CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11467/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] con avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quest’ultimasedente in Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore;- intimati –Avverso la sentenza n. 6622/22 resa dalla Corte d’appello di Roma edepositata in data 21 ottobre 2022, indicata come notificata il 5 dicembre2022.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 3 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] esponeva in primo grado adendo il Tribunale di Romache, ospite dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (Hotel), nel chiudere le persianeesterne della camera veniva travolta da un termosifone in ghisaappoggiato alla ringhiera ed alla persiana (affrancato alla ringhiera tramiteNumero registro generale 2025/2023Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11467/2026Data pubblicazione 28/04/2026un filo di ferro) riportando gravi lesioni. Ella deduceva la responsabilitàdell'[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. e lamentava di averpatito danni in conseguenza del sinistro. L’Hotel eccepiva la negligenzadella [OSCURATO:PERSONA] e comunque chiamava in causa la [OSCURATO:PERSONA].ni al fine diessere garantita e manlevata da questa in forza di polizza assicurativa.La terza chiamata si costituiva facendo proprie le difese della convenuta,ma eccependo in via preliminare l’inoperatività della polizza.Il Tribunale adìto in primo grado, osservato che l'attrice avrebbe dovutoprovare la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno-evento,mentre il custode convenuto avrebbe avuto l'onere di dimostrare che ilfatto lesivo si era verificato per una causa estranea alla sua sferasoggettiva, imprevedibile ed eccezionale, tra cui le condotte di terzi o dellostesso danneggiato, riteneva pacificamente ammesso dallo stessoconvenuto il verificarsi del sinistro e la provenienza del danno dalla cosa(ossia termosifone di ghisa che si trovava sul balcone della stanzad'albergo utilizzata) e reputava che la presenza di un termosifone di ghisasul balcone di una stanza d'albergo, agganciato alla ringhiera con unsemplice fil di ferro, appariva costituire un fattore di sicuro pericolo per gliutenti della struttura stessa. A fronte di ciò, la semplice deduzione che lacondotta della danneggiata - la quale avrebbe "sganciato" il termosifonedalla ringhiera di metallo alla quale era ancorato con un fil di ferro - nonassolveva l’onere probatorio del custode, non risultando provato che fossestata la [OSCURATO:PERSONA] a staccare il termosifone dalla ringhiera, poiché ledichiarazioni di un teste che avrebbe verificato l’ancoraggio deltermosifone al momento dell’accesso della stessa erano contraddittorie ele tracce di sporco sulla persiana smentivano che lo stesso fosse posto adistanza di vari centimetri dalla finestra.Procedeva, quindi, il Tribunale alla quantificazione del danno patrimoniale,liquidato, previa devalutazione al giugno 2012, in € 18.852,14, cuisommava l'importo dovuto per spese mediche.Numero registro generale 2025/2023Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11467/2026Data pubblicazione 28/04/2026Per quanto atteneva alla domanda di garanzia svolta nei confronti dellaSara Ass.ni, osservava il Tribunale che l'eccezione di inoperatività dellapolizza assicurativa – costituente in realtà mera difesa - era fondata,il rischio assicurativo al solo caso in cui responsabile fosse stato proprio undipendente dell’Hotel, e considerato il fatto che viceversa colui che avevaproceduto all’ancoraggio del termosifone poi caduto, tale Moretti, non eradipendente dell'Hotel, come pacificamente ammesso dallo stesso in sededi escussione testimoniale.L’Hotel interponeva appello.Per quanto ancora interessa, con il primo motivo l’appellante deducevaquanto segue: vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. dellasentenza impugnata, con riferimento alla spiegata eccezione di nullitàdella clausola vessatoria di cui all’art. 16, lett. C, della polizza assicurativa.Detta clausola, oltre a non essere stata specificamente approvata periscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., non prevede (…) l’eccezione diinoperatività sollevata da [OSCURATO:PERSONA].ni spa… .La Corte capitolina, scrutinando tale motivo, ha osservato quanto segue: Va premesso che, in linea generale, nell’ambito del contratto diassicurazione, sono da considerare limitative della responsabilità, per glieffetti dell’art. 1341 c.c., le clausole che circoscrivono le conseguenzedella colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito,mentre, al contrario, attengono all’oggetto del contratto quelle checoncernono il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque,specificano il rischio garantito. Ne consegue che l’art. 16, lett. C, delcontratto di assicurazione inter partes, in base al quale “l’assicurazioneR.C.T. non comprende i danni provocati da soggetti diversi dai prestatoridi lavoro o da lavoratori parasubordinati dipendenti dell’assicurato dellacui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività”, non siconfigura come una clausola vessatoria. Difatti, siccome non determinaNumero registro generale 2025/2023Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11467/2026Data pubblicazione 28/04/2026alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dalcontratto di assicurazione, ma, anzi, specifica l’oggetto del contrattostesso dando modo di pattuire le modalità e la forma con cui l’assicuratoreè tenuto a garantire e manlevare l’assicurato del danno prodotto a terzi, laclausola de qua non rientra tra quelle limitatrici della responsabilitàdell’assicuratore e, di conseguenza, non richiede, per la sua efficacia, laspecifica approvazione per iscritto del contraente per adesione nonessendo appunto clausola vessatoria, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c.