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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 34850/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.nn.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 25/11/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Biella in data 8/6/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2.

L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 605 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. e l'illogicità della motivazione.

Osserva, in particolare, la difesa che la Corte territoriale ha disatteso il motivo di appello con il quale si chiedeva ritenersi l'ipotesi lieve di cui all'art. 648 cod. pen., affermando che il valore dei beni ricettati ammonta ad euro duemila cinquecento, non considerando che la Guccio aveva venduto solo una catenina e due medagliette. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto. 1.1 Osserva, invero, il Collegio che la Corte territoriale è incorsa in un travisamento del dato probatorio, laddove - per negare la ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità della ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. - ha affermato che il valore dei beni ricettati è pari a circa duemilacinquecento euro.

In proposito, deve esser premesso che il travisamento probatorio - consistente nel caso oggetto di scrutinio nell'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo significante (c.d. travisamento delle risultanze probatorie) -, per potere avere rilevanza, presuppone che il dato probatorio travisato abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.

In altri termini, in tanto il travisamento del significante può integrare il vizio motivazionale, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato dalla sentenza di merito e nell'apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, di modo che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito.

Quanto al termine di comparazione alla stregua del quale il giudice di legittimità deve operare lo scrutinio circa la decisività del dato travisato, esso deve essere individuato nel testo della motivazione della decisione impugnata: è, dunque, esclusivamente alla luce dell'apparato argomentativo del giudice di merito che il peso della prova travisata va misurato, rilevando la sua incidenza sulla base conoscitiva della decisione alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Orbene, nel caso oggetto di scrutinio, è agevole riscontrare una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova (risultanze della querela e del verbale di sequestro) e quelli che i giudici di merito ne hanno tratto, posto che, con riferimento ai beni ricettati, è emerso che si trattava di «3 o 4 oggetti d'oro» (così testualmente la sentenza di primo grado a pagina 4), poi sequestrati, rientranti nel maggior numero di preziosi sottratti dal minore all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], il cui valore complessivamente ammontava a circa duemilacinquecento euro.

Del resto, lo stesso capo di imputazione fa esclusivo riferimento ad «alcuni piccoli oggetti d'oro, indicati nel spv di sequestro in atti» ed alla circostanza per cui gli oggetti in sequestro sono solo una parte di quelli complessivamente sottratti alla persona offesa.

Il travisamento delle risultanze probatorie, inoltre, è decisivo in relazione al tema della ricorrenza della ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, comma quarto, cod. pen., che formava oggetto del terzo motivo di appello, peraltro, redatto in maniera sufficientemente specifica, atteso che rinvia per relationem agli elementi di speciale tenuità del fatto esplicitati nel motivo precedente.

2. L'accoglimento del motivo di ricorso comporta l'utile decorso del termine di prescrizione del delitto contestato alla ricorrente, con la conseguente sua estinzione.

In particolare, risalendo i fatti al 18 ottobre 2012 e tenuto conto della sospensione dal 5 febbraio 2019 al 28 maggio 2019 per il rinvio disposto su richiesta del difensore del coimputato - che si estende anche alla odierna ricorrente, che non si oppose - il termine è spirato, ai sensi degli artt. 157, primo comma e 161, secondo comma, cod. pen., in data 10 febbraio 2023.

La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.nn.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 25/11/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Biella in data 8/6/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 605 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. e l'illogicità della motivazione. Osserva, in particolare, la difesa che la Corte territoriale ha disatteso il motivo di appello con il quale si chiedeva ritenersi l'ipotesi lieve di cui all'art. 648 cod. pen., affermando che il valore dei beni ricettati ammonta ad euro duemila cinquecento, non considerando che la Guccio aveva venduto solo una catenina e due medagliette. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto. 1.1 Osserva, invero, il Collegio che la Corte territoriale è incorsa in un travisamento del dato probatorio, laddove - per negare la ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità della ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. - ha affermato che il valore dei beni ricettati è pari a circa duemilacinquecento euro. In proposito, deve esser premesso che il travisamento probatorio - consistente nel caso oggetto di scrutinio nell'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo significante (c.d. travisamento delle risultanze probatorie) -, per potere avere rilevanza, presuppone che il dato probatorio travisato abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica. In altri termini, in tanto il travisamento del significante può integrare il vizio motivazionale, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato dalla sentenza di merito e nell'apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, di modo che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito. Quanto al termine di comparazione alla stregua del quale il giudice di legittimità deve operare lo scrutinio circa la decisività del dato travisato, esso deve essere individuato nel testo della motivazione della decisione impugnata: è, dunque, esclusivamente alla luce dell'apparato argomentativo del giudice di merito che il peso della prova travisata va misurato, rilevando la sua incidenza sulla base conoscitiva della decisione alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia impugnata. Orbene, nel caso oggetto di scrutinio, è agevole riscontrare una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova (risultanze della querela e del verbale di sequestro) e quelli che i giudici di merito ne hanno tratto, posto che, con riferimento ai beni ricettati, è emerso che si trattava di «3 o 4 oggetti d'oro» (così testualmente la sentenza di primo grado a pagina 4), poi sequestrati, rientranti nel maggior numero di preziosi sottratti dal minore all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], il cui valore complessivamente ammontava a circa duemilacinquecento euro. Del resto, lo stesso capo di imputazione fa esclusivo riferimento ad «alcuni piccoli oggetti d'oro, indicati nel spv di sequestro in atti» ed alla circostanza per cui gli oggetti in sequestro sono solo una parte di quelli complessivamente sottratti alla persona offesa. Il travisamento delle risultanze probatorie, inoltre, è decisivo in relazione al tema della ricorrenza della ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, comma quarto, cod. pen., che formava oggetto del terzo motivo di appello, peraltro, redatto in maniera sufficientemente specifica, atteso che rinvia per relationem agli elementi di speciale tenuità del fatto esplicitati nel motivo precedente. 2. L'accoglimento del motivo di ricorso comporta l'utile decorso del termine di prescrizione del delitto contestato alla ricorrente, con la conseguente sua estinzione. In particolare, risalendo i fatti al 18 ottobre 2012 e tenuto conto della sospensione dal 5 febbraio 2019 al 28 maggio 2019 per il rinvio disposto su richiesta del difensore del coimputato - che si estende anche alla odierna ricorrente, che non si oppose - il termine è spirato, ai sensi degli artt. 157, primo comma e 161, secondo comma, cod. pen., in data 10 febbraio 2023. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così dec
Sentenza Cassazione n. 34850/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris