CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 ottobre 2026
Cassazione n. 26054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ca di [OSCURATO:PERSONA]), in persona del vicedirettore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale allegata in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’AvvocatoProf. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio diquest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22/A, c/o StudioBussoletti [OSCURATO:PERSONA].- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inRoma, alla via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 55, presso lo studio degliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano edifendono giusta procura speciale allegata in atti.- controricorrenti -Numero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026avverso la SENTENZA, n. cron. 1974/2022, pubblicata dalla CORTED'APPELLO di ROMA il giorno 25/03/2022.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno29/09/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto depositato il 28 settembre 2012, il Tribunale di Frosinone,richiestone da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].p.a., ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] di pagare,immediatamente, in favore di detta banca, la somma di € 1.806.132,02 atitolo di saldo passivo relativo al conto corrente n. 900/03/10047 dagli stessiintrattenuto presso la propria sede di [OSCURATO:PERSONA].Contro quel decreto promossero tempestiva opposizione gli ingiunti,assumendo che i contratti stipulati inter partes, sottoscritti in Italia, dovevanoconsiderarsi nulli perché frutto di una illecita prestazione di servizi da partedella menzionata ricorrente in monitorio in territorio italiano – trattandosi diistituto di credito extracomunitario non autorizzato allo svolgimento di attivitàbancaria e finanziari in Italia – in violazione della normativa imperativa di cuial TUB ed al TUIF.Costituitasi l’opposta [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, anche, breviter, IBS/BAC), che contestògli avversi assunti, il tribunale suddetto, con sentenza del 7 marzo 2016, n.295, accolse la descritta opposizione, revocò l’indicato decreto e condannòIBS/Bac al pagamento delle spese di lite.2. Il gravame proposto da quest’ultima contro tale decisione fu respintodall’adita Corte di appello di Roma con sentenza del 25 marzo 2022, n. 1974,pronunciata nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA] e la Geremia.Per quanto qui di residuo interesse, quella corte ritenne: i) che i contrattiintercorsi tra le parti erano stati sottoscritti in Italia in quanto: i-a) «[…], laBanca non può negare che il dipendente della banca stessa [OSCURATO:PERSONA] in Italia per incontrare [OSCURATO:PERSONA] – cioè la persona che facevada intermediario tra gli appellati e IBS», rivelandosi, altresì, «sfornita di validiNumero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026supporti probatori l’asserita inattendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA], chenon risulta né denunciata né sottoposta a procedimento penale per falsatestimonianza»; i-b) sulla base della presunzione che, essendo la residenzaanagrafica di [OSCURATO:PERSONA] (cui gli appellati avevano conferito mandato adeffettuare gli investimenti) pacificamente fissata in Fondi, non si poteva chededurre che i contratti fossero stati ivi sottoscritti, posto che, «sel’intermediario risiede nello stesso luogo dei clienti, è implausibile che liconduca tutte le volte a [OSCURATO:PERSONA] per sottoscrivere i contratti» ed in quantola banca non aveva fornito prova che gli appellati si fossero recati a SanMarino per impartire gli ordini di investimento dei titoli; ii) negò che IBS/BAC,avendo sede solo nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], non poteva che prestare iviil servizio bancario. Osservò, infatti, che, «attraverso il Peppe, mandatariodegli appellati, l’attività veniva svolta in Italia, ove i contratti siperfezionavano. Del resto, ragionando diversamente, si dovrebbeinammissibilmente ritenere che qualunque banca extracomunitaria possaliberamente esercitare la sua attività in Italia senza autorizzazione per il solofatto che ha sede all’estero»; iii) disattese l’assunto dell’appellante secondocui, quand’anche si fosse considerata svolta in Italia l’attività bancaria diIBS/BAC, in violazione, quindi, degli artt. 28 TUF e 16 TUB, comunque non sisarebbe potuta configurare alcuna nullità dei contratti da essa conclusi, postoche la violazione di quelle norme, benché imperative, non comportaval’illiceità sanzionata con la nullità dall’art. 1418 cod. civ. Osservò, inproposito, che «Lo svolgimento di attività bancaria non autorizzata integradelitto previsto e punito dall’art. 132 TUB; in questo quadro, appare evidentecome il disvalore dell’attività bancaria abusiva configuri un illecito di gravitàtale da essere punito con la sanzione penale (del resto, nessuno puòseriamente dubitare che la pattuizione di interessi usurari – reato ex art. 644c.p. – dia luogo ad un negozio nullo)»; iv) rigettò il motivo di gravame concui IBS/Bac aveva lamentato che, pure se i contratti sottoscritti inter partesfossero stati ritenuti nulli, la corrispondente declaratoria avrebbe comportatol’effetto delle restituzioni, per cui gli appellati avrebbero dovuto pagare lasomma di cui risultavano debitori configurandosi un indebito oggettivo.Numero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026Opinò, sul punto, che, «Come riferisce la stessa IBS “gli ordini dicompravendita dei titoli hanno generato il saldo negativo di conto correnteoggetto dell’ingiunzione di pagamento …”. [OSCURATO:PERSONA], che nel giudizio dicognizione che segue all’opposizione a decreto ingiuntivo, assume la veste diEscluso, infatti, che la somma di cui IBS chiede la restituzione sia una sommache è stata erogata agli appellati da IBS a titolo di mutuo o finanziamento(circostanza che non è stata neppure allegata), il concretarsi del creditovantato dalla banca deve essere dimostrato spiegando per quali ragioni si siaformato. Ma nessuna prova al riguardo è stata fornita dalla banca, che si èlimitata a riferire che il saldo negativo del conto corrente è stato generatodalla compravendita di titoli. E tale latitanza probatoria emerge anche dalprovvedimento del GIP del Tribunale di Frosinone in data 8/10/12 in cui silegge che “ciò che desta particolare attenzione è la singolare omissione daparte di IBS nel suo ricorso per decreto ingiuntivo della indicazionedell’estratto conto afferente il conto titoli sul quale venivano indicati i titoliacquistati dai correntisti […]”».3. Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha promosso ricorso affidato a tremotivi. Hanno resistito, con unico controricorso, corredato anche da memoriaex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione dellenorme di diritto contenute negli artt. 2697, 2722, 2725, 2729 c.c. e negli artt.115 e 116 e 132 cpc, e dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti e/o per aver fondato la valutazione su prove non concordanti, nondeterminanti e non prevalenti». Vengono censurate le argomentazioni con cuila sentenza impugnata ha ritenuto conclusi in Italia i contratti intercorsi trale odierne parti in causa. Si sostiene che: i) «Le sintetiche motivazioniformulate dalla Corte – passibili di sanzione anche ai sensi e per gli effettiNumero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. - e quanto dalla stessa statuito noncoglie nel segno, posto che il Giudice del gravame omette di considerarel’evidenza delle produzioni documentali depositate nel corso dei due gradi digiudizio […], attribuendo una valenza probatoria eccessiva – e che invero nonhanno - alle prove testimoniali acquisite ed in atti. Infatti, nel giudizio disecondo grado, BAC ha evidenziato circostanze dirimenti del caso de quo che– ad onore del vero – non possono essere trascurate mediante semplicipresunzioni, posto che la documentazione contrattuale depositata consentedi superare qualsivoglia presunzione»; ii) quanto affermato dalla corteterritoriale «pare violare i principi sull’onere della prova previsti dall’art. 2697c.c., i criteri fissati in tema di prova testimoniale dagli artt. 2722 e 2725 c.c.e di presunzioni ex art. 2729 c.c. Riepilogando, così, la circostanza che icontratti di cui è causa siano stati sottoscritti in “[OSCURATO:PERSONA]” risulta non soloprovata dalla documentazione versata in atti, ma non può ritenersi confutataneppure dalle dichiarazioni rese dai testi e/o dalle altre circostanzeevidenziate dalla Corte. […]. Peraltro, va evidenziato che la presunzionericostruita dalla Corte di Appello di Roma sembra più fondarsi sul contenutodei documenti prodotti tardivamente dai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e GeremiaAngela con le memorie ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. avanti alTribunale di Frosinone, già compiutamente contestati dalla Banca»;II) «Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione dellenorme di diritto contenute negli artt. 1417, 1418 e 2729 c.c. e negli artt. 115e 116 e 132 c.p.c., e dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti». Viene lamentata, nuovamente, una erronea valutazione dei fattie delle prove testimoniali a discapito delle incontrovertibili risultanzeemergenti dalla documentazione prodotta in giudizio. Si deduce, tra l’altro,che: i) «Nel corso dei due gradi di giudizio precedenti, in plurime occasioniIBS/BAC ha più volte evidenziato che ogni valutazione dei rapporti intercorsitra le parti non poteva prescindere dalla circostanza che i Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] eGeremia hanno intrattenuto i loro rapporti per lo più con il Sig. [OSCURATO:PERSONA] quale avevano conferito espresso mandato affinché si occupasse dellaNumero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026gestione dei rapporti bancari con IBS»; ii) la corte capitolina, pur avendocorrettamente riconosciuto che il Peppe era “mandatario degli appellati”, hafatto derivare, inspiegabilmente, da tale affermazione, che l’attività diIBS/BAC “veniva svolta in Italia dove i contratti si perfezionavano”, sicché è«Evidente è l’errore in cui è incorsa la Corte di Appello di Roma nel valutarel’oggetto dei presenti giudizi. Circostanza pacifica, incontestata edincontestabile è, infatti, che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] non era un dipendentedella Banca IBS/BAC, ma il mandatario dei Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e GeremiaAngela nel caso de quo, incaricato da quest’ultimi di gestire – in loro nome eper conto – i propri investimenti e di cui hanno ratificato l’operato»; iii)«Fermo il fatto che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] era un mero mandatario dei Sig.riPizzuti e Geremia e non un dipendente di IBS/BAC, non vi sono elementisufficienti per ritenere che quest’ultima abbia posto in essere un’attivitàbancaria e/o di intermediazione finanziaria in Italia. È, infatti, incontestabileed incontrovertibile che IBS/BAC non aveva (ad ancora non ha) sedi o filialiin Italia. […]. In assenza di prova, pertanto, non può ritenersi che la Bancaabbia prestato servizi di investimento né svolto attività bancaria nel territorioitaliano e, in conseguenza, non potrà neppure ritenersi IBS obbligata achiedere il rilascio delle autorizzazioni previste dalle disposizioni richiamatedal Giudice di primo grado. Di talché, non potrà neppure ritenersi che unaeventuale (ed allo stato ipotetica) conclusione del contratto in Italia equivalgaallo svolgimento di attività bancaria/investimento finanziario in Italia»; iv)anche qualora, per mera ipotesi, si ritenesse verificata la violazione degli art.28 TUF e 16 TUB, «ciò non avrebbe in ogni caso determinato la nullità deicontrati di cui è causa. I due articoli sopra richiamati non contengono, infatti,alcuna sanzione di nullità per i contratti stipulati da una bancaextracomunitaria che ha operato senza autorizzazione, ma si limitano