Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25537/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/05/2022 della Corte di appello di Genova letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, riducendo la pena principale e le pene accessorie fallimentari e revocando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e le statuizioni civili, la sentenza del 3 novembre 2020 del Tribunale di Genova che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale commessi in relazione a due diverse società e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena principale ed alle pene accessorie fallimentari nella misura ritenuta di giustizia, nonché alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici ed risarcimento del danno in favore della parte civile fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del giudizio di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché quale liquidatore della predetta società da tale data sino al suo fallimento intervenuto il 16 aprile 2015, distratto l'azienda e le merci oggetto dell'attività sociale per un valore non inferiore ad euro 600,000,00 suggerendo a [OSCURATO:PERSONA] di stipulare un contratto estimatorio, datato 15 ottobre 2014, e poi un contratto di affitto di azienda, datato 19 novembre 2014, che venivano conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], con la neocostituita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata dalla figlia [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di trasferire la disponibilità di tali beni in capo ad altro soggetto giuridico da essi gestito senza provvedere al pagamento di quanto dovuto in forza dei predetti contratti (capo A).

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratrice unica della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della stessa società, dichiarata fallita in data 8 giugno 2017, distratto le rimanenze di magazzino trasferendole, per la maggior parte senza emettere fattura, in locali nella 'disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. costituita in data 21 settembre 2016 e da essi gestita, nonché per avere concorso alla distrazione della somma di euro 185.030,55 mediante l'emissione di assegni bancari, somma apparentemente erogata in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compenso per una attività di consulenza, ma in realtà priva di alcun valido titolo (capo B).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando nove motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo A), la violazione dell'art. 110 cod. pen. e degli artt. 223, primo comma, e 216, primo comma, r.d. n. 267 del 1942.

Sostiene che non sussiste il suo concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso da [OSCURATO:PERSONA], essendosi egli limitato, quale consulente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a consigliare all'amministratore di questa società la stipulazione dei due contratti, un primo contratto estimatorio poi sostituito da un contratto di affitto di azienda, onde consentire la prosecuzione dell'attività di impresa mediante altro soggetto giuridico e permettere alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di percepire le somme occorrenti al pagamento dei creditori.

Il contratto di affitto, laddove adempiuto, sarebbe stato vantaggioso per la [OSCURATO:PERSONA] sr.!. e difatti il curatore fallimentare della società lo aveva ritenuto conveniente, in considerazione della misura del canone concordato, tanto che, sebbene il contratto prevedesse la sua risoluzione in caso di fallimento della [OSCURATO:PERSONA], il curatore aveva preferito mantenere in vita il rapporto contrattuale.

I due contratti erano stati redatti da [OSCURATO:PERSONA] e non dall'imputato, che si era limitato ad assicurarsi che il contratto di affitto contenesse la predetta clausola risolutiva.

In ogni caso, il pregiudizio per la fallita non derivava dalla stipula dei predetti contratti, che erano convenienti per la stessa, per quanto sopra esposto, ma dal loro inadempimento che non poteva essere addebitato all'imputato, mero consulente aziendale, essendosi egli limitato a consigliare la stipula dei contratti — economicamente vantaggiosi per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. — rimanendo all'oscuro dei propositi distrattivi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello non aveva chiarito in cosa fosse consistito il contributo materiale o morale all'esecuzione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente l'essersi egli limitato a consigliare la stipula dei due contratti.

Peraltro, nella sua attività di consulenza non si era limitato a consigliare la stipula dei due contratti, essendosi egli anche occupato di proporre un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis legge fall. e poi un concordato preventivo ed anche tale attività non integrava un contributo alla condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale per cui era stata pronunciata condanna.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo A), la violazione degli artt. 223, primo comma, e 216, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 quanto all'elemento psicologico.

Sostiene che dall'istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi in grado di confermare la sua consapevolezza dei propositi distrattivi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre sussistono elementi probatori di segno opposto.

In ogni caso, poteva al massimo ritenersi sussistente una mera connivenza non punibile, non esistendo a carico dell'imputato, per la sua posizione di mero consulente aziendale, un obbligo di impedire l'evento, cosicché la sua condotta omissiva non integrava il concorso nel reato.

Né per il dolo poteva ritenersi sufficiente una mera conoscibilità, occorrendo una conoscenza effettiva dell'altrui proposito distrattivo.

In particolare, il dolo non poteva essere desunto dalla circostanza che egli, dopo aver assunto la carica di liquidatore dell'a società, aveva omesso di esigere il canone di affitto o di verificare che il contratto estimatorio avesse puntuale esecuzione con l'esecuzione delle dovute rimesse a fronte delle vendite attuate da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., atteso che già in primo grado egli era stato assolto dalla imputazione di bancarotta fraudolenta documentale.

Nei quattro mesi in cui aveva assunto la carica di liquidatore, egli aveva adempiuto i relativi obblighi e comunque anche il curatore fallimentare, per accertare che i canoni di affitto non erano stati pagati, aveva impiegato un periodo di tempo perfino maggiore.

Verificare se i canoni fossero stati pagati e se fossero state eseguite le rimesse relative alle vendite attuate in virtù del contratto estimatorio era stato reso impossibile dalla sottrazione delle scritture contabili attuata dagli amministratori della società e non dall'imputato.

In ogni caso, tale omissione poteva al massimo integrare una connivenza non punibile.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo A), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento delle prove, nonché violazione delle disposizioni in tema di valutazione delle prove.

La Corte territoriale ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] non si è limitato a consigliare la stipula dei due contratti attraverso i quali sarebbero state attuate le distrazioni, ma ha provveduto alla loro stesura stabilendone il contenuto.

Tale conclusione, sostiene il ricorrente, poggia sul travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del giudizio, avendo la Corte territoriale affermato che egli, riconoscendo di essersi preoccupato di far inserire nel contratto di affitto la clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di fallimento della società, aveva ammesso di avere anche provveduto alla redazione del contratto.

In realtà, sostiene l'imputato, l'avere egli affermato di essersi preoccupato di «far inserire» detta clausola stava letteralmente a significare che egli non aveva provveduto alla sua redazione o a stabilirne il contenuto, avendovi provveduto altri, e la diversa conclusione alla quale sono pervenuti i giudici di appello risulta illogica.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo A), la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. per non avere la sentenza valutato le prove in modo complessivo e completo.

Il ricorrente richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite in materia di valutazione della prova indiziaria (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230) e dopo avere riportato il contenuto delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sostiene che le prove non sono state valutate in modo complessivo e completo.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo B), limitatamente alla condotta di distrazione delle merci, della violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, e 223, primo comma, r.d. n. 267 del 1942, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Sostiene il ricorrente che anche in relazione a tale condotta non è stato chiarito in cosa sarebbe consistito il suo contributo.

La Corte di appello ha affermato che egli, pur in assenza di un contratto scritto, ha prestato consulenza ininterrottamente anche in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e che tale circostanza si desume dall'emissione, da parte di questa società, di assegni che sono stati incassati successivamente alla dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che, in mancanza di siffatto rapporto contrattuale tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. la dazione degli assegni sarebbe avvenuta in assenza di titolo e quindi integrerebbe una distrazione.

Il ricorrente afferma che, a tale proposito, la Corte di appello ha travisato il fatto e le prove, poiché egli ha contestato che la consulenza fosse stata prestata ed ininterrottamente proseguita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s,r.I., ma non è stato negato che, per specifici incarichi, egli avesse prestato attività professionale in favore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., come dichiarato, oltre che dall'imputato nel corso del suo esame, anche dal teste Angelini.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] si era occupato, per conto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nel reperire chi potesse prestare fideiussioni in favore di detta società onde consentirle dm acquistare nuova merce, ma non aveva prestato consulenza in ambito contabile, attività della quale si era occupato [OSCURATO:PERSONA], come dallo stesso dichiarato rei corso della sua deposizione testimoniale.

Le fatture emesse dalla GD Consulting di [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. si riferivano a singoli incarichi cli natura episodica.

La Corte territoriale, sostiene il ricorrente, avrebbe errato anche laddove ha desunto che l'attività di consulenza dell'imputato fosse stata prestata anche in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. dalla documentazione relativa al reclamo cautelare proposto avverso l'ordinanza provvisoria di rilascio dell'azienda in favore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in quanto egli, non essendo avvocato, si era in realtà limitato a consigliare a [OSCURATO:PERSONA] il legale da nominare a tal scopo.

Il rapporto professionale sussisteva esclusivamente tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e l'avvocato da questa nominato ed il ricorrente si era limitato ad informare la [OSCURATO:SOCIETA]. sullo stato dei procedimenti giudiziari avviati.

Risulta, quindi, errata l'affermazione della Corte di appello secondo la quale la possibilità di ascrivere detta attività a [OSCURATO:PERSONA] troverebbe conferma nella trascrizione delle conversazioni whatsapp intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato.

Dette trascrizioni, peraltro, sono una copia informe dei messaggi priva di alcun riscontro e come tale inidonea a provare il reale contenuto delle comunicazioni, in quanto prive dei requisiti di immodificabilità, integrità, autenticità ed affidabilità, richiesti dall'art. 20 del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo B), limitatamente alla condotta di distrazione della somma di euro 185.030,55 attraverso l'emissione di assegni bancari, la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, e 223, primo comma, r.d. n. 267 del 1942, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

A tale proposito il ricorrente deduce che gli assegni erano stati emessi senza l'indicazione del prenditore, cosicché non era possibile affermare che essi fossero stati consegnati a lui.

La teste [OSCURATO:PERSONA], curatrice del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] le aveva consegnato le fotocopie degli assegni, che recavano l'indicazione degli importi oggetto di pagamento, ma non i prenditori dei titoli; la curatrice aveva chiesto alle banche trattarle copia degli assegni incassati e mentre in alcuni la girata per l'incasso risultava illeggibile, in altri risultava che si trattava di soggetti diversi dal ricorrente.

Le sole somme a lui riferibili erano quelle incassate da sua figlia Federica, ma quest'ultima neppure era stata esaminata per verificare se la dazione dell'assegno trovasse causa in un rapporto tra la stessa e la Tz:issara [OSCURATO:SOCIETA] ogni caso l'importo incassato da [OSCURATO:PERSONA], pari ad euro 20.104,91, poteva trovare giustificazione nella consulenza prestata dall'imputato.

Il ricorrente non conosceva lo stato di dissesto finanziario in cui versava la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., tanto che grazie al suo intervento era riuscito a procurare alla società il rilascio di una polizza fideiussoria e per tale attvità gli spettava il dovuto compenso.

Né era stato [OSCURATO:PERSONA] a decidere l'avvio di iniziative processuali volte a ritardare l'accoglimento delle pretese avanzate dal fallimento mediante il trasferimento delle merci residue alla [OSCURATO:SOCIETA].

2.7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo B), limitatamente alla condotta di distrazione delle merci, la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, e 223, primo comma, r.d. n. 267 del 1942, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Sostiene che egli non ha arrecato alcun contributo alla commissione del reato e che non vale a provare detto contributo il messaggio da lui inviato a [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2016, con il quale precisava che il numero civico in Roma era il n. 85, corrispondente a quello della neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]. avente sede in via Lorenzo il Magnifico n. 85/A.

Egli, nel corso del suo esame dibattimentale, non aveva negato di avere acconsentito alla domiciliazione legale della [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano già in precedenza trasferito il magazzino della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA] sr.!. e pertanto già avevano acquisito la necessaria esperienza per provvedere autonomamente al successivo trasferimento in favore della [OSCURATO:SOCIETA].

2.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per avere utilizzato, come prova del concorso dell'imputato nella condotta di distrazione della somma di euro 185.030,55 attraverso l'emissione di assegni bancari, le dichiarazioni accusatorie dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in assenza dei necessari riscontri; in particolare, la Corte di appello ha affermato che gli assegni erano stati rilasciati a [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle loro dichiarazioni accusatorie, senza verificare la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, e senza verificare la sussistenza di riscontri.

