CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 48745/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.G. presso la Corte di appello di Campobasso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pompei avverso la sentenza in data 14/10/2022 del Tribunale di Campobasso visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Campobasso ha assolto, perché il fatto non sussiste, [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di favoreggiamento, consistente in dichiarazioni rese alla P.G., tali da aiutare [OSCURATO:PERSONA] ad eludere le investigazioni in ordine alla provenienza della sostanza stupefacente acquistata da Ruberto. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, deducendo violazione di legge in ordine alla configurabilità del delitto di favoreggiamento. Segnala che erroneamente il Tribunale aveva escluso il contestato delitto di favoreggiamento, in quanto le indagini erano ormai concluse e le dichiarazioni dell'imputato non avevano arrecato ostacolo allo svolgimento delle indagini, atteso che le stesse non erano idonee a provocare una negativa alterazione del contesto in cui le indagini si erano svolte. Ed invero su tali basi si è prospettato che fosse necessario un vulnus alle investigazioni, nel presupposto che il delitto di favoreggiamento sia reato di danno, mentre si tratta di delitto a forma libera che deve essere ravvisato in presenza di contegno che sia astrattamente capace di agevolare la posizione di chi si è reso responsabile di un illecito in relazione al quale siano in corso indagini, a prescindere dall'esistenza di ulteriori elementi Ci prova, essendo comunque logico procedere all'escussione del soggetto che risulti acquirente di sostanza stupefacente al fine di verificare se la condotta fosse stata più volte ripetuta e se l'indagato avesse costante disponibilità di droga. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il motivo è incentrato su un profilo di violazione di legge, correlato alla natura e all'esatto ambito di applicazione della fattispecie del favoreggiamento personale, di cui all'art. 378 cod. pen. 2.1. Nel caso di specie l'imputato era chiamato a rispondere di tale delitto in relazione a dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria in merito alla provenienza della sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso. Posto che in effetti il reato è configurabile anche nel caso di dichiarazioni fuorvianti rese alla polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 37160 del 07/07/2004, Boccuni, Rv. 229790) e che in particolare ricorre tale ipotesi di reato nel caso dell'acquirente di modiche quantità di stupefacenti che, sentito come persona informata sui fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. indicazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga (Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, Morea, Rv. 236371), deve in generale osservarsi che il delitto di favoreggiamento ha natura di reato di pericolo a forma libera, che presuppone una condotta idonea a recare un ausilio a taluno per eludere investigazioni o ricerche, ciò che si risolve nel frapporre un ostacolo idoneo ad alterare la base fattuale ricostruttiva di un determinato accadimento, a vantaggio di un determinato soggetto (in tal senso va inteso il principio desumibile da Sez. 6, n. 13143 del 01/03/2022, 0., Rv. 283109, e da Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, Paladino, Rv. 262799), dovendosi peraltro rilevare che ai fini dell'integrazione del reato deve prescindersi dalla verifica dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito (Sez. 6, n. 43548 del 15/05/2019, Alvaro, Rv. 277202; Sez. 6, n. 9415 del 16/02/2016, Sorrentino, Rv. 267276). 2.2. Orbene, a fronte di tali consolidati principi, la sentenza impugnata giunge ad un esito assolutorio sulla base del rilievo che le indagini erano concluse e che il fatto era desumibile da quanto osservato dalla Polizia giudiziaria. Ma in tal modo si finisce per attribuire alla fattispecie natura di reato di danno, implicante la verifica dell'esito concretamente favorevole della condotta favoreggiatrice, senza considerare che tale riscontro non è necessario e che per contro dichiarazioni volte a prospettare una diversa ricostruzione possono comunque alterare la base fattuale di riferimento, imponendosene la valutazione al fine di poter escludere fratture nel quadro complessivamente emergente dalle investigazioni. 3. Su tali basi, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, conseguendone il rinvio alla Corte di appello di Campobasso competente per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di appello a