aprevedere il rilascio dell’autorizzazione stessa. Lo svolgimento di un’attivitàfinanziaria da parte di una banca extracomunitaria senza autorizzazionerenderebbe applicabile le sole sanzioni penali previste dall’art. 132 perabusiva attività finanziaria. Sanzioni che ben esauriscono l’attivitàNumero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026sanzionatoria del legislatore e che non permettono estensioni (nondisciplinate) in ambito civile (quale appunto la nullità del contratto)»;III) «Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione dellenorme di diritto contenute negli artt. 115 e 116 e 132 c.p.c., e dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Si sostiene che, glierrori in cui è incorsa la corte territoriale, ripercorsi nei due motivi precedenti,hanno indotto «quest’ultima a ritenere i contratti sottoscritti inter partes nullie la pretesa creditoria azionata dalla Banca non provata anche se sonocircostanze da ritenersi pacifiche che le firme apposte sui contratti stessi sonoriconducibili – indiscutibilmente - ai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e GeremiaAngela e che gli stessi hanno utilizzato gli scoperti di conto corrente concessidalla IBS generando il saldo negativo del conto corrente a fronte delleoperazioni di investimento effettuate».2. Le suesposte doglianze possono essere scrutinate congiuntamente,stante l’evidente connessione che le caratterizza.2.1. Tutte le censure motivazionali in esse formulate, sia invocandosil’art. 132 cod. proc. civ., sia ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sirivelano in parte infondate (quanto alla lamentata violazione dell’art. 132 cod.proc. civ.) ed in parte inammissibili (relativamente al vizio prospettato ex art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.).Invero, giova rimarcare, in primo luogo, che, come ancora ribadito, inmotivazione, da Cass. nn. 22103, 15478 e 15396 del 2026, da Cass. nn.34212, 20894 e 8671 del 2025, nonché da Cass. nn. 26383, 19423, 16118,13621, 9807 e 6127 del 2024, l’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, rationetemporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il giorno 25 marzo2022, ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimitàsulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nellerispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass.nn. 33961 e 27501 del 2022) che è oggi denunciabile in Cassazione soloNumero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n.7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr.Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n.32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà dellamotivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unicainsufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella“insuperabile”.Inoltre, come ancora chiarito dalle recenti Cass. nn. 22103, 15191 e 6517del 2026, nonché da Cass. nn. 34212, 20894 e 9218 del 2025 (cfr. inmotivazione), il vizio di omessa o apparente motivazione della decisionesussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui hatratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita lorodisamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 19423 e5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022;Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020).Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso incui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelarele ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logicoseguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosiin espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere diNumero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, peraltro,deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o allasufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilodell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 6517 del 2026; Cass.nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020).causa”, si è riportata, quasi interamente, la motivazione con cui la corteterritoriale ebbe a disattendere tutti i formulati motivi di gravame dellaodierna ricorrente. Richiamato, dunque, anche qui, per intuibili ragioni disintesi, quanto riprodotto in quel paragrafo, è evidente che ci si trovi alcospetto di una motivazione che ha esplicitato le ragioni della decisione suciascuno di quei motivi, rendendone agevolmente individuabile l’iter logicoseguito, così dovendosi considerare soddisfatto l’onere minimo motivazionaledi cui si è detto; né rileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, ditali giustificazioni.2.2. Va rimarcato, poi, che le censure svolte invocandosi l’art. 360 comma1, n. 5, cod. proc. civ. (specificamente richiamato nelle rubriche delledescritte doglianze, oltre che sostanzialmente desumibile dalle loroargomentazioni) si rivelano inammissibili per la ragione, affatto dirimente,che il vizio di cui alla norma suddetta nemmeno è concretamente proponibile,essendosi chiaramente al cospetto, nella specie, di una fattispecie di cd.doppia conforme.Invero, il Collegio rileva che, avuto riguardo alla regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 maqui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e postoche il giudizio di appello venne instaurato dalla odierna ricorrente concitazione notificata l’11 luglio 2016 (come indicato dalla stessa ricorrente allapagina 10 del proprio ricorso. Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale escludela possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360,comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appelloimpugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd.Numero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026“doppia conforme”), questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto diapplicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme” in facto (Cass.n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che «Ricorre l'ipotesi di “doppiaconforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguenteinammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le duestatuizioni siano fondate sul medesimo iter logico argomentativo in relazioneai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appelloabbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice»), sicché il ricorrente in cassazione, per evitarel’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste abase della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza dirigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n.15478 del 2026; Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del2014): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alleargomentazioni concretamente rinvenibili nelle doglianze de quibus.Mere esigenze di completezza impongono, peraltro, di precisare chel'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specificodenunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controversoe decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, cometale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sonoinammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano ilparadigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nellerispettive motivazioni, Cass. nn. 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn.28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU,n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU,n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015);Numero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/20262.3. Venendo, poi, alle censure prospettate con riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., giova ricordare che il vizio di cui all’appenacitata disposizione (invocato nelle rubriche dei motivi in esame) può rivestirela forma della violazione di legge (intesa come errata negazione oaffermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzionealla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di normedi diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in unadisposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata edinterpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenzegiuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, purcorretta, interpretazione (cfr. Cass. nn. 21781, 17349, 10246 e 6512 del2026; Cass. nn. 34210, 12034 e 1497 del 2025; Cass. nn. 27328, 19423,16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022;Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021;Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021;Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020;Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte,ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre allepronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 eCass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integraviolazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di unaerronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze dicausa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative edapplicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge insenso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ederronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che soloquest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n.195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n.16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non giàall'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge,Numero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce dellerisultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice dimerito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). Il vizio diviolazione di legge, inoltre, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità delmotivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, non solo con la indicazionedelle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediantespecifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamentedimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nelladecisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate normeregolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dallagiurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatricedi adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento dellalamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni,Cass. nn. 21781, 17349, 10246 del 2026; Cass. nn. 34216 e 20895 del 2025;Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023;Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale,“in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancitodall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il viziodi cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”).È opportuno rimarcare, parimenti, quanto alle caratteristiche della provapresuntiva, che, come si legge in Cass. n. 4784 del 2023 ed in Cass. n. 34216del 2025 (cfr., amplius, le rispettive motivazioni), essa si configura comemezzo per la cognizione mediata ed indiretta di fatti controversi, costituendo,pertanto, un mezzo di prova critica in relazione al quale è rimessa al prudenteNumero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026apprezzamento del giudice la formulazione dell'inferenza dal fatto noto aquello ignoto. Più specificamente, affinché si possa conseguire la prova delfatto ignoto, l'art. 2729 cod. civ. richiede che gli elementi presuntivi sianogravi, precisi e concordanti, venendo meno, in caso contrario, la garanzia diragionevole certezza circa la verità del fatto stesso. In quest’ottica, comecondivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 9054 del 2022 (ribadita, inmotivazione, dalla più recente Cass. n. 4784 del 2023), «la deduzione delvizio di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod.civ., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nellapuntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamentopresuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, però, come tale e,quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigmadella gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Dicontro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di meritosfugge al concetto di falsa applicazione quando si concreta, invece, o inun'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, inrelazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudicedi merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudicedi merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneonell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicatadal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costuiapplicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma (e ciòtanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali sucui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanzefattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diversoapprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nellaprospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si ponesu un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsaapplicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecitaun controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione dellaquaestio facti. Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 8053Numero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5dell'art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudicedi merito abbia omesso l'esame di un fatto principale o secondario, cheavrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo diessere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, chetale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solonell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria».In definitiva, come si legge in Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. pag. 29 e ss.),l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso, o non, alla provapresuntiva «e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravitàe concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fontidi produzione, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato inproposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza dellarelativa motivazione (Cass. n. 2431/2004). Allorquando la prova addotta siacostituita da presunzioni, le quali anche da sole possono formare ilconvincimento del giudice del merito, rientra, infatti, nei compiti diquest'ultimo il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentireinferenze che ne discendano secondo il criterio dell’id quod prelumque accidit,essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità,se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in particolare,ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisionee della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazioneal complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non conriferimento singolare a ciascuno di questi (Cass. n. 12002/2017)». In altritermini, dunque, in tema di prova per presunzioni, spetta al giudice di meritonon solo la valutazione dell'opportunità di fare ricorso alla stessa, ma anchel'individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico el'accertamento della rispondenza degli stessi ai prescritti requisiti di gravità,precisione e concordanza: il relativo apprezzamento costituisce un giudizio difatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio dimotivazione nei limiti in cui il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ. tuttora lo consente (nella specie, tuttavia e come si è già spiegato,Numero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026concretamente non utilizzabile, essendosi al cospetto di una fattispecie di cd.doppia conforme), la cui denuncia non può risolversi, peraltro, nella meraprospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nelprovvedimento impugnato, ma deve far emergere l'assoluta illogicità econtraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso chela sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al viziodi omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. nn. 27070 e 20421 del2022; Cass. n. 5279 del 2020; Cass. n. 1234 del 2019; Ca ss. n. 1715 del2007).2.4. Tanto premesso, rileva il Collegio che la corte territoriale haaccertato, all'esito dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie: i) chel'attività negoziale qui rilevante si era svolta in Italia, valorizzando unapluralità di elementi convergenti, tra i quali la residenza degli originari attori,le modalità operative dei rapporti tra le parti, l’attività di [OSCURATO:PERSONA],specificamente incaricato dagli odierni controricorrenti di svolgere da tramitetra gli stessi e IBS/BAC (di cui non era dipendente) per la conclusione deicontratti di cui si discute, l’essere venuto in [OSCURATO:PERSONA], dipendentedella banca, per incontrare il Peppe proprio in occasione di detta conclusione;ii) che l'attività bancaria e finanziaria era stata svolta da IBS/BAC nelterritorio italiano in violazione di quanto prescritto dagli artt. 28 TUIF (d.lgs.n. 58 del 1998) e 16 TUB (d.lgs. n. 385 del 1983); iii) il difetto di prova delcredito azionato, evidenziando l'insufficienza della documentazione prodottadalla banca a dimostrarne l'effettiva consistenza e formazione.Tutte le censure in esame, invece, per come concretamente argomentate,si risolvono nella sostanziale richiesta di rivisitazione degli accertamentifattuali suddetti.Così operando, tuttavia, l’odierna ricorrente mostra:i) di non considerare che la regola residuale sull’onere della prova assumeconcreto rilievo solo in mancanza di un accertamento positivo dellacircostanza rilevante, sicché un'autonoma questione di malgoverno delprecetto di cui all'art. 2697 cod. civ. (lamentata nel primo motivo) si poneesclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parteNumero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma,non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1,n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, anche nellerispettive motivazioni, Cass. nn. 34126 e 7597 del 2025; Cass. nn. 25376,19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018;Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specienemmeno concretamente prospettabile per le ragioni già precedentementespiegate;ii) di non tenere in alcun conto (quanto alla prospettata violazione dell’art.2729 cod. civ. rinvenibile nei primi due motivi) dei principi in tema di provapresuntiva di cui si è già detto;iii) di incorrere nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsaapplicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni mododimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, alcontrario, – come chiarito, ancora, tra le altre, da Cass. n. 35041 del 2022,Cass. n. 35006 del 2024, Cass. n. 34216 del 2025 e Cass. nn. 21781 e 10231del 2026 (cfr. anche nelle rispettive motivazioni in motivazione) –un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.