2.9. Con il nono motivo (erroneamente indicato come ottavo nell'atto introduttivo) il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la carenza di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello ha giustificato lo scostamento della pena dal limite edittale facendo riferimento all'ammontare delle somme distratte e comunque al pregiudizio arrecato al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dalla distrazione dell'azienda e delle merci, mentre, per quanto sopra esposto, non è stato arrecato alcun danno a questa società, essendo il danno derivato esclusivamente dalla tardiva restituzione dell'azienda non acidebitabile all'imputato, e comunque le condotte sono state indicate come gravi senza fornire alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi quattro motivi del ricorso possono essere trattati unitariamente, in quanto tutti relativi all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato al capo A) e quindi strettamente connessi, e sono manifestamente infondati.

La Corte di appello ha individuato il contributo dell'odierno ricorrente nella commissione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ai danni dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell'aver egli consigliato a [OSCURATO:PERSONA] di trasferire le merci e la azienda alla neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]. mediante la «copertura» giuridica di due contratti, uno estimatorio e l'altro di affitto di azienda, tra le due società.

Dalla motivazione della sentenza di secondo grado emerge che, sebbene i due contratti, sotto il profilo formale, potessero apparire economicamente vantaggiosi per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in virtù dell'importo dei canoni pattuiti e delle altre condizioni contrattuali, in realtà si trattava di meri simulacri volti a consentire il trasferimento del complesso aziendale, incluse le merci ed i contratti con il personale dipendente, alla [OSCURATO:SOCIETA]. onde consentire ai [OSCURATO:SOCIETA] di proseguire l'attività di impresa attraverso la nuova società lasciando in capo alla vecchia gli ingenti debiti accumulati nel corso degli anni.

Secondo quanto emerge dalla motivazione della sentenza qui impugnata, [OSCURATO:PERSONA] era ben conscio che tali contratti erano in realtà volti a sottrarre i beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla loro destinazione di garanzia del soddisfacimento delle ragioni dei creditori di questa società, in quanto sin dalla loro stipula era previsto che le obbligazioni a carico dell'affittuaria non venissero adempiute ed il Deni era consapevole di tale proposito delittuoso.

In particolare, la prova del dolo emerge dal contegno omissivo da lui tenuto quando ha assunto la carica di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., essendosi egli astenuto dalla riscossione dei canoni di affitto e delle altre somme spettanti alla società da lui rappresentata in virtù dei contratti sopra indicati.

Risulta, allora, evidente l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso, essendo irrilevante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia o meno redatto i contratti, poiché il pregiudizio alla società non è derivato dal loro contenuto, ma dal trasferimento della azienda e delle merci in capo ad un altro soggetto giuridico senza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conseguisse, in cambio di detto trasferimento, alcuna controprestazione.

Il trasferimento ad un terzo soggetto della materiale disponibilità delle merci e dell'azienda quale effetto dei contratti era sicuramente voluto dall'odierno ricorrente, che ha ammesso di avere consigliato a [OSCURATO:PERSONA] la loro stipula, ma la Corte di appello afferma che l'operazione ideata dall'odierno ricorrente sin dal suo concepimento prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avrebbe percepito alcuna somma ad essa spettante quale controprestazione e la conclusione che l'imputato fosse partecipe di tale finalità distrattiva viene desunta dal comportamento omissivo sopra descritto.

A tale ultimo proposito il ricorrente sostiene che l'aver -e egli, dopo aver assunto la carica di liquidatore, omesso di richiedere alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di quanto da questa dovuto in forza dei contratti dipenderebbe dalla difficoltà di ricostruire i rapporti di dare ed avere tra le due società in conseguenza dell'occultamento delle scritture contabili della fallita, imputabile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi di un'argomentazione di merito dedotta per la prima volta in questa sede di legittimità e come tale inammissibile.

In ogni caso, tale argomento appare inconsistente, poiché secondo quanto afferma lo stesso ricorrente nel suo ricorso introduttivo il contratto di affitto prevedeva un canone di euro 24.000,00 annui ed egli, pur versando la società da lui rappresentata in uno stato di insolvenza, non si è curato di richiedere il versamento del canone non solo in relazione al periodo anteriore all'assunzione di detta carica da parte sua, ma anche in relazione al periodo nel quale egli ha svolto le funzioni di liquidatore, e comunque non emerge che egli in tale periodo abbia adottato iniziative neppure per ricostruire i rapporti creditori e debitori tra le due società.

Inammissibile è il quarto motivo, atteso che con esso, semmai, il ricorrente invoca una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in questa sede di legittimità.

In ogni caso, dalla motivazione della sentenza di secondo grado emerge chiaramente che la Corte di appello non ha proceduto ad una valutazione atomistica dei vari elementi di prova, ma ad una valutazione globale degli stessi arrivando ad attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 886:3 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605).

2. Il sesto e l'ottavo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente, atteso che entrambi sono diretti ad impugnare il punto della decisione relativo all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo B) limitatamente alla distrazione della somma di denaro portata dagli assegni emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e sono inammissibili.

Già il Tribunale aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la condotta di distrazione avente ad oggetto la somma di euro 185.030,55 , contestata al capo B), utilizzando le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed affermando che la circostanza che gli assegni impiegati a tale scopo fossero stati incassati da soggetti collegati da rapporti di parentela o altri rapporti con [OSCURATO:PERSONA] vale a riscontrare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laddove questi avevano asserito di avere consegnato gli assegni, recanti l'indicazione dell'importo ma non quella del beneficiario, all'odierno ricorrente seguendo le sue indicazioni (vedi pag. 2.2 della motivazione della sentenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA], proponendo appello avverso detta sentenza, non ha contestato la attendibilità, intrinseca ed estrinseca dei suoi accusatori, e si è limitato a sostenere la carenza di riscontri, mancando la prova che tutti gli assegni fossero stati a lui consegnati e non risultando dai titoli che questi fossero stati da lui incassati.