(cfr. recente decisum della Suprema Corte “deve escludersi che sianosoggette all’obbligo della specifica approvazione preventiva per iscritto leclausole che si limitano a prevedere, in luogo del risarcimento perequivalente, l’obbligo, per l’assicuratore, di provvedere alla riparazione informa specifica, la quale costituisce una forma di risarcimento o diindennizzo che consente al danneggiato di ottenere il ristoro delpregiudizio subìto mediante la diretta rimozione delle conseguenzedannose e la restitutio in integrum del medesimo bene che costituiva ilpunto di riferimento oggettivo dell’interesse leso.” (Cass. civ., n.23415/22). Ne discende che, in riforma della sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA] va condannata a tenere indenne e manlevare l’assicurato HotelCasarola di quanto questi è stato condannato a pagare in favore diMuscarello [OSCURATO:PERSONA] sia a titolo risarcitorio, sia per le spese processuali delprimo grado .Sulla base di tale motivazione, dopo avere disatteso gli altri motivi diappello (il secondo afferente al rapporto di garanzia e gli altri laresponsabilità dell’appellante), la corte capitolina, in parziale riforma dellasentenza di primo grado, ha accolto la domanda di manleva verso lasocietà assicuratrice che dichiarava tenuta a tenere indenne l’assicurataappellante delle conseguenze della soccombenza verso la Muscarino egravava delle spese del giudizio di appello.Numero registro generale 2025/2023Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11467/2026Data pubblicazione 28/04/2026Contro la sentenza ricorre la [OSCURATO:PERSONA] in cassazione affidandosi adue motivi, mentre le altre parti sono rimaste intimate nonostante laregolarità delle notifiche.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo mezzo si denuncia “nullità della sentenza ex art.360 n.4c.p.c., con riferimento all’art.156 c.p.c. comma 2 c.p.c.”.Con tale mezzo la parte ricorrente denuncia la contraddittorietà dellasentenza impugnata, là dove la stessa, dopo aver ritenuto la nonvessatorietà della clausola di cui all’art. 16, lett. C e di seguitol’inammissibilità del mezzo di gravame con cui era dedotta l’erroneavalutazione delle prove orali in rapporto all’operatività della polizza, hanonostante la prima affermazione riformato la sentenza di primo gradoaffermando la fondatezza della domanda di manleva.Il motivo è fondato.1.1. Il motivo, ancorché dedotto assumendo con insistenza che si sarebbecontrasto fra motivazione e dispositivo, in realtà denuncia a monte che visarebbe un contrasto interno alla stessa motivazione, dato che la sentenzaimpugnata, dopo avere escluso la vessatorietà della clausola e affermatoche essa ineriva alla stessa delimitazione dell’oggetto della garanzia e,quindi, avere ritenuto che escludesse legittimamente la garanzia richiesta,in quanto legittimamente delimitante l’oggetto stesso della garanzia, ha,con manifesta irriducibile contraddizione affermato che la [OSCURATO:PERSONA].nidoveva rispondere, il che supponeva, invece, che la garanzia fossedovuta.Lo ha fatto con l’affermazione, tra l’altro in neretto, che esordisce con leparole Ne discende… . Affermazione che si è riportata sopra nei “fattidi causa”.Invero, una volta ritenuto fondato il motivo proposto dall’Hotel avverso lapronuncia di primo grado, là dove essa - come riportato sopra nella parte“in fatto” - aveva escluso l’operatività della polizza, considerando laNumero registro generale 2025/2023Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11467/2026Data pubblicazione 28/04/2026clausola vessatoria, e ritenuto al contrario che la clausola de qua nonfosse vessatoria e che dunque fosse esente dall’onere di specificasottoscrizione a pena di nullità, la sentenza, dopo avere confermato, sullabase delle prove testimoniali che il Moretti (che aveva sistemato iltermosifone nel balcone della stanza occupata dalla malcapitataMuscarello) non era dipendente dell’Hotel (come invece previsto dallapolizza per la relativa operatività), avrebbe dovuto coerentementeescludere la fondatezza della domanda di manleva (dopo avereulteriormente ritenuto inammissibile il secondo motivo di gravame, con cuisi tendeva ad una rivalutazione delle prove orali).Risulta di tutta evidenza che la motivazione è manifestamentecontraddittoria, dato che si compone di due affermazioni consecutive, laprima delle quali (quella sull’essere stata la clausola solo delimitativadell’oggetto della garanzia e non vessatoria, sì da doversi approvarespecificamente) – naturalmente se fondata - avrebbe dovuto giustificareuna seconda affermazione contraria a quella fatta (cioè la legittimitàdell’esclusione dell’operatività della garanzia).Tale vizio ridonda in una motivazione inesistente sotto la specie del"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili".Si ricordano, al riguardo, le statuizioni di Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054del 2014, secondo cui: La riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaNumero registro generale 2025/2023Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11467/2026Data pubblicazione 28/04/2026assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione. .La sentenza impugnata dev’essere, dunque, cassata con rinvio perché ilgiudice di rinvio renda una motivazione effettiva, cioè non viziata dacontrasto fra le affermazioni fondanti.2. Col secondo mezzo si deduce “omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art.360 n.5c.p.c., con particolare riferimento alla omessa considerazione dellatestimonianza del sig.[OSCURATO:PERSONA].”Il mezzo è volto a denunciare l’omesso esame delle richiamate risultanzetestimoniali da parte del giudice d’appello che, se valutate, avrebberocomportato il rigetto della domanda di manleva invece accolta in sede digravame.2.1. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del motivoin esame.3. Il ricorso è dunque fondato e, in accoglimento del suo primo motivo,assorbito il secondo, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvioal giudice d’appello che provvederà altresì alla liquidazione delle spese delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appellodi Roma che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazionedelle spese del presente giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, il 3 marzo 2026 nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteNumero registro generale 2025/2023Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11467/2026Data pubblicazione 28/04/2026([OSCURATO:PERSONA])