(nella specie lamentata in tutti i motivi) può porsi, rispettivamente, soloallorché la parte ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto abase della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio aldi fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. nn.25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. 35782, 16303,11299 e 28385 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza cheegli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forzadi convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandoleNumero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass.,SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento dellaprova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). In tema diprova, del resto, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare leprove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenzaall'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludereanche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosiritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciarespecificamente che la controversia può essere decisa senza necessità diulteriori acquisizioni (cfr. Cass. n. 16499 del 2009; Cass. n. 13485 del 2014;Cass. n. 21781 del 2026). In definitiva, affinché sia rispettata la prescrizionedesumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esitodell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e ditutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguataall'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti asuffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 24434 del 2016 e Cass. n.21781 del 2026);iv) di dimenticare che il giudizio di legittimità non può esseresurrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado dimerito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisioneimpugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne lasostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381Numero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn.1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118,19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del2025; Cass. nn. 6512, 9531, 12191 e 21781 del 2026). Invero, comepuntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. nn. 8671,20895, 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. nn. 6512, 9531, 12191 e21781 del 2026, «Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividereo non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisioneimpugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto postia fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazionedelle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008),anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempresoggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n.12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132,n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamenteconto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardofornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più sesia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il lororagionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione delprovvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nelcaso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del2017, in motiv.)».2.5. A tanto deve aggiungersi che la censura, rinvenibile nel primo motivodi ricorso, di tardività della produzione documentale utilizzata anche dallacorte di appello, perché asseritamente effettuata dagli originari attori dopo lascadenza del termine perentorio di cui all’art. 183, sesto comma, n. 2, cod.proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla riformaapportatagli dal d.lgs. nm. 149 del 2022), si rivela inammissibile, – anche avolersi sottacere che dalla motivazione della sentenza impugnatanemmeno si evince che la decisione sia stata fondata sui documenti inNumero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026discorso – non risultando dalla sentenza predetta la proposizione, in sede digravame, di un’analoga censura. In parte qua, dunque, ci si trova al cospettodi una questione nuova, sicché, oggi, per giustificarne l’inammissibilità, bastaricordare che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr., anche nellerispettive motivazioni, Cass. n. 25909 del 2021; Cass. nn. 5131 e 9434 del2023; Cass. n. 5426 del 2024; Cass. n. 22103 del 2026), qualora con il ricorsoper cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non soloallegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma ancheindicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtùdel principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazionedevono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già compresenel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per laprima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi dicontestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass.nn. 32804 e 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n.23675 del 2013). In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere di riportare, apena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini dellaquestione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass.n. 12025 del 2000): onere, nella specie, rimasto inadempiuto. Né puòipotizzarsi, ragionevolmente, che si sia in presenza di un vizio processuale suquestione fondante (cfr. Cass., SU, n. 24172 del 2025).2.6. Con specifico riguardo al secondo motivo, poi, nella misura in cui siè contestata la nullità, ritenuta dalla corte territoriale, dei contratti intercorsitra le parti perché stipulati in Italia (circostanza fattuale, come si è giàspiegato, concretamente accertata dalla medesima corte con valutazioneormai definitiva, stante la già motivata inammissibilità della corrispondentecensura svolta sul punto in questa sede) da una banca extracomunitariasprovvista delle autorizzazioni prescritte (artt. 28 TUIF e 16 TUB) perl’esercizio dell’attività bancaria sul territorio nazionale, deve qui opinarsi,ragionevolmente, che non ogni violazione di regole autorizzatorie produceNumero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026automaticamente nullità, occorrendo verificare se la disposizione violataincida sulla validità del negozio o solo sul comportamento dell’intermediario.Tuttavia, quando – come nella specie – la violazione consistenell’esercizio in Italia di attività bancaria o finanziaria riservata da parte disoggetto extracomunitario privo di autorizzazione, la nullità deveargomentarsi non già come sanzione automatica, bensì come conseguenzadel contrasto del programma negoziale con una norma imperativa chedelimita l’accesso stesso al mercato regolato.Del resto, come si legge, affatto condivisibilmente, nella motivazione diCass. n. 4760 del 2018 (cfr. pag. 9), «sebbene, […], alla stregua dellemodificazioni introdotte dal d.lgs. n. 385 del 1993, e prima ancora di quelleapportate alla disciplina previgente in attuazione delle norme comunitarie(che avevano indotto, tra l'altro, ad escludere il carattere discrezionaledell'autorizzazione all'esercizio del credito), l'attività bancaria non possa piùesser qualificata come una «pubblica funzione che persegue fini d'interessegenerale», configurandosi piuttosto come una manifestazione della libertàd'iniziativa economica privata, deve ritenersi ancora valida l'affermazione diquesta Corte, secondo cui «il principio della libertà professionale, cui pure èinformato l'esercizio dell'attività bancaria, incontra limiti, che sonorappresentati da un controllo preventivo, che lo Stato esercita nel momentocostitutivo dell'impresa (art. 2084 cod. civ.), e da quello di caratterepermanente, che lo Stato esercita nello svolgimento della gestionedell'impresa (art. 2085 cod. civ.)» (cfr. Cass., Sez. Un., 13/03/ 1965, n. 425).Tali limitazioni si concretizzano nella sottoposizione al predetto sistema dicontrolli, in funzione della quale la legge prevede l'iscrizione in un appositoalbo dei soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività bancaria, riservandoagli stessi l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio tra il pubblico, ecomminando sanzioni penali per lo svolgimento non autorizzato dellemedesime attività (artt. 130 e 131 del d.lgs. n. 385 del 1993)».In un siffatto contesto, dunque, caratterizzato dal necessarioassoggettamento di uno dei contraenti ad un complesso ordinamentosettoriale, preordinato alla tutela d'interessi che trascendono la sferaNumero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026individuale, riesce davvero difficile sostenere che l'autorizzazione all'eserciziodell'attività bancaria costituirebbe un elemento estrinseco alla struttura delcontratto, in quanto attinente esclusivamente alla liceità dell'impresa, il cuidifetto non potrebbe quindi tradursi nell'invalidità del negozio, macomporterebbe soltanto l'assoggettamento alle sanzioni previste dalla legge(cfr. la già citata Cass. n. 4760 del 2018, pag. 9-10 della motivazione).In senso sostanzialmente analogo, poi, Cass. n. 12838 del 2025 harimarcato (cfr. pag. 11-12 della motivazione) che «l’evoluzionegiurisprudenziale ha condotto a individuare le norme imperative la cuiviolazione determina la nullità del contratto non solo in quelle che siriferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineatodalle parti, ma anche in quelle che riguardano elementi estranei al contenutoo alla struttura del negozio. È stato, a tal fine, evidenziato che il contrattoconcluso in violazione di norme che, in assoluto, oppure in presenza o indifetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente oindirettamente, ne vietano la stipulazione di un contratto non può checonsiderarsi nullo per violazione di norme imperative (cfr. Cass., Sez. Un., 19dicembre 2007, n. 26724). Si è osservato che «pur nel polimorfismo checaratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento accomunante nellaevoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare talenozione – e quella di norma imperativa – come strumento di reazionedell’ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive divalori giuridici fondamentali», imponendo, conseguentemente, di verificareche la norma violata abbia un contenuto sufficientemente specifico, preciso eindividuato e di esaminare la natura dell’interesse che la norma violataintende tutelare e, in particolare, la sua idoneità a costituire un preminenteinteresse generale della collettività (cfr. Cass., Sez. Un., 15 marzo 2022, n.8472).