CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 35346/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art. 81, 624, 625 n.2 e 7 cod. pen. A motivo del ricorso deduce la mancanza di valida querela, in quanto le denunce di furto presentate dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], marito della proprietaria dell'auto rubata [OSCURATO:PERSONA], non contenevano alcuna espressione di volontà di punire i responsabili del delitto. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, rilevando che le persone offese avevano proposto atti espressamente qualificati come " denuncia - querela", sottoscrivendoli come " querelante", avevano manifestato una chiara intenzione punitiva desumibile non solo dalle indicazioni fornite, utili alla individuazione del responsabili, ma anche dalla espressa richiesta di " procedere per i reati ravvisabili" nel fatti denunciati, implicante la volontà di perseguire gli autori del delitto. Così decidendo i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini della validità di una querela non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati. Ove emergano situazioni di incertezza,le dichiarazioni della persona offesa vanno comunque interpretate alla luce del "favor querelae" (Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Rv. 251439 - 01; Sez. 5, n. 6333 del 18/10/2013, Rv. 258876 - 01; Sez. 2 - , n. 5193 del 05/12/2019 ; Rv. 277801 - 01; Sez. 5 -, n. 2665 del 12/10/2021, Rv. 282648 - 01; Sez. 4 - n. 10462 del 21/01/2025, Rv. 287759 - 01). Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 , del 13.6.2000), alla condanna dellia ricorrente al pagamento delle spese del procedimento - consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Consigliere estensore' DEPOSITATA Il Presidente