Non sono deducibili con il ricorso per cessazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/0:3/2017, Galdi, Rv. 270316).

Ne consegue che la Corte di appello non era tenuta a motivare sulla attendibilità di Stefania e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto, poi, alla prova della consegna degli assegni all'imputato, la Corte di appello si è basata sulle dichiarazioni di Stefania e [OSCURATO:PERSONA] confermando la correttezza della motivazione fornita sul punto dal Tribunale, che aveva osservato che la circostanza che gli assegni fossero stati tutti incassati da soggetti vicini a [OSCURATO:PERSONA] valeva a riscontrare le dichiarazioni dei coimputati, che avevano riferito di avere consegnato allo stesso gli assegni seguendo le sue richieste di non indicare sui titoli il nome del prenditore, ma solo l'importo.

Tale espediente era chiaramente volto a permettere a [OSCURATO:PERSONA] di occultare la consegna allo stesso degli assegni, potendo così egli a sua volta consegnarli a terzi limitandosi a riempirli con l'indicazione del prenditore; tuttavia, la circostanza che coloro che avevano proceduto al loro incasso fossero tutti soggetti a lui collegati a vario titolo ha indotto i giudici del merito a ritenere provato che gli assegni fossero stati tutti a lui consegnati.

Il ricorrente si limita in questa sede a ribadire che poiché coloro che hanno incassato i titoli sono soggetti diversi da lui e nemmeno egli viene indicato quale prenditore degli stessi, mancherebbe la prova che i titoli siano stati a lui consegnati, senza attaccare criticamente il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, cosicché il motivo di ricorso risulta inammissibile.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanz:a di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Poiché, seguendo la motivazione posta dalla Corte di appello alla base della sua decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha percepito non solo gli assegni relativi ai titoli incassati da sua figlia, ma anche le somme portate dagli altri assegni incassate dagli altri soggetti a lui collegati, non è sostenibile che le somme da lui ricevute attraverso gli assegni emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. costituiscano il pagamento del suo compenso per prestazioni di consulenza non continuative, ma meramente episodiche, compenso che lo stesso ricorrente indica in poco più di euro 20.000,00.

Ne consegue che, quanto meno per la differenza tra la somma percepita attraverso gli assegni e l'importo indicato dallo stesso ricorrente, si tratta di dazioni prive di alcuna giustificazione.

Peraltro, secondo quanto osservato dalla Corte di appello, l'attività di consulenza di [OSCURATO:PERSONA] non era volta a sollevare dapprima la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e poi la [OSCURATO:SOCIETA]. dalla crisi in cui esse versavano, ma era diretta ad avvantaggiare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consentendo loro di continuare ad esercitare l'attività di impresa trasferendo l'azienda e le merci di volta in volta ad una società di nuova costituzione, con evidente pregiudizio per i creditori delle due società.

La attività di consulenza era in realtà prestata in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed era volta a consigliare loro gli strumenti occorrenti a dare una «copertura giuridica» alle loro attività distrattive pregiudizievoli per le società sopra indicate, nonché a ritardare la dichiarazione di fallimento dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il rilascio dell'azienda in favore di questa, cosicché la remunerazione di tale attività di consulenza a fini distrattivi con risorse provenienti dalla società concreta anch'essa una distrazione di risorse sociali che vale ad integrare una condotta di banc:arotta fraudolenta patrimoniale.

Quanto, poi, alla copia della messaggistica whatsapp scambiata tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato, deve osservarsi che questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di mezzi di prova, che i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgronno, Rv. 283319).

Non è ravvisabile la violazione dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, atteso che tale disposizione indica i requisiti affinché un documento informatico abbia il valore di scrittura privata.

3. Il quinto ed il settimo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente, atteso che entrambi sono diretti ad impugnare il punto della decisione relativo all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo B) limitatamente alla distrazione delle merci della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e sono inammissibili.

La Corte di appello ha affermato che la prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla distrazione delle merci della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. emerge dalle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e dalla trascrizione dei messaggi tra il predetto e l'odierno ricorrente, dai quali risulta che [OSCURATO:PERSONA] si è adoperato per la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] e, in particolare, ha rappresentato al suo interlocutore l'opportunità che i locali di Cicagna, ove sarebbero state trasportate le merci presenti nel magazzino di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., venissero dotati di un numero di telefono diverso da quello intestato a questa società, nonché procurando a [OSCURATO:PERSONA] i locali in Roma ove avrebbe avuto sede la [OSCURATO:SOCIETA]. ed indicandogli il loro costo.

A tali elementi si aggiungono, afferma la Corte territoriale, le deposdzioni dei testimoni Annunziata e Lucchetti, già dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che affermano che nei mesi di settembre ed ottobre 2016 egli era presente in occasione del trasferimento dei beni giacenti presso il magazzino che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva in Cicagna in altro locale nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Da tali elementi, tra loro convergenti, del tutto correttamente la Corte di appello ha desunto il pieno e consapevole coinvolgimento dell'odierno ricorrente nella costituzione di una terza società, la [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale trasferire le merci residue della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., replicando lo schema che già aveva condotto al trasferimento in favore di questa società delle merci della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente si limita genericamente ad affermare che l'attività di consulenza era episodica ed aveva natura lecita o a negare valore alla trascrizione dei messaggi whatsapp — e sull'infondatezza di tale eccezione già si è detto sopra — o ancora a sostenere, con argomenti attinenti al merito e come tali insuscettibili di esame in questa sede, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo già provveduto a trasferire le merci dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avevano ormai acquisito l'esperienza necessaria per provvedere autonomamente al successivo trasferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. senza dover ricorrere ai suoi consigli, in tal modo obliterando gli elementi di prova posti dalla Corte territoriale a sostegno della ricostruzione fattuale da essa adottata o comunque svalutandone la loro portata.

Deve, allora, ricordarsi che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicali dal ricorrente c:ome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).

Ne deriva l'inammissibilità dei motivi di ricorso.

4. Il nono motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite, come nel caso di specie, è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288) e la Corte 1:erritoriale, facendo riferimento alla entità del danno cagionato, ha fornito adeguata motivazione.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/05/2022 della Corte di appello di Genova letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, riducendo la pena principale e le pene accessorie fallimentari e revocando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e le statuizioni civili, la sentenza del 3 novembre 2020 del Tribunale di Genova che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale commessi in relazione a due diverse società e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena principale ed alle pene accessorie fallimentari nella misura ritenuta di giustizia, nonché alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici ed risarcimento del danno in favore della parte civile fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del giudizio di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché quale liquidatore della predetta società da tale data sino al suo fallimento intervenuto il 16 aprile 2015, distratto l'azienda e le merci oggetto dell'attività sociale per un valore non inferiore ad euro 600,000,00 suggerendo a [OSCURATO:PERSONA] di stipulare un contratto estimatorio, datato 15 ottobre 2014, e poi un contratto di affitto di azienda, datato 19 novembre 2014, che venivano conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], con la neocostituita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata dalla figlia [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di trasferire la disponibilità di tali beni in capo ad altro soggetto giuridico da essi gestito senza provvedere al pagamento di quanto dovuto in forza dei predetti contratti (capo A). Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratrice unica della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della stessa società, dichiarata fallita in data 8 giugno 2017, distratto le rimanenze di magazzino trasferendole, per la maggior parte senza emettere fattura, in locali nella 'disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. costituita in data 21 settembre 2016 e da essi gestita, nonché per avere concorso alla distrazione della somma di euro 185.030,55 mediante l'emissione di assegni bancari, somma apparentemente erogata in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compenso per una attività di consulenza, ma in realtà priva di alcun valido titolo (capo B). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando nove motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo A), la violazione dell'art. 110 cod. pen. e degli artt. 223, primo comma, e 216, primo comma, r.d. n. 267 del 1942. Sostiene che non sussiste il suo concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso da [OSCURATO:PERSONA], essendosi egli limitato, quale consulente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a consigliare all'amministratore di questa società la stipulazione dei due contratti, un primo contratto estimatorio poi sostituito da un contratto di affitto di azienda, onde consentire la prosecuzione dell'attività di impresa mediante altro soggetto giuridico e permettere alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di percepire le somme occorrenti al pagamento dei creditori. Il contratto di affitto, laddove adempiuto, sarebbe stato vantaggioso per la [OSCURATO:PERSONA] sr.!. e difatti il curatore fallimentare della società lo aveva ritenuto conveniente, in considerazione della misura del canone concordato, tanto che, sebbene il contratto prevedesse la sua risoluzione in caso di fallimento della [OSCURATO:PERSONA], il curatore aveva preferito mantenere in vita il rapporto contrattuale. I due contratti erano stati redatti da [OSCURATO:PERSONA] e non dall'imputato, che si era limitato ad assicurarsi che il contratto di affitto contenesse la predetta clausola risolutiva. In ogni caso, il pregiudizio per la fallita non derivava dalla stipula dei predetti contratti, che erano convenienti per la stessa, per quanto sopra esposto, ma dal loro inadempimento che non poteva essere addebitato all'imputato, mero consulente aziendale, essendosi egli limitato a consigliare la stipula dei contratti — economicamente vantaggiosi per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. — rimanendo all'oscuro dei propositi distrattivi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello non aveva chiarito in cosa fosse consistito il contributo materiale o morale all'esecuzione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente l'essersi egli limitato a consigliare la stipula dei due contratti. Peraltro, nella sua attività di consulenza non si era limitato a consigliare la stipula dei due contratti, essendosi egli anche occupato di proporre un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis legge fall. e poi un concordato preventivo ed anche tale attività non integrava un contributo alla condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale per cui era stata pronunciata condanna. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo A), la violazione degli artt. 223, primo comma, e 216, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 quanto all'elemento psicologico. Sostiene che dall'istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi in grado di confermare la sua consapevolezza dei propositi distrattivi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre sussistono elementi probatori di segno opposto. In ogni caso, poteva al massimo ritenersi sussistente una mera connivenza non punibile, non esistendo a carico dell'imputato, per la sua posizione di mero consulente aziendale, un obbligo di impedire l'evento, cosicché la sua condotta omissiva non integrava il concorso nel reato. Né per il dolo poteva ritenersi sufficiente una mera conoscibilità, occorrendo una conoscenza effettiva dell'altrui proposito distrattivo. In particolare, il dolo non poteva essere desunto dalla circostanza che egli, dopo aver assunto la carica di liquidatore dell'a società, aveva omesso di esigere il canone di affitto o di verificare che il contratto estimatorio avesse puntuale esecuzione con l'esecuzione delle dovute rimesse a fronte delle vendite attuate da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., atteso che già in primo grado egli era stato assolto dalla imputazione di bancarotta fraudolenta documentale. Nei quattro mesi in cui aveva assunto la carica di liquidatore, egli aveva adempiuto i relativi obblighi e comunque anche il curatore fallimentare, per accertare che i canoni di affitto non erano stati pagati, aveva impiegato un periodo di tempo perfino maggiore. Verificare se i canoni fossero stati pagati e se fossero state eseguite le rimesse relative alle vendite attuate in virtù del contratto estimatorio era stato reso impossibile dalla sottrazione delle scritture contabili attuata dagli amministratori della società e non dall'imputato. In ogni caso, tale omissione poteva al massimo integrare una connivenza non punibile. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo A), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento delle prove, nonché violazione delle disposizioni in tema di valutazione delle prove. La Corte territoriale ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] non si è limitato a consigliare la stipula dei due contratti attraverso i quali sarebbero state attuate le distrazioni, ma ha provveduto alla loro stesura stabilendone il contenuto. Tale conclusione, sostiene il ricorrente, poggia sul travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del giudizio, avendo la Corte territoriale affermato che egli, riconoscendo di essersi preoccupato di far inserire nel contratto di affitto la clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di fallimento della società, aveva ammesso di avere anche provveduto alla redazione del contratto. In realtà, sostiene l'imputato, l'avere egli affermato di essersi preoccupato di «far inserire» detta clausola stava letteralmente a significare che egli non aveva provveduto alla sua redazione o a stabilirne il contenuto, avendovi provveduto altri, e la diversa conclusione alla quale sono pervenuti i giudici di appello risulta illogica. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo A), la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. per non avere la sentenza valutato le prove in modo complessivo e completo. Il ricorrente richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite in materia di valutazione della prova indiziaria (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230) e dopo avere riportato il contenuto delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sostiene che le prove non sono state valutate in modo complessivo e completo. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo B), limitatamente alla condotta di distrazione delle merci, della violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, e 223, primo comma, r.d. n. 267 del 1942, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Sostiene il ricorrente che anche in relazione a tale condotta non è stato chiarito in cosa sarebbe consistito il suo contributo. La Corte di appello ha affermato che egli, pur in assenza di un contratto scritto, ha prestato consulenza ininterrottamente anche in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e che tale circostanza si desume dall'emissione, da parte di questa società, di assegni che sono stati incassati successivamente alla dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che, in mancanza di siffatto rapporto contrattuale tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. la dazione degli assegni sarebbe avvenuta in assenza di titolo e quindi integrerebbe una distrazione. Il ricorrente afferma che, a tale proposito, la Corte di appello ha travisato il fatto e le prove, poiché egli ha contestato che la consulenza fosse stata prestata ed ininterrottamente proseguita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s,r.I., ma non è stato negato che, per specifici incarichi, egli avesse prestato attività professionale in favore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., come dichiarato, oltre che dall'imputato nel corso del suo esame, anche dal teste Angelini. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] si era occupato, per conto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nel reperire chi potesse prestare fideiussioni in favore di detta società onde consentirle dm acquistare nuova merce, ma non aveva prestato consulenza in ambito contabile, attività della quale si era occupato [OSCURATO:PERSONA], come dallo stesso dichiarato rei corso della sua deposizione testimoniale. Le fatture emesse dalla GD Consulting di [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. si riferivano a singoli incarichi cli natura episodica. La Corte territoriale, sostiene il ricorrente, avrebbe errato anche laddove ha desunto che l'attività di consulenza dell'imputato fosse stata prestata anche in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. dalla documentazione relativa al reclamo cautelare proposto avverso l'ordinanza provvisoria di rilascio dell'azienda in favore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in quanto egli, non essendo avvocato, si era in realtà limitato a consigliare a [OSCURATO:PERSONA] il legale da nominare a tal scopo. Il rapporto professionale sussisteva esclusivamente tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e l'avvocato da questa nominato ed il ricorrente si era limitato ad informare la [OSCURATO:SOCIETA]. sullo stato dei procedimenti giudiziari avviati. Risulta, quindi, errata l'affermazione della Corte di appello secondo la quale la possibilità di ascrivere detta attività a [OSCURATO:PERSONA] troverebbe conferma nella trascrizione delle conversazioni whatsapp intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato. Dette trascrizioni, peraltro, sono una copia informe dei messaggi priva di alcun riscontro e come tale inidonea a provare il reale contenuto delle comunicazioni, in quanto prive dei requisiti di immodificabilità, integrità, autenticità ed affidabilità, richiesti dall'art. 20 del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo B), limitatamente alla condotta di distrazione della somma di euro 185.030,55 attraverso l'emissione di assegni bancari, la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, e 223, primo comma, r.d. n. 267 del 1942, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo. A tale proposito il ricorrente deduce che gli assegni erano stati emessi senza l'indicazione del prenditore, cosicché non era possibile affermare che essi fossero stati consegnati a lui. La teste [OSCURATO:PERSONA], curatrice del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] le aveva consegnato le fotocopie degli assegni, che recavano l'indicazione degli importi oggetto di pagamento, ma non i prenditori dei titoli; la curatrice aveva chiesto alle banche trattarle copia degli assegni incassati e mentre in alcuni la girata per l'incasso risultava illeggibile, in altri risultava che si trattava di soggetti diversi dal ricorrente. Le sole somme a lui riferibili erano quelle incassate da sua figlia Federica, ma quest'ultima neppure era stata esaminata per verificare se la dazione dell'assegno trovasse causa in un rapporto tra la stessa e la Tz:issara [OSCURATO:SOCIETA] ogni caso l'importo incassato da [OSCURATO:PERSONA], pari ad euro 20.104,91, poteva trovare giustificazione nella consulenza prestata dall'imputato. Il ricorrente non conosceva lo stato di dissesto finanziario in cui versava la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., tanto che grazie al suo intervento era riuscito a procurare alla società il rilascio di una polizza fideiussoria e per tale attvità gli spettava il dovuto compenso. Né era stato [OSCURATO:PERSONA] a decidere l'avvio di iniziative processuali volte a ritardare l'accoglimento delle pretese avanzate dal fallimento mediante il trasferimento delle merci residue alla [OSCURATO:SOCIETA]. 2.7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo B), limitatamente alla condotta di distrazione delle merci, la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, e 223, primo comma, r.d. n. 267 del 1942, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Sostiene che egli non ha arrecato alcun contributo alla commissione del reato e che non vale a provare detto contributo il messaggio da lui inviato a [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2016, con il quale precisava che il numero civico in Roma era il n. 85, corrispondente a quello della neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]. avente sede in via Lorenzo il Magnifico n. 85/A. Egli, nel corso del suo esame dibattimentale, non aveva negato di avere acconsentito alla domiciliazione legale della [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano già in precedenza trasferito il magazzino della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA] sr.!. e pertanto già avevano acquisito la necessaria esperienza per provvedere autonomamente al successivo trasferimento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per avere utilizzato, come prova del concorso dell'imputato nella condotta di distrazione della somma di euro 185.030,55 attraverso l'emissione di assegni bancari, le dichiarazioni accusatorie dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in assenza dei necessari riscontri; in particolare, la Corte di appello ha affermato che gli assegni erano stati rilasciati a [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle loro dichiarazioni accusatorie, senza verificare la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, e senza verificare la sussistenza di riscontri. 