Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2000
ECLI:EU:T:2000:198
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62000B0169 - IT
Avis juridique important
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62000B0169
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 20 luglio 2000. - Esedra SPRL contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara comunitaria - Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Urgenza - Insussistenza. - [OSCURATO:PERSONA]169/00 R.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-02951
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Danno patrimoniale
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Danno non patrimoniale
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
[OSCURATO:PERSONA]
1 Un danno di ordine pecuniario non può essere considerato, in linea di principio, come irreparabile né difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria e rappresenta, pertanto, una perdita economica che potrebbe essere sanata avvalendosi dei mezzi di impugnazione previsti dal Trattato, in particolare dall'art. 235 CE.
(v. punti 44, 47)
2 La decisione di non aggiudicare un appalto pubblico non ha necessariamente l'effetto di provocare un danno irreparabile alla reputazione ed alla credibilità dei soggetti partecipanti la cui offerta non sia stata accolta. Infatti, la partecipazione ad una gara di appalto pubblica, per sua natura altamente competitiva, comporta inevitabilmente rischi per tutti i partecipanti e l'eliminazione di un offerente in forza delle norme della gara non presenta, di per sé, alcun carattere pregiudizievole.
(v. punto 48)