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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09789/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 27 / 03/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 19635 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19635del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: NTNGNT 70B23 B950C ) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: VCCGLC 76P21 G702H ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), rappresen- tata da [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) società con unico socio, in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: ZNT MHL70A29 E625J ) P G [OSCURATO:PERSONA] – SO- CIETA’ [OSCURATO:PERSONA], in forma abbreviata [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA] . ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 46H30H501H) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] per Azioni ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 16 per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1217/2022, pubblicatain data 14 giugno 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso un proce- dimento di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; nella procedura esecutiva è intervenuta la creditrice Banca di Pisa e [OSCURATO:PERSONA]- perativo.

Il debitore esecutato ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo l’impignorabi- lità dei beni assoggettati ad espropriazione, ai sensi dell’art.170 c.p.c., in quanto costituiti in fondo patrimoniale, nonché ai sensi dell’art. 2911 c.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Pisa.

La Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre l’Antonini, sulla base di tremotivi.

Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. (ces- sionaria del credito azionato da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].)e [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria del credito azionato da Banca di Pisa e [OSCURATO:PERSONA]), rispettiva- mente rappresentate da [OSCURATO:SOCIETA]e da [OSCURATO:SOCIETA]..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. ha depositato memo- ria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 16

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedegli artt. 170 c.c., 167 c.c., 168 comma 2 c.c., 178 c.c., 179 lett. d) c.c. e 143 c.c.con relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

Il ricorrente deduce che igiudici di merito avrebbero erronea- mente ritenuto che il concetto di “bisogni della famiglia ” di cui all’art. 170 c.c. vada equiparato a quello di “benefici” e/o “utilità economiche” e/o “interessi” della stessa,invece che quale ine- renza diretta e immediata dell’obbligazione ai bisogni della fa- miglia e, comunque, non avrebbe considerato che, quando il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consen- tita, ai sensi dell’art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni co- stituiti in fondo patrimoniale, così valutando in modo non con- forme a diritto anche l’elemento soggettivo richiesto dalla di- sposizione richiamata.

Con il secondo motivo si denunzia « Violazione degli artt. 2697 c.c., 143 c.c., 170 c.c., 178 c.c. e 179 c.c., lett. d)con riferi- mento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Il ricorrente «lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. in rela- zione alla fattispecie di cui all’art. 170 c.p.c. che esclude dalla garanzia patrimoniale i beni conferiti infondo patrimoniale, ec- cetto che l’obbligazione sia stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia, con ciò – laddove il debito sia contratto nel contesto dell’attività imprenditoriale o professionale del de- bitore –onerando il creditore della prova che siano eccezional- mente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata». 1.1I primi due motivi del ricorso sono giuridicamente e logica- mente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente.

Essi sono infondati.

Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 16 1.2Si premette, in diritto, che, secondo i consolidati indirizzi di questa Corte(ai quali la decisione impugnata risulta senz’altro conformee che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare): - il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale va ri- cercato non già nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia(ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8991 del 05/06/2003, Rv. 563931 –01;Sez. 3, Sentenza n. 12998 del 31/05/2006, Rv. 589598 – 01 ; Sez. 5, Sentenza n. 15862 del 07/07/2009, Rv. 609006 – 01 ; Sez. 3, Sen- tenza n. 4011 del 19/02/2013, Rv. 625123 –01 ; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015, Rv. 634646 –01 ; Sez. 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016, Rv. 642962 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16176 del 19/06/2018 , Rv. 649433 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18110 del 31/08/2020, Rv. 658768 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 24836 del 18/08/2023, Rv. 668667 -01); - nella nozione di bisogni della famiglia vanno incluse an- che le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armo- nico sviluppo della famiglia ovvero al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei coniugi, e vanno invece escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratte- rizzate da interessi meramente speculativi (cd. nozione estesa o “ampia” dei bisogni della famiglia; ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 134 del 07/01/1984 , Rv. 432391 –01; Sez. 5, Sentenza n. 15862 del 07/07/2009 , Rv. 609006 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013, Rv. 625123 –01 ; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015, Rv. 634646 –01; Sez. 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016, Rv. 642962 – 01 ; Sez. 3, Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 16 Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021, Rv. 660523 – 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021, Rv. 662905 -01); - il debitore che contesti il diritto del creditore di agire ese- cutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell’atto dal quale deriva l’obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia (ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 15/03/2006, Rv. 588114 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 30/05/2007, Rv. 598116 – 01 ; Sez. 3, Sen- tenza n. 2970 del 07/02/2013, Rv. 625292 –01; Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013, Rv. 625123 –01; Sez. 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016, Rv. 642962 –01; Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016, Rv. 641645 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018 , Rv. 650445 – 01 ; Sez. 5, Ordinanza n. 10166 del 28/05/2020, Rv. 657724 – 01 ; lo conferma anche, espressamente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021, Rv. 660523 – 01 , sebbene richiamata dal ricorrentea sostegno dei propri contrari assunti; succes- sivamente, conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023, Rv. 669472 – 02 ; Sez. 3, Ordinanza n. 36312 del 28/12/2023, Rv. 669739 –01). 1.3Fermi tali generali principi di diritto, può effettivamente ri- levarsi che in alcune isolate decisioni, cui fa riferimento il ricor- rente, tali principi, con specifico riguardo ai debit i deriv anti dall’attività professionale o d’impresa di uno dei coniugi , pos- sono apparire essere stati declinati in modo non del tutto ar- monico con i precedenti. 1.3.1Sono, in particolare, richiamate dal ricorrente una ordi- nanza (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8201 del27/04/2020, non Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 16 massimata) con la quale è stata confermata la sentenza di me- rito che aveva escluso l’inerenza ai bisogni della famiglia di una obbligazione contratta per acquistare beni strumentali all’eser- cizio di un’impresa, affermandosi che «se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività profes- sionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art.170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patri- moniale», nonchéuna più recente ordinanza, di questa stessa Sezione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021, Rv. 660523 –01), in cui , in modo più articolato e argomentato, si afferma che «in relazione ai debiti assunti nell’esercizio dell’at- tività d’impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed imme- diata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostenta- mento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bi- sogni di questa derivassero dall’attività d’impresa dell’oppo- nente)». 1.3.2 Orbene, va, in primo luogo, osservato che il primo dei precedenti appena richiamati non pare affatto avere inteso mettere effettivamente in discussione iconsolidati indirizz i tra- dizionalisecondo i quali l’estraneità dell’obbligazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, onde anche in tal caso spetta al debitore l’onere di dimostrare che siffatte obbligazioni non siano state contratte per il soddi- sfacimento dei bisogni della famiglia, ma per esigenze mera- mente “voluttuarie” o “speculative”(cfr., in particolare, ad es . : Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015 , Rv.

Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 16 634646 –01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015 , Rv. 637586 –01, secondo la quale l ’ estraneità ai bisogni della famiglia non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa), fa- cendo anzi anche richiamo ai predett i indirizz i , senza del resto esporre alcun effettivo e concreto argomento diretto ametterne in dubbio e, tanto meno, a contrastarne il fondamento.

Neanche nel secondo precedenteviene, d’altra parte, messo in discussione il principio per cui l’onere di provare le condizioni di operatività del divieto di pignorabilità di cui all’art. 170 c.c. spetta al debitore, pur ammettendosi– in un’ottica che effetti- vamente potrebbe non appariredel tutto in linea con la conso- lidata declinazione del richiamato indirizzo tradizionale – che tale prova dovrebbe di regola ritenersi di per sé fornita con la sola dimostrazione chei debiti per cui si procede sono stati as- sunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale, salva la possibilità di una prova contraria, che dovrebbe però, in tal caso, fornire il creditore. 1.3.3Le disarmonie sembr erebbero , in realtà, già ricomposte nei successivi arresti delle medesime Sezioni che vi avevano dato luogo, essendo stato, più di recente,ripetutamente riba- dito l’indirizzo tradizionale, sia dalla Prima Sezione(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021, Rv. 662905 –01, in cui– richiamando i numerosi precedenti – si ribadisce che «la rispondenza o meno dell’atto ai bisogni della famiglia ri- chiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare, cosicché l’estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto –la fideiussione pre- stata in favore di una società –in sé e per sé considerata; nella specie la S.C. ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrono “in re ipsa” entrambi i presupposti: sia quello dell’estraneità ai Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 16 bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della cono- scenza di questa in capo al creditore, senza bisogno di provare altro che l’esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia an- drebbe considerata assolta per definizione » ) , sia da questa stessa Sezione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023, Rv. 669472 – 02 , in cui si afferma che « in tema di esecuzione forzata per espropriazione, l’azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l’estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l’impignorabilità dei beni stessi l’onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’im- presa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istrut- tori»). 1.3.4 In ogni caso, l’unica effettiva disarmonia che potrebbe essere ipotizzabile, in base ai precedenti richiamati dalla parte ricorrente, anche al di là del suo superamento in ottica diacro- nica, può dirsi riguardare esclusivamente la questione dell’as- settoin concreto degli oneri probatori in caso di debiti deriv anti dall’attività professionale o d’impresa di uno deiconiugi e, come si chiarirà in prosieguo, essa non può assumere alcun rilievo ai fini dell’esito del presente ricorso. 1.4I motivi del ricorso in esame contengono, in primo luogo, censure con le quali si contestano alcuni dei consolidati principi di diritto più sopra esposti e sui quali vi è assoluto consenso nella giurisprudenza di questa Corte: segnatamente, il criterio identificativo dei debiti sottratti all’esecuzione sui beni del Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 16 fondo, la nozione “ampia” dei bisogni della famiglia e l’assetto generale dell’onere della prova.

Per questi profili, le censure formulate dal ricorrente devono ritenersi senz’altro infondate, in diritto, dal momento che la Corte non ravvisa nel ricorso ragioni sufficienti ad indurre a ri- meditare tali principi, da ritenersi quindi idonei a regolare anche la fattispecie in esame.

Si tratta, in particolare, dei profili 1.1 e 1.2 del primo motivo di ricorso, con cui si contesta, in sostanza, la nozione “ampia” di bisogni della famiglia, che,secondo il ricorrente, confonderebbe “bisogno” e “interesse” e non potrebbe mai estendersi alle at- tività di impresa.

In proposito, non può dubitarsi che la corte d’appello abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto espressi nei prece- dentidi questa Corte che , come detto, il ricorso non offre ra- gioni idonee a rimeditare.

Per ogni altro profiloconnesso a tali questioni, il ricorso stesso si risolve nella contestazione di accertamenti di fatto operati dai giudici del merito, fondati sulla prudente valutazione delle prove e sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede, nonché in una sostanziale richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 1.5 Le questioni relative all ’elemento soggettivo di cui all’art.170 c.c.( in particolare esposte ne l profilo 1.4 del primo mo- tivo), devono, d’altra parte, ritenersi irrilevanti o, comunque, assorbite, dal momento che la corte d’appello ha, in radice, escluso il requisito oggettivo della non inerenza del debito ai bisogni della famiglia, il che è dirimente. 1.6Nel ricorso vengono formulate anche censure relative alla questione specificadell’onere della prova dell’inerenza ai biso- gni della famiglia dei debiti assunti nell’esercizio dell’attività Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 16 d’impresa o professionale(soprattutto nel profilo 1.3 del primo motivo enel secondo motivo), venendo, nella specie, in rilievo proprio obbligazioni derivanti da una fideiussione prestata per obbligazioni di una societàdi capitali di cui i coniugi erano soci.

È proprio con riguardo a tale questione che il ricorrente ri- chiama il precedente di questa Corte (e di questa stessa Se- zione) in cui si è affermato, in modo solo apparentemente di- sarmonico rispetto agli indirizzi tradizionali, che la prova dell’estraneità dell’obbligazione ai bisogni della famiglia do- vrebbe di regola ritenersi di per sé fornita conla sola dimostra- zione chei debiti per cui si procede sono stati assunti nell’eser- cizio dell’attività d’impresa o professionale, salva la possibilità di una prova contraria, che dovrebbe però, in tal caso, fornire il creditore.

Orbene,in proposito, è sufficiente osservare che, come già pre- cisato,lo specific o punto in ordine al quale potrebbe apparen- temente essersi profilata l’indicata disarmonia , che riguarda esclusivamente il concreto assetto dell’onere della provain re- lazione ai debiti contratti nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale, non può assumere concreto rilievo nella presente fattispecie.

Sotto questo profilo, infatti , d a una lettura complessiva della motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente che la corte d’appello ha ritenuto sussisterela prova in positivo del fatto che l’attività di impresa svolta dalle varie società della famiglia Antonini (nell’esercizio della quale è pacifico che la fi- deiussione era stata prestata,avendo ad oggetto le obbligazioni di una società “di famiglia”), di una delle quali entrambi i co- niugi erano anche dipendenti e che avevano diverse interes- senze tra loro, era finalizzata a produrre redditi destinati al sod- disfacimento dei bisogni della famiglia dello stesso debitore, in- tesi nel vistosenso ampio.

Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 16 Lo stesso richiamo della corte d’appello, nella parte finale della motivazione, all’indirizzo di legittimità sull’assetto dell’onere della prova, è da ritenersieffettuato ad abundantiam, in quanto è nella parte centrale della decisione che viene espressa l’effet- tiva ratio decidendi, individuabile nelle seguenti affermazioni: « … Antonini riceveva lo stipendio della sua attività di dipen- dente di [OSCURATO:PERSONA] su un conto corrente di MPS.

Egli, infatti, si era impegnato come fideiussore del mutuo e appare in alcuni atti come procuratore del padre, col quale condivide l’attività imprenditorialedi ristrutturazione e vendita di immo- bili.

Tale attività essendo connaturata all’oggetto sociale, non potrà mai intendersi come speculativa e quindi esclusa dai pre- supposti di opponibilità del fondo, ma come ordinaria, parallela all’altra, svolta da Antonini come dipendentee pertanto suscet- tibile di arrecare beneficio al patrimonio familiare… … »; « La fideiussione rilasciata dall’appellante a garanzia dell’adempi- mento di mutuo fondiario erogato in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di cui lo stesso è socio al 50% ed altresì amministra- tore (insieme al padre) non appare essere stata rilasciata per finalità estranee ai bisogni della famiglia (rilevanti ex art. 170 C.C.), posto che, a prescindere dalla redditività di detta parte- cipazione, risultano documentate operazioni intragruppo con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., partecipata dai genitori dell’appellante e datrice di lavoro di quest’ultimo e del rispettivo coniuge (se- gnatamente serie di finanziamenti concessi nel corso del tempo da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], come accertati nella relazione ex art. 172 L.F. del [OSCURATO:PERSONA] del con- cordato preventivo della seconda società), che lasciano inten- dere come la fideiussione sia stata rilasciata al fine di consentire l’operazione immobiliare dal cui sperato esito avrebbe tratto beneficio la s.r.l. di cui l’appellante e la moglie erano dipen- denti».

Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 16 In altri termini, la corte d’appello ha correttamente applicato la nozione “ampia” di bisogni familiari (che, come già chiarito, è contestata dal ricorrente, ma sulla base di argomenti non idonei ad indurre a rimeditare l’indirizzo consolidato di questa Corte, mai del resto messo in discussionedalla giurisprudenza di le- gittimità) e ha escluso l’impignorabilità del beni del fondo per- ché ha ritenuto sufficientementedimostrato che la fideiussione era stata prestatanell’esercizio dell’attività di impresa che l’An- tonini svolgeva nell’ambito delle società di famiglia e che ha accertato non essere finalizzata a conseguire intenti voluttuari o speculativi ma a soddisfare i bisogni economici della famiglia, intesi, appunto,in senso ampio.

Non è stata, dunque, fatta applicazione del criterio dell’onere della provae, tanto meno , in maniera dissonante dalla maggio- ritaria o dall’altra delle impostazioni sul punto individuate, per- ché l’inerenza ai bisogni familiari dell’obbligazione contratta nell’esercizio dell’attività di impresa è stata ritenuta dimostrata in positivo e in concreto.

Ed è appena il caso di osservare che si tratta, anche in questo caso, di un accertamento di fatto fondato sulla prudente valu- tazione delle prove e sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede.

La questione di diritto oggetto delle segnalate apparenti disar- monie, di conseguenza, non ha alcun rilievoai fini dell’esito del ricorso,la fondatezza delle cui censure va quindi esclusa a pre- scindereda esse. 2.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 2911 c.c. con riferimento all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Ilricorrente «lamenta la violazione dell’art. 2911 c.c. interpre- tato erroneamente nel senso che la norma consenta al creditore ipotecario di agire esecutivamente sui beni del fideiussore non Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 16 garantiti da ipoteca senza sottoporre a esecuzione anchei beni immobili ipotecati».

Il motivo è infondato.

L’art. 2911 c.c., dispone,al comma 1, che «il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del de- bitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno.

Non può parimenti, quando ha ipoteca, pi- gnorare altri immobili, se non sottopone a pignoramentoanche gli immobili gravati dall'ipoteca»e, al comma 2 , che « l a stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni».

Non è regolata, invece, l’ipotesi , ricorrente nel caso di specie, in cui il creditoreagisca nei confronti di un terzo soggetto, ga- rante del debitoreprincipale , i beni del quale siano gravati da ipoteca:non sono, cioè, posti espressi limiti alla possibilità di scelta del creditore dei beni da aggredire in via esecutiva, ne i casi in cui egli abbia la possibilitàdi agire su l patrimonio di due diversi soggetti, obbligati in solido, pur se egli vant i l’ipoteca sui beni di uno solo di detti soggetti.

La ratio della disposizione richiamata , come sottolineato dalla corte d’appello, sta, ineffetti, nella tutela de i creditori chirogra- faririspetto ai creditor i muniti di privilegio su determinati beni , in relazione al patrimonio del comune debitore: se il creditore privilegiatopotesse aggredire esecutivamente prima i beni non gravati dal privilegio,conservando la prelazione su quell i gra- vati,resterebbero dannegg iati i creditori chirografari del mede- simo debitore, i quali rischierebbero di non potersi soddisfare immediatamentee adeguatamente sui beni liberi da vincoli , do- vendo sugli stessi concorrere con il creditore ipotecario, al quale però resterebbe poi sempre la possibilità di aggredire successi- vamente, per la differenza, il bene ipotecato , a soddisfazione del proprio credito; in tal modo, i chirografari dovrebbero, so- stanzialmente,attendere l’escussione del bene ipotecato per la Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 16 predetta differenza e solo successivamente potrebbero soddi- sfarsisul residuo.

In altri termini, come è stato rilevato sia in dottrina che nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1033 del 17/01/2007, Rv. 594320 –01, in motivazione), la ra- tiodella disposizione di cui all’art. 2911 c.c. è quella di consen- tire, in sede esecutiva, la soddisfazione del maggiornumero di creditori; si tratta di una regola volta a disciplinare ilpotenziale conflitto tra diverse categorie di creditori, facendo in modo che la preferenza accordata dalla legge a quelli muniti di titoli di prelazione (ipoteca, pegno, privilegio su beni determinati)non arrivi al punto da consentire loro diesercitare l’azione esecutiva in modo da pregiudicare ingiustificatamente le legittimeaspet- tative di soddisfazione dei creditori chirografari.

Dunque, si tratta di una disposizione dettata per regolare il con- corso delle pretese dei vari creditori (chirografari e ipotecari) sul patrimonio del loro comune debitore, onde essa non è ap- plicabile nel caso di aggressione esecutiva(anche se per la sod- disfazione del medesimo credito)di distinti patrimoni di due di- versi soggetti, i cui creditori, ovviamente, non concorrono tra loro.

D’altra parte, questa Corte ha addirittura escluso l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 2911 c.c. nel caso di pegno co- stituito da un terzo (cfr., ancora, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1033 del 17/01/2007, Rv. 594320 – 01 ), affermando che «nell’ipotesi in cui il pegno è stato costituito da un terzo, il cre- ditore può espropriare, a suo piacere, la cosa data in pegno o un bene del debitore»e precisando che «a tale conclusione si perviene … … soprattutto perché, essendo distinte le persone del debitore e del concedente, manca ogni ragione di analogia con la situazione in cui il pegno sia costituito dal debitore su propri beni».

Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 15 di 16 A maggior ragione, tali considerazioni valgono nel caso in cui vi siano due obbligati in solido e la prelazione sussista esclusiva- mente su di un bene di uno di essi, essendodistinte, nel caso in cui sia promossa l’azione esecutiva contro il coobbligato i cui beni non sono soggetti alla prelazione,non solo le persone del debitore e quella del “concedente”, ma esistendo addirittura due diversi debitori.

In realtà,le esigenze di tutela dei creditori concorrenti sul me- desimo patrimonio del loro comune debitore, che la disposi- zione di cui all’art. 2911 c.c. è diretta a soddisfare,non si pon- gono affatto nel caso delle obbligazioni solidali, in cui è consen- tito al creditore di agireliberamente contro uno qualunque dei diversi debitori obbligati in solido, a prescindere dalle garanzie di cui possa disporresui beni di un altro di essi, in quanto non vi è, in tal caso, concorso tra creditori chirografari e creditori muniti di diritti di prelazionesul patrimonio del comune debi- tore: i creditori dei due obbligati in solido, infatti, non concor- rono tra loro sui medesimi beni, potendo soddisfarsi ciascuno esclusivamente sul patrimonio del proprio debitore.

È infine utile osservare che l’art. 2911 c.c. è una disposizione eccezionale, che pone un limite(sia pur relativo) a l la facoltà del creditore di agire in giudizio, in via esecutiva, sull’interopatri- monio del suo debitore,a tutela dei propri diritti ( facoltà san- cita, in via generale, dagli artt. 2740 e 2910 c.c. e oggetto an- che di copertura costituzionale, ai sensid e ll’art. 24 Cost.) , im- ponendogli un limite alla facoltà di scelta dei beni da pignorare, anche solo sotto il profilo dell’ordine delle relative azioni esecu- tive, onde essa deve , comunque, essere interpretata restritti- vamente, senza possibilità di interpretazioni estensive o , addi- rittura,di applicazioni analogiche , come avverrebbe nel caso di specie, secondo gli assunti della parte ricorrente.

Deve pertanto affermarsi il principio di diritto per cui «l’esecu- zione sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale, Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 16 di 16 non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge, in relazione alla sussi- stenza di garanzie reali sui beni del debitore principale e, di conseguenza,il divieto di cui all’art. 2911 c.c. non opera in caso di aggressione esecutiva dei beni del fideiussore, laddove il cre- ditore vantiipoteca sui beni del creditore principale». 3.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricorrent i , liqui- dandole: a) per [OSCURATO:PERSONA], in complessivi € 6.600,00 , oltr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 27 / 03/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 19635 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19635del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: NTNGNT 70B23 B950C ) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: VCCGLC 76P21 G702H ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), rappresen- tata da [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) società con unico socio, in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: ZNT MHL70A29 E625J ) P G [OSCURATO:PERSONA] – SO- CIETA’ [OSCURATO:PERSONA], in forma abbreviata [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA] . ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 46H30H501H) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] per Azioni ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 16 per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1217/2022, pubblicatain data 14 giugno 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso un proce- dimento di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; nella procedura esecutiva è intervenuta la creditrice Banca di Pisa e [OSCURATO:PERSONA]- perativo. Il debitore esecutato ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo l’impignorabi- lità dei beni assoggettati ad espropriazione, ai sensi dell’art.170 c.p.c., in quanto costituiti in fondo patrimoniale, nonché ai sensi dell’art. 2911 c.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Pisa. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre l’Antonini, sulla base di tremotivi. Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. (ces- sionaria del credito azionato da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].)e [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria del credito azionato da Banca di Pisa e [OSCURATO:PERSONA]), rispettiva- mente rappresentate da [OSCURATO:SOCIETA]e da [OSCURATO:SOCIETA].. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. ha depositato memo- ria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 16 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedegli artt. 170 c.c., 167 c.c., 168 comma 2 c.c., 178 c.c., 179 lett. d) c.c. e 143 c.c.con relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Il ricorrente deduce che igiudici di merito avrebbero erronea- mente ritenuto che il concetto di “bisogni della famiglia ” di cui all’art. 170 c.c. vada equiparato a quello di “benefici” e/o “utilità economiche” e/o “interessi” della stessa,invece che quale ine- renza diretta e immediata dell’obbligazione ai bisogni della fa- miglia e, comunque, non avrebbe considerato che, quando il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consen- tita, ai sensi dell’art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni co- stituiti in fondo patrimoniale, così valutando in modo non con- forme a diritto anche l’elemento soggettivo richiesto dalla di- sposizione richiamata. Con il secondo motivo si denunzia « Violazione degli artt. 2697 c.c., 143 c.c., 170 c.c., 178 c.c. e 179 c.c., lett. d)con riferi- mento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Il ricorrente «lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. in rela- zione alla fattispecie di cui all’art. 170 c.p.c. che esclude dalla garanzia patrimoniale i beni conferiti infondo patrimoniale, ec- cetto che l’obbligazione sia stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia, con ciò – laddove il debito sia contratto nel contesto dell’attività imprenditoriale o professionale del de- bitore –onerando il creditore della prova che siano eccezional- mente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata». 1.1I primi due motivi del ricorso sono giuridicamente e logica- mente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente. Essi sono infondati. Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 16 1.2Si premette, in diritto, che, secondo i consolidati indirizzi di questa Corte(ai quali la decisione impugnata risulta senz’altro conformee che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare): - il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale va ri- cercato non già nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia(ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8991 del 05/06/2003, Rv. 563931 –01;Sez. 3, Sentenza n. 12998 del 31/05/2006, Rv. 589598 – 01 ; Sez. 5, Sentenza n. 15862 del 07/07/2009, Rv. 609006 – 01 ; Sez. 3, Sen- tenza n. 4011 del 19/02/2013, Rv. 625123 –01 ; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015, Rv. 634646 –01 ; Sez. 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016, Rv. 642962 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16176 del 19/06/2018 , Rv. 649433 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18110 del 31/08/2020, Rv. 658768 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 24836 del 18/08/2023, Rv. 668667 -01); - nella nozione di bisogni della famiglia vanno incluse an- che le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armo- nico sviluppo della famiglia ovvero al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei coniugi, e vanno invece escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratte- rizzate da interessi meramente speculativi (cd. nozione estesa o “ampia” dei bisogni della famiglia; ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 134 del 07/01/1984 , Rv. 432391 –01; Sez. 5, Sentenza n. 15862 del 07/07/2009 , Rv. 609006 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013, Rv. 625123 –01 ; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015, Rv. 634646 –01; Sez. 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016, Rv. 642962 – 01 ; Sez. 3, Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 16 Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021, Rv. 660523 – 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021, Rv. 662905 -01); - il debitore che contesti il diritto del creditore di agire ese- cutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell’atto dal quale deriva l’obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia (ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 15/03/2006, Rv. 588114 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 30/05/2007, Rv. 598116 – 01 ; Sez. 3, Sen- tenza n. 2970 del 07/02/2013, Rv. 625292 –01; Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013, Rv. 625123 –01; Sez. 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016, Rv. 642962 –01; Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016, Rv. 641645 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018 , Rv. 650445 – 01 ; Sez. 5, Ordinanza n. 10166 del 28/05/2020, Rv. 657724 – 01 ; lo conferma anche, espressamente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021, Rv. 660523 – 01 , sebbene richiamata dal ricorrentea sostegno dei propri contrari assunti; succes- sivamente, conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023, Rv. 669472 – 02 ; Sez. 3, Ordinanza n. 36312 del 28/12/2023, Rv. 669739 –01). 1.3Fermi tali generali principi di diritto, può effettivamente ri- levarsi che in alcune isolate decisioni, cui fa riferimento il ricor- rente, tali principi, con specifico riguardo ai debit i deriv anti dall’attività professionale o d’impresa di uno dei coniugi , pos- sono apparire essere stati declinati in modo non del tutto ar- monico con i precedenti. 1.3.1Sono, in particolare, richiamate dal ricorrente una ordi- nanza (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8201 del27/04/2020, non Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 16 massimata) con la quale è stata confermata la sentenza di me- rito che aveva escluso l’inerenza ai bisogni della famiglia di una obbligazione contratta per acquistare beni strumentali all’eser- cizio di un’impresa, affermandosi che «se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività profes- sionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art.170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patri- moniale», nonchéuna più recente ordinanza, di questa stessa Sezione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021, Rv. 660523 –01), in cui , in modo più articolato e argomentato, si afferma che «in relazione ai debiti assunti nell’esercizio dell’at- tività d’impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed imme- diata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostenta- mento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bi- sogni di questa derivassero dall’attività d’impresa dell’oppo- nente)». 1.3.2 Orbene, va, in primo luogo, osservato che il primo dei precedenti appena richiamati non pare affatto avere inteso mettere effettivamente in discussione iconsolidati indirizz i tra- dizionalisecondo i quali l’estraneità dell’obbligazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, onde anche in tal caso spetta al debitore l’onere di dimostrare che siffatte obbligazioni non siano state contratte per il soddi- sfacimento dei bisogni della famiglia, ma per esigenze mera- mente “voluttuarie” o “speculative”(cfr., in particolare, ad es . : Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015 , Rv. Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 16 634646 –01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015 , Rv. 637586 –01, secondo la quale l ’ estraneità ai bisogni della famiglia non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa), fa- cendo anzi anche richiamo ai predett i indirizz i , senza del resto esporre alcun effettivo e concreto argomento diretto ametterne in dubbio e, tanto meno, a contrastarne il fondamento. Neanche nel secondo precedenteviene, d’altra parte, messo in discussione il principio per cui l’onere di provare le condizioni di operatività del divieto di pignorabilità di cui all’art. 170 c.c. spetta al debitore, pur ammettendosi– in un’ottica che effetti- vamente potrebbe non appariredel tutto in linea con la conso- lidata declinazione del richiamato indirizzo tradizionale – che tale prova dovrebbe di regola ritenersi di per sé fornita con la sola dimostrazione chei debiti per cui si procede sono stati as- sunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale, salva la possibilità di una prova contraria, che dovrebbe però, in tal caso, fornire il creditore. 1.3.3Le disarmonie sembr erebbero , in realtà, già ricomposte nei successivi arresti delle medesime Sezioni che vi avevano dato luogo, essendo stato, più di recente,ripetutamente riba- dito l’indirizzo tradizionale, sia dalla Prima Sezione(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021, Rv. 662905 –01, in cui– richiamando i numerosi precedenti – si ribadisce che «la rispondenza o meno dell’atto ai bisogni della famiglia ri- chiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare, cosicché l’estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto –la fideiussione pre- stata in favore di una società –in sé e per sé considerata; nella specie la S.C. ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrono “in re ipsa” entrambi i presupposti: sia quello dell’estraneità ai Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 16 bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della cono- scenza di questa in capo al creditore, senza bisogno di provare altro che l’esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia an- drebbe considerata assolta per definizione » ) , sia da questa stessa Sezione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023, Rv. 669472 – 02 , in cui si afferma che « in tema di esecuzione forzata per espropriazione, l’azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l’estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l’impignorabilità dei beni stessi l’onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’im- presa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istrut- tori»). 1.3.4 In ogni caso, l’unica effettiva disarmonia che potrebbe essere ipotizzabile, in base ai precedenti richiamati dalla parte ricorrente, anche al di là del suo superamento in ottica diacro- nica, può dirsi riguardare esclusivamente la questione dell’as- settoin concreto degli oneri probatori in caso di debiti deriv anti dall’attività professionale o d’impresa di uno deiconiugi e, come si chiarirà in prosieguo, essa non può assumere alcun rilievo ai fini dell’esito del presente ricorso. 1.4I motivi del ricorso in esame contengono, in primo luogo, censure con le quali si contestano alcuni dei consolidati principi di diritto più sopra esposti e sui quali vi è assoluto consenso nella giurisprudenza di questa Corte: segnatamente, il criterio identificativo dei debiti sottratti all’esecuzione sui beni del Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 16 fondo, la nozione “ampia” dei bisogni della famiglia e l’assetto generale dell’onere della prova. Per questi profili, le censure formulate dal ricorrente devono ritenersi senz’altro infondate, in diritto, dal momento che la Corte non ravvisa nel ricorso ragioni sufficienti ad indurre a ri- meditare tali principi, da ritenersi quindi idonei a regolare anche la fattispecie in esame. Si tratta, in particolare, dei profili 1.1 e 1.2 del primo motivo di ricorso, con cui si contesta, in sostanza, la nozione “ampia” di bisogni della famiglia, che,secondo il ricorrente, confonderebbe “bisogno” e “interesse” e non potrebbe mai estendersi alle at- tività di impresa. In proposito, non può dubitarsi che la corte d’appello abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto espressi nei prece- dentidi questa Corte che , come detto, il ricorso non offre ra- gioni idonee a rimeditare. Per ogni altro profiloconnesso a tali questioni, il ricorso stesso si risolve nella contestazione di accertamenti di fatto operati dai giudici del merito, fondati sulla prudente valutazione delle prove e sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede, nonché in una sostanziale richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 1.5 Le questioni relative all ’elemento soggettivo di cui all’art.170 c.c.( in particolare esposte ne l profilo 1.4 del primo mo- tivo), devono, d’altra parte, ritenersi irrilevanti o, comunque, assorbite, dal momento che la corte d’appello ha, in radice, escluso il requisito oggettivo della non inerenza del debito ai bisogni della famiglia, il che è dirimente. 1.6Nel ricorso vengono formulate anche censure relative alla questione specificadell’onere della prova dell’inerenza ai biso- gni della famiglia dei debiti assunti nell’esercizio dell’attività Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 16 d’impresa o professionale(soprattutto nel profilo 1.3 del primo motivo enel secondo motivo), venendo, nella specie, in rilievo proprio obbligazioni derivanti da una fideiussione prestata per obbligazioni di una societàdi capitali di cui i coniugi erano soci. È proprio con riguardo a tale questione che il ricorrente ri- chiama il precedente di questa Corte (e di questa stessa Se- zione) in cui si è affermato, in modo solo apparentemente di- sarmonico rispetto agli indirizzi tradizionali, che la prova dell’estraneità dell’obbligazione ai bisogni della famiglia do- vrebbe di regola ritenersi di per sé fornita conla sola dimostra- zione chei debiti per cui si procede sono stati assunti nell’eser- cizio dell’attività d’impresa o professionale, salva la possibilità di una prova contraria, che dovrebbe però, in tal caso, fornire il creditore. Orbene,in proposito, è sufficiente osservare che, come già pre- cisato,lo specific o punto in ordine al quale potrebbe apparen- temente essersi profilata l’indicata disarmonia , che riguarda esclusivamente il concreto assetto dell’onere della provain re- lazione ai debiti contratti nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale, non può assumere concreto rilievo nella presente fattispecie. Sotto questo profilo, infatti , d a una lettura complessiva della motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente che la corte d’appello ha ritenuto sussisterela prova in positivo del fatto che l’attività di impresa svolta dalle varie società della famiglia Antonini (nell’esercizio della quale è pacifico che la fi- deiussione era stata prestata,avendo ad oggetto le obbligazioni di una società “di famiglia”), di una delle quali entrambi i co- niugi erano anche dipendenti e che avevano diverse interes- senze tra loro, era finalizzata a produrre redditi destinati al sod- disfacimento dei bisogni della famiglia dello stesso debitore, in- tesi nel vistosenso ampio. Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 16 Lo stesso richiamo della corte d’appello, nella parte finale della motivazione, all’indirizzo di legittimità sull’assetto dell’onere della prova, è da ritenersieffettuato ad abundantiam, in quanto è nella parte centrale della decisione che viene espressa l’effet- tiva ratio decidendi, individuabile nelle seguenti affermazioni: « … Antonini riceveva lo stipendio della sua attività di dipen- dente di [OSCURATO:PERSONA] su un conto corrente di MPS. Egli, infatti, si era impegnato come fideiussore del mutuo e appare in alcuni atti come procuratore del padre, col quale condivide l’attività imprenditorialedi ristrutturazione e vendita di immo- bili. Tale attività essendo connaturata all’oggetto sociale, non potrà mai intendersi come speculativa e quindi esclusa dai pre- supposti di opponibilità del fondo, ma come ordinaria, parallela all’altra, svolta da Antonini come dipendentee pertanto suscet- tibile di arrecare beneficio al patrimonio familiare… … »; « La fideiussione rilasciata dall’appellante a garanzia dell’adempi- mento di mutuo fondiario erogato in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di cui lo stesso è socio al 50% ed altresì amministra- tore (insieme al padre) non appare essere stata rilasciata per finalità estranee ai bisogni della famiglia (rilevanti ex art. 170 C.C.), posto che, a prescindere dalla redditività di detta parte- cipazione, risultano documentate operazioni intragruppo con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., partecipata dai genitori dell’appellante e datrice di lavoro di quest’ultimo e del rispettivo coniuge (se- gnatamente serie di finanziamenti concessi nel corso del tempo da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], come accertati nella relazione ex art. 172 L.F. del [OSCURATO:PERSONA] del con- cordato preventivo della seconda società), che lasciano inten- dere come la fideiussione sia stata rilasciata al fine di consentire l’operazione immobiliare dal cui sperato esito avrebbe tratto beneficio la s.r.l. di cui l’appellante e la moglie erano dipen- denti». Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 16 In altri termini, la corte d’appello ha correttamente applicato la nozione “ampia” di bisogni familiari (che, come già chiarito, è contestata dal ricorrente, ma sulla base di argomenti non idonei ad indurre a rimeditare l’indirizzo consolidato di questa Corte, mai del resto messo in discussionedalla giurisprudenza di le- gittimità) e ha escluso l’impignorabilità del beni del fondo per- ché ha ritenuto sufficientementedimostrato che la fideiussione era stata prestatanell’esercizio dell’attività di impresa che l’An- tonini svolgeva nell’ambito delle società di famiglia e che ha accertato non essere finalizzata a conseguire intenti voluttuari o speculativi ma a soddisfare i bisogni economici della famiglia, intesi, appunto,in senso ampio. Non è stata, dunque, fatta applicazione del criterio dell’onere della provae, tanto meno , in maniera dissonante dalla maggio- ritaria o dall’altra delle impostazioni sul punto individuate, per- ché l’inerenza ai bisogni familiari dell’obbligazione contratta nell’esercizio dell’attività di impresa è stata ritenuta dimostrata in positivo e in concreto. Ed è appena il caso di osservare che si tratta, anche in questo caso, di un accertamento di fatto fondato sulla prudente valu- tazione delle prove e sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede. La questione di diritto oggetto delle segnalate apparenti disar- monie, di conseguenza, non ha alcun rilievoai fini dell’esito del ricorso,la fondatezza delle cui censure va quindi esclusa a pre- scindereda esse. 2.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 2911 c.c. con riferimento all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Ilricorrente «lamenta la violazione dell’art. 2911 c.c. interpre- tato erroneamente nel senso che la norma consenta al creditore ipotecario di agire esecutivamente sui beni del fideiussore non Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 16 garantiti da ipoteca senza sottoporre a esecuzione anchei beni immobili ipotecati». Il motivo è infondato. L’art. 2911 c.c., dispone,al comma 1, che «il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del de- bitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pi- gnorare altri immobili, se non sottopone a pignoramentoanche gli immobili gravati dall'ipoteca»e, al comma 2 , che « l a stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni». Non è regolata, invece, l’ipotesi , ricorrente nel caso di specie, in cui il creditoreagisca nei confronti di un terzo soggetto, ga- rante del debitoreprincipale , i beni del quale siano gravati da ipoteca:non sono, cioè, posti espressi limiti alla possibilità di scelta del creditore dei beni da aggredire in via esecutiva, ne i casi in cui egli abbia la possibilitàdi agire su l patrimonio di due diversi soggetti, obbligati in solido, pur se egli vant i l’ipoteca sui beni di uno solo di detti soggetti. La ratio della disposizione richiamata , come sottolineato dalla corte d’appello, sta, ineffetti, nella tutela de i creditori chirogra- faririspetto ai creditor i muniti di privilegio su determinati beni , in relazione al patrimonio del comune debitore: se il creditore privilegiatopotesse aggredire esecutivamente prima i beni non gravati dal privilegio,conservando la prelazione su quell i gra- vati,resterebbero dannegg iati i creditori chirografari del mede- simo debitore, i quali rischierebbero di non potersi soddisfare immediatamentee adeguatamente sui beni liberi da vincoli , do- vendo sugli stessi concorrere con il creditore ipotecario, al quale però resterebbe poi sempre la possibilità di aggredire successi- vamente, per la differenza, il bene ipotecato , a soddisfazione del proprio credito; in tal modo, i chirografari dovrebbero, so- stanzialmente,attendere l’escussione del bene ipotecato per la Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 16 predetta differenza e solo successivamente potrebbero soddi- sfarsisul residuo. In altri termini, come è stato rilevato sia in dottrina che nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1033 del 17/01/2007, Rv. 594320 –01, in motivazione), la ra- tiodella disposizione di cui all’art. 2911 c.c. è quella di consen- tire, in sede esecutiva, la soddisfazione del maggiornumero di creditori; si tratta di una regola volta a disciplinare ilpotenziale conflitto tra diverse categorie di creditori, facendo in modo che la preferenza accordata dalla legge a quelli muniti di titoli di prelazione (ipoteca, pegno, privilegio su beni determinati)non arrivi al punto da consentire loro diesercitare l’azione esecutiva in modo da pregiudicare ingiustificatamente le legittimeaspet- tative di soddisfazione dei creditori chirografari. Dunque, si tratta di una disposizione dettata per regolare il con- corso delle pretese dei vari creditori (chirografari e ipotecari) sul patrimonio del loro comune debitore, onde essa non è ap- plicabile nel caso di aggressione esecutiva(anche se per la sod- disfazione del medesimo credito)di distinti patrimoni di due di- versi soggetti, i cui creditori, ovviamente, non concorrono tra loro. D’altra parte, questa Corte ha addirittura escluso l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 2911 c.c. nel caso di pegno co- stituito da un terzo (cfr., ancora, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1033 del 17/01/2007, Rv. 594320 – 01 ), affermando che «nell’ipotesi in cui il pegno è stato costituito da un terzo, il cre- ditore può espropriare, a suo piacere, la cosa data in pegno o un bene del debitore»e precisando che «a tale conclusione si perviene … … soprattutto perché, essendo distinte le persone del debitore e del concedente, manca ogni ragione di analogia con la situazione in cui il pegno sia costituito dal debitore su propri beni». Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 15 di 16 A maggior ragione, tali considerazioni valgono nel caso in cui vi siano due obbligati in solido e la prelazione sussista esclusiva- mente su di un bene di uno di essi, essendodistinte, nel caso in cui sia promossa l’azione esecutiva contro il coobbligato i cui beni non sono soggetti alla prelazione,non solo le persone del debitore e quella del “concedente”, ma esistendo addirittura due diversi debitori. In realtà,le esigenze di tutela dei creditori concorrenti sul me- desimo patrimonio del loro comune debitore, che la disposi- zione di cui all’art. 2911 c.c. è diretta a soddisfare,non si pon- gono affatto nel caso delle obbligazioni solidali, in cui è consen- tito al creditore di agireliberamente contro uno qualunque dei diversi debitori obbligati in solido, a prescindere dalle garanzie di cui possa disporresui beni di un altro di essi, in quanto non vi è, in tal caso, concorso tra creditori chirografari e creditori muniti di diritti di prelazionesul patrimonio del comune debi- tore: i creditori dei due obbligati in solido, infatti, non concor- rono tra loro sui medesimi beni, potendo soddisfarsi ciascuno esclusivamente sul patrimonio del proprio debitore. È infine utile osservare che l’art. 2911 c.c. è una disposizione eccezionale, che pone un limite(sia pur relativo) a l la facoltà del creditore di agire in giudizio, in via esecutiva, sull’interopatri- monio del suo debitore,a tutela dei propri diritti ( facoltà san- cita, in via generale, dagli artt. 2740 e 2910 c.c. e oggetto an- che di copertura costituzionale, ai sensid e ll’art. 24 Cost.) , im- ponendogli un limite alla facoltà di scelta dei beni da pignorare, anche solo sotto il profilo dell’ordine delle relative azioni esecu- tive, onde essa deve , comunque, essere interpretata restritti- vamente, senza possibilità di interpretazioni estensive o , addi- rittura,di applicazioni analogiche , come avverrebbe nel caso di specie, secondo gli assunti della parte ricorrente. Deve pertanto affermarsi il principio di diritto per cui «l’esecu- zione sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale, Ric. n. 19635/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 16 di 16 non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge, in relazione alla sussi- stenza di garanzie reali sui beni del debitore principale e, di conseguenza,il divieto di cui all’art. 2911 c.c. non opera in caso di aggressione esecutiva dei beni del fideiussore, laddove il cre- ditore vantiipoteca sui beni del creditore principale». 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricorrent i , liqui- dandole: a) per [OSCURATO:PERSONA], in complessivi € 6.600,00 , oltr
Sentenza Cassazione n. 09789/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris