CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 03584/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, riguardante la valutazione della prova e il giudizio di penale responsabilità per condotte di spaccio, è manifestamente infondato, in quanto la Corte si è fatta carico di fornire una rigorosa motivazione in ordine alla valenza attribuibile alle conversazioni intercettate, ritenute tutte conducenti nel senso di attestare cessioni di stupefacenti, circostanza desumibile anche da dichiarazioni di taluni acquirenti; Ritenuto che il secondo motivo è volto ad un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte di quanto ritenuto dalla Corte in ordine alla pena e alle attenuanti generiche, escluse in ragione dell'assenza di elementi specificamente valutabili a tal fine, nonché in ordine ai benefici, negati in ragione della motivatamente negativa prognosi circa la futura astensione del ricorrente dalla commissione di analoghi reati; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent