuoi in quanto irricevibili,
vuoi in quanto infondate.
3.
Sulle conclusioni risarcitorie
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
181
Il ricorrente fa valere che l’illegittimità delle decisioni impugnate nell’ambito del presente ricorso gli avrebbe causato
un danno morale da lui valutato ex equo et bono nella somma di EUR 15 000.
182
Quanto al preteso danno materiale da lui subìto, il ricorrente sottolinea che egli è stato costretto a sostenere spese legali
connesse con il procedimento precontenzioso, spese di cui chiede il rimborso per un ammontare di EUR 1 000.
183
Il CESE conclude per il rigetto delle conclusioni risarcitorie.
Giudizio del Tribunale
184
Secondo una giurisprudenza costante, la domanda di risarcimento di un danno in materia di funzione pubblica deve essere respinta
quando presenti uno stretto legame con una domanda di annullamento che sia stata a sua volta respinta in quanto infondata
(sentenza del Tribunale di primo grado del 10 giugno 2004, Liakoura/Consiglio, T-330/03, punto 69). Nella fattispecie, poiché
l’esame delle censure presentate a sostegno delle conclusioni di annullamento non ha rivelato alcuna illegittimità che infici
le decisioni impugnate e, quindi, alcun illecito tale da far sorgere la responsabilità dell’amministrazione, le conclusioni
dirette al risarcimento del preteso danno materiale e morale subìto dal ricorrente a seguito dell’illegittimità delle decisioni
impugnate devono anch’esse essere respinte.
185
D’altro canto, nel caso in cui il ricorrente intendesse chiedere altresì la condanna del CESE a risarcire un danno risultante
da illeciti amministrativi che fossero privi di uno stretto legame con le conclusioni dirette all’annullamento, una siffatta
pretesa sarebbe irricevibile, non avendo il ricorrente presentato all’amministrazione una domanda ai sensi dell’articolo 90,
paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA].
186
Da tutto quanto precede risulta che il ricorso dev’essere respinto.
Sulle spese
187
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo ottavo del
titolo secondo del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi
del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata
solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.
188
Dalla motivazione della presente sentenza risulta che il ricorrente è la parte soccombente. Inoltre, il CESE, nelle sue conclusioni,
ha espressamente chiesto che egli sia condannato alle spese. Tuttavia, come si è detto, anche se gli elementi forniti dal
ricorrente nella sua nota del 7 dicembre 2009 erano insifficienti a fornire la prova o a rendere verosimile l’esistenza di
molestie psicologiche o di gravi irregolarità ai sensi dell’articolo 22 bis dello [OSCURATO:PERSONA], essi mettevano tuttavia in evidenza
l’esistenza di un complesso di irregolarità. Pertanto, poiché le circostanze del caso di specie giustificano l’applicazione
delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, si deve dunque lasciare a ciascuna delle parti
il carico delle spese rispettive, ivi comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento sommario.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 settembre 2012.
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
H. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: il francese.