CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso, chiedendo, per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 dicembre 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza pronunciata in data 18 dicembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stato condannato in concorso con altri alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 476,482 cod. pen. per avere, quale acquirente del veicolo, formato in calce al certificato di proprietà l'atto di vendita del 10 ottobre 2015 con falsa sottoscrizione di un pubblico funzionario per superare i vincoli amministrativi cui era sottoposto il veicolo.2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo e il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento della prova con riferimento alla responsabilità in concorso nel reato di falso contestato. In particolare, evidenzia la difesa che non vi è motivazione sul contributo che il ricorrente avrebbe prestato alla falsificazione e della sua consapevolezza se non in termini di un generico interesse. Inoltre, è stata travisata la prova documentale dal momento che nell'atto di vendita non vi è necessità della firma dell'acquirente, ma solo del venditore. 2.2 Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod. pen. La sentenza impugnata è apodittica e apparente sul punto e non ha applicato i criteri ermeneutici fissati da questa Corte per la valutazione della sussistenza dell'art.114 cod. pen. (Sez. 3 del 06/03/2020 n.17191). Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata ha motivato in maniera insufficiente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche limitandosi a richiamare precedenti risalenti nel tempo e di diversa natura senza operare una valutazione complessiva della personalità dell'imputato e della gravità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 ricorso, infatti, non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. In particolare risulta meramente riproduttivo delle censure contenute nell'atto di appello rispetto alla sentenza di primo grado,censure cui la sentenza impugnata ha adeguatamente risposto. 1.1.11 primo e il secondo motivo di ricorso risultano manifestamente infondati e possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono alla ritenuta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale del reato contestato, al ruolo concretamente svolto dal ricorrente e alla valenza probatoria degli elementi raccolti.La sentenza impugnata con motivazione che si presenta logica e non contraddittoria ha correttamente ricostruito gli accadimenti fattuali che hanno condotto ad una gestione concordata dei coimputati della falsificazione dell'atto, in quanto portatori di uno specifico interesse alla falsificazione in ragione dei vincoli di natura amministrativa che gravavano sul veicolo e che ne impedivano la libera vendita. 1.2. Il ricorso, dunque, non si confronta con la motivazione nella parte in cui la stessa indica specificamente che l'apporto concorsuale si è tradotto nel contributo morale la cui prova è stata ricostruita chiaramente (p.3): l'atto di vendita reca una falsa data ed una falsa autenticazione del dipendente comunale incartato e risulta dunque frutto di una contraffazione e "[..] coloro che avevano interesse a retrodatare l'acquisto per superare l'impedimento alla commercializzazione del veicolo dovuto a due fermi amministrativi iscritti sul veicolo in data 26 gennaio e 5 maggio 2016 erano chiaramente il venditore e l'acquirente del veicolo[..]". Il compendio probatorio è rappresentato non solo dallo specifico, incontestato e concreto interesse del ricorrente, alla falsificazione, ma anche dalla:" [..] convergenza degli elementi emersi dalla istruzione dibattimentale come la certa contraffazione del documento in relazione alla data e alla sottoscrizione dell'autenticazione, il rinvenimento di un timbro di un impiegato all'interno della vettura del Paone, l'interesse perseguito[..]." A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dai giudici della sentenza impugnata il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, anche a seguito della novella dell'art. 606. lett. e) cod. proc. pen. a opera dell'art. 8 legge n. 46 del 2006 che, pur avendo eliminato la preclusione dell'esame degli atti processuali e pur consentendo di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, lascia fermo il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (ex multis, Sez.1, n.25117, del 14/07/2006, Stojanovic, Rv234167). 2.11 terzo motivo risulta generico. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice 3 dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione" (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). Si è ulteriormente chiarito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez.2, n.34044 del 20/11/2020, Rv.280306). Con riferimento, dunque, al lamentato difetto di motivazione in relazione alla circostanza di cui all'art.114 cod. pen. la decisione della Corte territoriale è apparsa corretta, atteso che l'appellante non aveva censurato specificamente la decisione di primo grado sul punto, limitandosi (p.6) nell'atto di impugnazione a richiamare il contenuto dell'art.114 cod. pen. senza specificare le ragioni per cui siffatta disposizione dovesse essere applicata al caso di specie ed in particolare all'attuale ricorrente. Si tratta di un motivo generico e, perciò, geneticamente inammissibile, che la Corte territoriale poteva non prendere in considerazione, trattandosi di una ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza (Sez. U.n.8825 del 27/10/2016(dep.2017), Galtelli, Rv.268822). Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione. Va peraltro osservato che comunque la Corte di appello ha risposto alla specifica censura chiarendo che non era emerso, né era stato dimostrato che il contributo dal ricorrente fornito potesse considerarsi di minima importanza. 3.Generico risulta il quarto motivo relativo al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Appello, nel ritenere corretta ed esaustiva la motivazione del primo giudice sul punto, ha congruamente motivato siffatta adesione evidenziando le plurime violazioni addebitabili al ricorrente e soprattutto la mancata indicazione di elementi positivi da considerare e valutare al fine del suddetto riconoscimento. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e