È stato precisato, d'altronde, che l'area delle norme inderogabili, la cuiviolazione può determinare la nullità ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod.civ., è più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento alsolo contenuto del contratto, comprendendo anche le norme che, in assoluto,Numero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive osoggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa delcontratto: come accade per i contratti conclusi in assenza di una particolareautorizzazione richiesta dalla legge, o in mancanza dell'iscrizione di uno deicontraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la lorolegittimazione a stipulare quel genere di contratto.Si è osservato, infatti, che qualora il legislatore vieti, in determinatecircostanze, di stipulare il contratto, e nondimeno il contratto venga stipulato,è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa, e nonpuò quindi dubitarsi che ne discenda la nullità dell'atto, per ragioni ancor piùradicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa delcontenuto dell'atto medesimo (cfr. Cass., SU, nn. 26724 e 26725 del 2007).La rilevanza degl'interessi pubblici sottesi alla riserva dell'attivitàbancaria alle imprese autorizzate consente di escludere non solo laconfigurabilità del vizio come nullità relativa o di protezione, ma anche lafondatezza della obiezione secondo cui i predetti interessi risulterebberoadeguatamente tutelati dalle sanzioni penali previste dal d.lgs. n. 385 del1993, la cui comminatoria, in assenza di disposizioni specificamenteriguardanti la sorte dei contratti stipulati in difetto di autorizzazione, nonpotrebbe ritenersi sufficiente a giustificarne la dichiarazione di nullità: è statoprecisato, infatti, che, ove una norma si limiti a comminare una sanzionepenale o amministrativa per la violazione del divieto di stipulazione di uncontratto, senza nulla disporre in ordine alla validità dello stesso, non può inlinea di principio escludersene l'invalidità, ma occorre verificare caso per casose le norme che prevedono la sanzione siano dirette alla tutela di un interessepubblico e generale (cfr. Cass. n. 3272 del 2001; Cass. n. 6601 del 1982).La predetta indagine consente nella specie di concludere per la naturanon meramente individuale e privata degli interessi tutelati dal divieto, la cuiprotezione non può restare affidata esclusivamente alle sanzioni previste dalTesto unico bancario, tutto sommato modeste, in relazione anche alla naturaed alle dimensioni economiche dei soggetti operanti nel settore.Numero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026In quanto incidente su un elemento strutturale del contratto, esegnatamente su un requisito soggettivo, il vizio in esame si distingue, infine,dalla violazione di norme imperative riguardanti il comportamento deicontraenti, che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità,non determina la nullità del contratto, potendo al più costituire fonte diresponsabilità precontrattuale o contrattuale, e quindi dar luogorispettivamente al risarcimento del danno o alla risoluzione del contratto (cfr.Cass. n. 8462 del 2014; Cass. n. 25222 del 2010; Cass., SU, 19/12/2007,nn. 26724 e 26725 del 2007).Non merita censura, dunque, la sentenza impugnata, nella parte in cuiha confermato la nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ., deicontratti di cui si discute, in quanto stipulati con un soggettoprofessionalmente dedito all'attività di raccolta del risparmio tra il pubblicoed all'esercizio del credito, ma privo dell'autorizzazione prescritta dall'art. 16del d.lgs. n. 385 del 1993 e dall’art. 28 del T.u.i.f.2.7. Da ultimo ed in ogni caso, va considerato che la corte d’appello haritenuto, altresì, non provata in concreto la genesi del credito azionato daIBS/BAC.Tale ratio decidendi, evidentemente, risulta autonoma rispetto alla nullitàdei contratti pure ritenuta dalla medesima corte. Quest’ultima, infatti, hachiaramente rimarcato che, pure ove si fosse ipotizzata la validità dei rapportiintercorsi tra le parti, la banca avrebbe dovuto provare comunque il creditosecondo le regole ordinarie, aggiungendo, poi, però, che «nessuna prova alriguardo è stata fornita dalla banca, che si è limitata a riferire che il saldonegativo del conto corrente è stato generato dalla compravendita di titoli. Etale latitanza probatoria emerge anche dal provvedimento del GIP delTribunale di Frosinone in data 8/10/12 in cui si legge che “ciò che destaparticolare attenzione è la singolare omissione da parte di IBS nel suo ricorsoper decreto ingiuntivo della indicazione dell’estratto conto afferente il contotitoli sul quale venivano indicati i titoli acquistati dai correntisti […]”».L’inammissibilità, per le ragioni già esposte, del terzo motivo dell’odiernoricorso, rende applicabile, dunque, il principio secondo cui, ove laNumero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità diragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente elogicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessao inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto diinteresse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitival'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun casol'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, anche nellerispettive motivazioni, Cass. n. 19277 del 2025; Cass. n. 5102 del 2024;Cass. n. 4067 del 2024; Cass. n. 26801 del 2023; Cass. n. 4355 del 2023;Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. n. 18641 del2017; Cass. n. 15350 del 2017).3. In definitiva, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere respinto, restando a suo carico lespese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi partecontroricorrente, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità alriguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass.,S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processualiper il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento». P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. e la condanna al pagamento delle spese diquesto giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi partecontroricorrente, liquidate in complessivi € 18.000,00 per compensi, oltre alleNumero registro generale 14861/2022Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 26054/2026Data pubblicazione 01/10/2026spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, edagli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesimaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il suo ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 29 settembre 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti