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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 32021/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Novara ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - ristretto in regime differenziato, ai sensi dell'art. 41 bis O.P. - avverso la mancata ottemperanza ai provvedimenti del MdS di Novara n. 2224/2015 e del MdS di Sassari del 24/4/2018, che avevano concesso al detenuto la possibilità di scambio di generi alimentari all'interno dello stesso gruppo di socialità.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge con riferimento agli artt. 35 bis, commi 5 e 7, O.P. e 236 cod. proc. pen.

Si duole il ricorrente che il Magistrato di sorveglianza abbia invocato la discrezionalità lasciata alla direzione carceraria onde limitare la possibilità di scambio di oggetti tra detenuti dello stesso gruppo di socialità, laddove vi sia la necessità in concreto di garantire la sicurezza dei cittadini.

Osserva questa Corte che il ricorso è privo di interesse alla decisione, in quanto tende ad ottenere un risultato in termini astratti e privi di effetti favorevoli per il ricorrente.

Invero, Attanasio non è più ristretto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara, sicché perde di attualità il provvedimento reiettivo emesso dal Magistrato di sorveglianza di Novara.

Quanto all'ottemperanza al provvedimento autorizzativo del Magistrato di sorveglianza di Sassari, la questione è stata rimessa alla sede competente.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Novara ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - ristretto in regime differenziato, ai sensi dell'art. 41 bis O.P. - avverso la mancata ottemperanza ai provvedimenti del MdS di Novara n. 2224/2015 e del MdS di Sassari del 24/4/2018, che avevano concesso al detenuto la possibilità di scambio di generi alimentari all'interno dello stesso gruppo di socialità. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge con riferimento agli artt. 35 bis, commi 5 e 7, O.P. e 236 cod. proc. pen. Si duole il ricorrente che il Magistrato di sorveglianza abbia invocato la discrezionalità lasciata alla direzione carceraria onde limitare la possibilità di scambio di oggetti tra detenuti dello stesso gruppo di socialità, laddove vi sia la necessità in concreto di garantire la sicurezza dei cittadini. Osserva questa Corte che il ricorso è privo di interesse alla decisione, in quanto tende ad ottenere un risultato in termini astratti e privi di effetti favorevoli per il ricorrente. Invero, Attanasio non è più ristretto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara, sicché perde di attualità il provvedimento reiettivo emesso dal Magistrato di sorveglianza di Novara. Quanto all'ottemperanza al provvedimento autorizzativo del Magistrato di sorveglianza di Sassari, la questione è stata rimessa alla sede competente. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32021/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris