CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 settembre 1973
Cassazione n. 37095/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • SANLORENZO Massimo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1973 avverso la sentenza emessa il 13/12/2019 dalla Corte di Appello di Torino PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, con annullamento della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 13/12/2019 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 12/04/2018 dal Tribunale di Vercelli, confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla truffa ascritta, in danno di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena per effetto dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 640, comma 2 n. 2 bis cod. pen.; confermava altresì le statuizioni civili. r 2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello il difensore di fiducia dell'imputato, articolando due motivi di impugnazione con i quali ha eccepito: il vizio di motivazione - ritenuta carente, contraddittoria ed illogica - con riferimento alla valutazione degli elementi a supporto della conferma della condanna penale, con travisamento, in particolare, delle prove dichiarative e documentali acquisite in dibattimento, inidonee ad attestare la condotta truffaldina contestata nel capo d'imputazione; il vizio di motivazione circa la quantificazione della pena e la conferma dell'esistenza del danno morale liquidato alla parte civile. 3. Il primo motivo di ricorso consiste nella censura della motivazione sotto il profilo dell'analisi dei dati probatori. In tema di giudizio di cassazione, tuttavia, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, da ultimo, Cass. sez. 6, sent. n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 11/02/2021 - Rv. 280601). 3.1 Con argomentazioni immuni da evidenti illogicità, i giudici di merito, con doppia pronuncia conforme di condanna, hanno valorizzato le dichiarazioni testimoniali, l'accertamento grafico ed i documenti attestanti il raggiro dell'anziana vittima da parte dell'imputato (l'esecuzione di un inesistente intervento di riparazione idraulica, coinvolgendo un proprio dipendente e approfittando della fiducia accordata dalla persona offesa, previa predisposizione di conteggi su carta apparentemente intestata ad un ditta specializzata e sottoscrizione in calce di una ricevuta di pagamento con causale apparente); l'alternativa lettura delle emergenze istruttorie, supportata peraltro da stralci di testimonianze, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, introduce in sede di legittimità una non consentita valutazione di merito. 4. La contestazione dell'esistenza di un danno non patrimoniale è generica e comunque contraddetta dall'indubbio turbamento provocato alla vittima dalla condotta truffaldina, posta in essere all'interno della sua abitazione; il diniego delle circostanze generiche è adeguatamente giustificato con riferimento alla personalità negativa dell'imputato desumibile dai precedenti penali, dal comportamento processuale e dalle modalità di commissione del reato.5. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa della Ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Prest4ente Luigi A