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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 6 luglio 2023

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:551
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0285_INF

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 luglio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑285/22 P) ( 1 ) «Impugnazione – Ricorso di annullamento – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dall’altra – Decisione (UE) 2021/689 – Cittadino del [OSCURATO:PERSONA] avente interessi familiari e patrimoniali nell’Unione – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire – Presupposti – Interesse ad agire»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale – Motivo di ordine pubblico – Sussistenza di un interesse ad agire del ricorrente – Esame d’ufficio (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 46‑48, 55)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 46‑48, 55)

3. Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Cittadinanza di uno Stato membro – Recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea e dall’Euratom – Conseguenze – Perdita dello status di cittadino dell’Unione – Perdita del diritto di circolare liberamente nell’Unione (Artt. 9 e 50, § 1, TUE; art. 20, § 1, TFUE) (v. punti 50‑54) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 257 del 4.7.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0285_INF Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 luglio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑285/22 P) ( 1 ) «Impugnazione – Ricorso di annullamento – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dall’altra – Decisione (UE) 2021/689 – Cittadino del [OSCURATO:PERSONA] avente interessi familiari e patrimoniali nell’Unione – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire – Presupposti – Interesse ad agire» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale – Motivo di ordine pubblico – Sussistenza di un interesse ad agire del ricorrente – Esame d’ufficio (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 46‑48, 55) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 46‑48, 55) 3. Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Cittadinanza di uno Stato membro – Recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea e dall’Euratom – Conseguenze – Perdita dello status di cittadino dell’Unione – Perdita del diritto di circolare liberamente nell’Unione (Artt. 9 e 50, § 1, TUE; art. 20, § 1, TFUE) (v. punti 50‑54) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 257 del 4.7.2022 .
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