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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01531/2023

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a pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21754/2021, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] XI 13, presso lo studio tecnico legale peritale STRIPPOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto della [OSCURATO:PERSONA] n. 1612/2020 , depositato il05/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 4 – RG 21754/2021 – S2 - CC 23711/2022 (19) – Caponi est. [OSCURATO:PERSONA] La causa ad oggettoun’equa riparazione ex l. 89/2001 per violazione del termine ragionevole di un processo civile.

Con il provvedimento impugnato la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 5 ter l. cit proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Puopolo ricorre in cassazione con sei motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91, 92 e 336, co. 1 c.p.c. per avere la Corte d’appello- dopo avere accolto l’opposizione in ordine alla misura dell’indennizzo ed alla decorrenza degli interessi - esaminato, respingendolo, il quarto motivo di opposizione relativo alle spese, che invece avrebbe dovuto dichiarare assorbito in quanto capo dipendente da quello riformato, con la conseguenza che non avrebbe poi dovuto ritenere, per effetto del rigetto del suddetto motivo, il ricorrente soccombente, né disporre pertanto la parziale compensazione delle spese del giudizio.

Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e111 Cost. in riferimento alla liquidazione dei compensi relativi al procedimento di opposizione, per avere la Corte d’appello mancato di motivare , ovvero adottato una motiva zione incomprensibile.

Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 10, 91 c.p.c., 223 3, co . 2 c.c., 24, co. 1 794/1942, 13, co. 6 l. 247/2012, 2, co. 1, 4, 5, co. 1 d.m. 55 /2014 e tabella 12 d.m. 55/2014 , in riferimento alla liquidazione dei compensi relativi al procedimento di opposizione. 3di 4 – RG 21754/2021 – S2 - CC 23711/2022 (19) – Caponi est.

Con il quarto motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulle maggiorazioni di legge dei compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive delricorrente.

Con il quinto motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, co. 6 l . 247 /2012 e 4, co.8 d.m. 55/2014 , in riferimento alla liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive del ricorrente.

Con il sesto motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93 e 112 c.p.c. , per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsisulla domanda di distrazione delle spese di lite.

2. – Il primo motivo è fondato.

In sede di opposizione avverso il decreto monocratico, l’odierno ricorrente – per quanto rileva - ne ha ottenuto la riforma a cagione di incongrua liquidazioned i compensi e danni e mancata liquidazione degli interessi .

Dopo di ch e , si è visto rigettare un quarto motivo (su cinque) di opposizione, omologamente fondato sull’incongrua liquidazione di compensi.

Infine, su questa base, si è visto gravare di un quinto di spese processuali , in sede di compensazione di queste ultime, con riferimento ad entrambe le fasi del processo (procedimento d’ingiunzione e opposizione).

Così, la sentenza impugnata è incorsa negli errori di aver omesso di considerare assorbito il quartomotivo di opposizione e di neutralizzarlo così al fine della determinazione della soccombenza totale in capo alla controparte, nonché di aver mancato di applicare il principio di diritto che in questi termini si reitera: 4di 4 – RG 21754/2021 – S2 - CC 23711/2022 (19) – Caponi est.

«Il giudice di secondo grado, allorché riformi il provvedimento impugnato (o oggetto di opposizione), procede d'ufficio ad un nuovo regolamento complessivo delle spese processuali , sulla base di una valutazione della soccombenza commisurata all'esito della controversia, con effetto (sedel caso veicolato ex art. 336, co. 1 c.p.c.) anche sul caporelativo alle spese processuali della sentenza di primo grado riformata» (conferma di Cass 9064/2018, tra le altre).

In conclusione, il primo motivo è accolto.

Gli altri motivi sono assorbiti.

Il provvedimento impugnato è cassato inrelazione al motivo accolto.

La causa è rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21754/2021, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] XI 13, presso lo studio tecnico legale peritale STRIPPOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto della [OSCURATO:PERSONA] n. 1612/2020 , depositato il05/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 4 – RG 21754/2021 – S2 - CC 23711/2022 (19) – Caponi est. [OSCURATO:PERSONA] La causa ad oggettoun’equa riparazione ex l. 89/2001 per violazione del termine ragionevole di un processo civile. Con il provvedimento impugnato la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 5 ter l. cit proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Puopolo ricorre in cassazione con sei motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91, 92 e 336, co. 1 c.p.c. per avere la Corte d’appello- dopo avere accolto l’opposizione in ordine alla misura dell’indennizzo ed alla decorrenza degli interessi - esaminato, respingendolo, il quarto motivo di opposizione relativo alle spese, che invece avrebbe dovuto dichiarare assorbito in quanto capo dipendente da quello riformato, con la conseguenza che non avrebbe poi dovuto ritenere, per effetto del rigetto del suddetto motivo, il ricorrente soccombente, né disporre pertanto la parziale compensazione delle spese del giudizio. Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e111 Cost. in riferimento alla liquidazione dei compensi relativi al procedimento di opposizione, per avere la Corte d’appello mancato di motivare , ovvero adottato una motiva zione incomprensibile. Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 10, 91 c.p.c., 223 3, co . 2 c.c., 24, co. 1 794/1942, 13, co. 6 l. 247/2012, 2, co. 1, 4, 5, co. 1 d.m. 55 /2014 e tabella 12 d.m. 55/2014 , in riferimento alla liquidazione dei compensi relativi al procedimento di opposizione. 3di 4 – RG 21754/2021 – S2 - CC 23711/2022 (19) – Caponi est. Con il quarto motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulle maggiorazioni di legge dei compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive delricorrente. Con il quinto motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, co. 6 l . 247 /2012 e 4, co.8 d.m. 55/2014 , in riferimento alla liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive del ricorrente. Con il sesto motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93 e 112 c.p.c. , per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsisulla domanda di distrazione delle spese di lite. 2. – Il primo motivo è fondato. In sede di opposizione avverso il decreto monocratico, l’odierno ricorrente – per quanto rileva - ne ha ottenuto la riforma a cagione di incongrua liquidazioned i compensi e danni e mancata liquidazione degli interessi . Dopo di ch e , si è visto rigettare un quarto motivo (su cinque) di opposizione, omologamente fondato sull’incongrua liquidazione di compensi. Infine, su questa base, si è visto gravare di un quinto di spese processuali , in sede di compensazione di queste ultime, con riferimento ad entrambe le fasi del processo (procedimento d’ingiunzione e opposizione). Così, la sentenza impugnata è incorsa negli errori di aver omesso di considerare assorbito il quartomotivo di opposizione e di neutralizzarlo così al fine della determinazione della soccombenza totale in capo alla controparte, nonché di aver mancato di applicare il principio di diritto che in questi termini si reitera: 4di 4 – RG 21754/2021 – S2 - CC 23711/2022 (19) – Caponi est. «Il giudice di secondo grado, allorché riformi il provvedimento impugnato (o oggetto di opposizione), procede d'ufficio ad un nuovo regolamento complessivo delle spese processuali , sulla base di una valutazione della soccombenza commisurata all'esito della controversia, con effetto (sedel caso veicolato ex art. 336, co. 1 c.p.c.) anche sul caporelativo alle spese processuali della sentenza di primo grado riformata» (conferma di Cass 9064/2018, tra le altre). In conclusione, il primo motivo è accolto. Gli altri motivi sono assorbiti. Il provvedimento impugnato è cassato inrelazione al motivo accolto. La causa è rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anch