2.9. Con il nono motivo (erroneamente indicato come ottavo nell'atto introduttivo) il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la carenza di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha giustificato lo scostamento della pena dal limite edittale facendo riferimento all'ammontare delle somme distratte e comunque al pregiudizio arrecato al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dalla distrazione dell'azienda e delle merci, mentre, per quanto sopra esposto, non è stato arrecato alcun danno a questa società, essendo il danno derivato esclusivamente dalla tardiva restituzione dell'azienda non acidebitabile all'imputato, e comunque le condotte sono state indicate come gravi senza fornire alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi quattro motivi del ricorso possono essere trattati unitariamente, in quanto tutti relativi all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato al capo A) e quindi strettamente connessi, e sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha individuato il contributo dell'odierno ricorrente nella commissione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ai danni dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell'aver egli consigliato a [OSCURATO:PERSONA] di trasferire le merci e la azienda alla neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]. mediante la «copertura» giuridica di due contratti, uno estimatorio e l'altro di affitto di azienda, tra le due società. Dalla motivazione della sentenza di secondo grado emerge che, sebbene i due contratti, sotto il profilo formale, potessero apparire economicamente vantaggiosi per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in virtù dell'importo dei canoni pattuiti e delle altre condizioni contrattuali, in realtà si trattava di meri simulacri volti a consentire il trasferimento del complesso aziendale, incluse le merci ed i contratti con il personale dipendente, alla [OSCURATO:SOCIETA]. onde consentire ai [OSCURATO:SOCIETA] di proseguire l'attività di impresa attraverso la nuova società lasciando in capo alla vecchia gli ingenti debiti accumulati nel corso degli anni. Secondo quanto emerge dalla motivazione della sentenza qui impugnata, [OSCURATO:PERSONA] era ben conscio che tali contratti erano in realtà volti a sottrarre i beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla loro destinazione di garanzia del soddisfacimento delle ragioni dei creditori di questa società, in quanto sin dalla loro stipula era previsto che le obbligazioni a carico dell'affittuaria non venissero adempiute ed il Deni era consapevole di tale proposito delittuoso. In particolare, la prova del dolo emerge dal contegno omissivo da lui tenuto quando ha assunto la carica di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., essendosi egli astenuto dalla riscossione dei canoni di affitto e delle altre somme spettanti alla società da lui rappresentata in virtù dei contratti sopra indicati. Risulta, allora, evidente l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso, essendo irrilevante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia o meno redatto i contratti, poiché il pregiudizio alla società non è derivato dal loro contenuto, ma dal trasferimento della azienda e delle merci in capo ad un altro soggetto giuridico senza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conseguisse, in cambio di detto trasferimento, alcuna controprestazione. Il trasferimento ad un terzo soggetto della materiale disponibilità delle merci e dell'azienda quale effetto dei contratti era sicuramente voluto dall'odierno ricorrente, che ha ammesso di avere consigliato a [OSCURATO:PERSONA] la loro stipula, ma la Corte di appello afferma che l'operazione ideata dall'odierno ricorrente sin dal suo concepimento prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avrebbe percepito alcuna somma ad essa spettante quale controprestazione e la conclusione che l'imputato fosse partecipe di tale finalità distrattiva viene desunta dal comportamento omissivo sopra descritto. A tale ultimo proposito il ricorrente sostiene che l'aver -e egli, dopo aver assunto la carica di liquidatore, omesso di richiedere alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di quanto da questa dovuto in forza dei contratti dipenderebbe dalla difficoltà di ricostruire i rapporti di dare ed avere tra le due società in conseguenza dell'occultamento delle scritture contabili della fallita, imputabile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di un'argomentazione di merito dedotta per la prima volta in questa sede di legittimità e come tale inammissibile. In ogni caso, tale argomento appare inconsistente, poiché secondo quanto afferma lo stesso ricorrente nel suo ricorso introduttivo il contratto di affitto prevedeva un canone di euro 24.000,00 annui ed egli, pur versando la società da lui rappresentata in uno stato di insolvenza, non si è curato di richiedere il versamento del canone non solo in relazione al periodo anteriore all'assunzione di detta carica da parte sua, ma anche in relazione al periodo nel quale egli ha svolto le funzioni di liquidatore, e comunque non emerge che egli in tale periodo abbia adottato iniziative neppure per ricostruire i rapporti creditori e debitori tra le due società. Inammissibile è il quarto motivo, atteso che con esso, semmai, il ricorrente invoca una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in questa sede di legittimità. In ogni caso, dalla motivazione della sentenza di secondo grado emerge chiaramente che la Corte di appello non ha proceduto ad una valutazione atomistica dei vari elementi di prova, ma ad una valutazione globale degli stessi arrivando ad attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 886:3 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605). 2. Il sesto e l'ottavo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente, atteso che entrambi sono diretti ad impugnare il punto della decisione relativo all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo B) limitatamente alla distrazione della somma di denaro portata dagli assegni emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e sono inammissibili. Già il Tribunale aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la condotta di distrazione avente ad oggetto la somma di euro 185.030,55 , contestata al capo B), utilizzando le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed affermando che la circostanza che gli assegni impiegati a tale scopo fossero stati incassati da soggetti collegati da rapporti di parentela o altri rapporti con [OSCURATO:PERSONA] vale a riscontrare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laddove questi avevano asserito di avere consegnato gli assegni, recanti l'indicazione dell'importo ma non quella del beneficiario, all'odierno ricorrente seguendo le sue indicazioni (vedi pag. 2.2 della motivazione della sentenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA], proponendo appello avverso detta sentenza, non ha contestato la attendibilità, intrinseca ed estrinseca dei suoi accusatori, e si è limitato a sostenere la carenza di riscontri, mancando la prova che tutti gli assegni fossero stati a lui consegnati e non risultando dai titoli che questi fossero stati da lui incassati. Non sono deducibili con il ricorso per cessazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/0:3/2017, Galdi, Rv. 270316). Ne consegue che la Corte di appello non era tenuta a motivare sulla attendibilità di Stefania e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, poi, alla prova della consegna degli assegni all'imputato, la Corte di appello si è basata sulle dichiarazioni di Stefania e [OSCURATO:PERSONA] confermando la correttezza della motivazione fornita sul punto dal Tribunale, che aveva osservato che la circostanza che gli assegni fossero stati tutti incassati da soggetti vicini a [OSCURATO:PERSONA] valeva a riscontrare le dichiarazioni dei coimputati, che avevano riferito di avere consegnato allo stesso gli assegni seguendo le sue richieste di non indicare sui titoli il nome del prenditore, ma solo l'importo. Tale espediente era chiaramente volto a permettere a [OSCURATO:PERSONA] di occultare la consegna allo stesso degli assegni, potendo così egli a sua volta consegnarli a terzi limitandosi a riempirli con l'indicazione del prenditore; tuttavia, la circostanza che coloro che avevano proceduto al loro incasso fossero tutti soggetti a lui collegati a vario titolo ha indotto i giudici del merito a ritenere provato che gli assegni fossero stati tutti a lui consegnati. Il ricorrente si limita in questa sede a ribadire che poiché coloro che hanno incassato i titoli sono soggetti diversi da lui e nemmeno egli viene indicato quale prenditore degli stessi, mancherebbe la prova che i titoli siano stati a lui consegnati, senza attaccare criticamente il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, cosicché il motivo di ricorso risulta inammissibile. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanz:a di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Poiché, seguendo la motivazione posta dalla Corte di appello alla base della sua decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha percepito non solo gli assegni relativi ai titoli incassati da sua figlia, ma anche le somme portate dagli altri assegni incassate dagli altri soggetti a lui collegati, non è sostenibile che le somme da lui ricevute attraverso gli assegni emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. costituiscano il pagamento del suo compenso per prestazioni di consulenza non continuative, ma meramente episodiche, compenso che lo stesso ricorrente indica in poco più di euro 20.000,00. Ne consegue che, quanto meno per la differenza tra la somma percepita attraverso gli assegni e l'importo indicato dallo stesso ricorrente, si tratta di dazioni prive di alcuna giustificazione. Peraltro, secondo quanto osservato dalla Corte di appello, l'attività di consulenza di [OSCURATO:PERSONA] non era volta a sollevare dapprima la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e poi la [OSCURATO:SOCIETA]. dalla crisi in cui esse versavano, ma era diretta ad avvantaggiare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consentendo loro di continuare ad esercitare l'attività di impresa trasferendo l'azienda e le merci di volta in volta ad una società di nuova costituzione, con evidente pregiudizio per i creditori delle due società. La attività di consulenza era in realtà prestata in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed era volta a consigliare loro gli strumenti occorrenti a dare una «copertura giuridica» alle loro attività distrattive pregiudizievoli per le società sopra indicate, nonché a ritardare la dichiarazione di fallimento dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il rilascio dell'azienda in favore di questa, cosicché la remunerazione di tale attività di consulenza a fini distrattivi con risorse provenienti dalla società concreta anch'essa una distrazione di risorse sociali che vale ad integrare una condotta di banc:arotta fraudolenta patrimoniale. Quanto, poi, alla copia della messaggistica whatsapp scambiata tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato, deve osservarsi che questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di mezzi di prova, che i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgronno, Rv. 283319). Non è ravvisabile la violazione dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, atteso che tale disposizione indica i requisiti affinché un documento informatico abbia il valore di scrittura privata. 3. Il quinto ed il settimo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente, atteso che entrambi sono diretti ad impugnare il punto della decisione relativo all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo B) limitatamente alla distrazione delle merci della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e sono inammissibili. La Corte di appello ha affermato che la prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla distrazione delle merci della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. emerge dalle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e dalla trascrizione dei messaggi tra il predetto e l'odierno ricorrente, dai quali risulta che [OSCURATO:PERSONA] si è adoperato per la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] e, in particolare, ha rappresentato al suo interlocutore l'opportunità che i locali di Cicagna, ove sarebbero state trasportate le merci presenti nel magazzino di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., venissero dotati di un numero di telefono diverso da quello intestato a questa società, nonché procurando a [OSCURATO:PERSONA] i locali in Roma ove avrebbe avuto sede la [OSCURATO:SOCIETA]. ed indicandogli il loro costo. A tali elementi si aggiungono, afferma la Corte territoriale, le deposdzioni dei testimoni Annunziata e Lucchetti, già dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che affermano che nei mesi di settembre ed ottobre 2016 egli era presente in occasione del trasferimento dei beni giacenti presso il magazzino che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva in Cicagna in altro locale nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Da tali elementi, tra loro convergenti, del tutto correttamente la Corte di appello ha desunto il pieno e consapevole coinvolgimento dell'odierno ricorrente nella costituzione di una terza società, la [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale trasferire le merci residue della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., replicando lo schema che già aveva condotto al trasferimento in favore di questa società delle merci della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente si limita genericamente ad affermare che l'attività di consulenza era episodica ed aveva natura lecita o a negare valore alla trascrizione dei messaggi whatsapp — e sull'infondatezza di tale eccezione già si è detto sopra — o ancora a sostenere, con argomenti attinenti al merito e come tali insuscettibili di esame in questa sede, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo già provveduto a trasferire le merci dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avevano ormai acquisito l'esperienza necessaria per provvedere autonomamente al successivo trasferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. senza dover ricorrere ai suoi consigli, in tal modo obliterando gli elementi di prova posti dalla Corte territoriale a sostegno della ricostruzione fattuale da essa adottata o comunque svalutandone la loro portata. Deve, allora, ricordarsi che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicali dal ricorrente c:ome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Ne deriva l'inammissibilità dei motivi di ricorso. 4. Il nono motivo di ricorso è manifestamente infondato. Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite, come nel caso di specie, è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288) e la Corte 1:erritoriale, facendo riferimento alla entità del danno cagionato, ha fornito adeguata motivazione. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna
Sentenza Cassazione n. 25537/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris