CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27848/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
649 – in persona del l egale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Mantova, alcorso Libertà, n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona dei commissari straordinari, avvocato [OSCURATO:PERSONA], dottor [OSCURATO:PERSONA] e professor [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATA avverso il decreto del Tribunale di Milano dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], udita la relazione nella camera di consiglio del 3 otto bre 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato in data 2.5.2015 l a “ CMT ” s .r.l. domandava l’ammissioneal passivo del l’amministrazione straordinaria dell ’ “ I L VA ” s. p . a . , disposta con provvedimento del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] d e l [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Esponeva che in virtùdell’espletata attività di autotrasporto aveva maturato nei confronti della società in amministrazione straordinaria il credito di euro 434.025,38(cfr. ricorso, pag. 3). Chiedeval’ammissione al passivo per l’importo anzidetto, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture, in prededuzione(cfr. ricorso, pag. 3). 2. I n corso di procedura i commissari straordinari, autorizzati dal giudice delegato, corrispondevano alla ricorrente l’importo di euro 129.904,91. 3.Il giudice d elegato faceva luogo all’ammissione al passivo in chirografo per l’importo di euro 304.120,47(così ricorso, pag. 4). Reputava che la pretesa creditoria non era riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 3, 1° co. ter, del d.l. n. 347/2003(introdotto dall’art. 1, 2° co. bis, d.l. n. 1/2015). 4.La “CMT” s.r.l. proponev a opposizione . Resistevanoi commissari straordinari dell ’ “ [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a . 5.Con decreto dell’8.10. 2020 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione e compensava le spesedi lite. Premetteva i l tribunale , nel segno dell ’i neludibile restrittiva interpretazione dell’art. 3, 1° co. ter, cit., che i l riconoscimento dell ’inv ocata prededuzione , evidentemente di tipo funzionale,postulava, peraltro, che le prestazioni titolo della pretesa creditoriasi qualificassero come necessarie ai fini del risanamento ambientale ovvero ai fini della sicurezza e della continuità dell’attività degli impianti produttivi essenzialidelle debitrice ovvero ancora come necessarie ai fini del risanamento ambientale, della sicurezza e dell’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambientee della salute di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.3.2014. Premetteva altresì che al la patrocinata opzione esegetica neppure ostava l’art. 8, 1° co. bis, del d.l. n. 91/2017, convertito nella legge n. 123/2017. Premetteva inoltre che – così come aveva avuto modo di puntualizzare in analoga occasione – “ nel ciclo di produzione dell’acciaio è essenziale t u tto l’apparato che conduce dalla materia prima alla bramma ” (così decreto impugnato, pag. 4), sicché vi era margine per reputare prededucibile unicamente il credito correlato alla prestazione che avesse consentito il funzionamento di tale apparato. Evidenziava quindi che le fatture allegate dalla ricorrente non specificavano alcunché circa l’oggettodel trasporto eseguito (cfr. decreto impugnato, pag. 4 ) . Evidenziava ulteriormente che l’istanzaex art. 210 cod. proc. civ., avente ad oggetto il contenuto del fascicolo della verifica dei crediti, era patentemente generica, né l’opponente aveva tempestivamente indicato nel ricorso in opposizione la specifica documentazionedi cui intendeva avvalersi. Evidenziava dunque che l’opponente non aveva dato prova che quanto trasportato fosse necessario nei termini premessi ai fini di riconoscimento della prededuzione(cfr. decreto impugnato, pag. 4 ) . 6.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la“CMT” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. L’ “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. in amministrazione straordinaria non ha svolto difese CONSIDERATO CHE7.Con il primo motivo l a ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del decreto e/o del procedimento in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. ed all’art. 99, 3° co., l.fall. Deduce che il procedimento camerale di opposizione allo stato passivo è riservatoal tribunale in composizione collegiale , dinanzi al quale le parti hanno da discutere la causa, ed il presidente può delegare al relatore la sola trattazione (cfr. ricorso, pag. 8). 8.Il primo motivo di ricorso va rigettato. 9. È sufficiente rimarcare che all’originaria prefigurazione dell’art. 99 l.fall. (cui rimanda l’art. 53 del d.lgs. n. 270/1999, art. 53 a sua volta richiamato dall’art. 4 ter del d.l. n. 347/2003,convertito nella legge n. 39/2004, art. 4 ter come sostituito dal d.l. n. 119/2004, convertito nella legge n. 166/2004),quale conseguente al d.lgs. n. 5/2006 (che al 7° co. circoscriveva la possibilità di delega ad uno dei componenti del collegio alla sola assunzione dei mezzi di prova), il d.lgs. n. 169/2007 ha sostituito l’attuale prefigurazione del medesimo articolo, che al 3° contempla la possibilità che il presidente deleghi al relatore “la trattazionedel procedimento”, comprensiva pur dell’istruzione (9° co.), salva beninteso la decisionecollegiale della causa (11° co.: “il collegio provvede in via definitiva sull’opposizione (…)”). In questi termini del tutto ingiustificate sono l e doglianz e del ricorrente secondo cui “è davanti [al collegio] e non davanti al giudice designato relatore che i difensori delle parti hanno diritto di discutere la causa” (così ricorso, pag. 8)e secondo cui il diverso indirizzo seguito dal tribunale “contrasta con la lettera e lo spirito della norma (…) e si è risolto in una grave ed inammissibile violazione del diritto di difesa (…) perché ha privato l’opponente del diritto di discutere oralmente la causadavanti al Collegio” (così ricorso, pag. 9 ).10.Con il secondo motivo la ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, 1° co. ter, d.l. n. 347/2003 –convertito con modificazioni nella legge n. 39/2004 -e della legge n. 123/2017. Deduce cheil Tribunale di Milano ha errato ad interpetrare restrittivamente le disposizioni in rubrica (cfr. ricorso, pag. 10 ) , ossia a ritenere che la prededuzione concerne i soli crediti che si correla no alle prestazioni necessarie per il mantenimento in funzione degli altiforni(cfr. ricorso, pag. 22). Deduce invero che la prededuzione compete agli autotrasportatori alla sola condizione che abbiano “effettuato a favore di [OSCURATO:SOCIETA] trasporti di materie prime, merci e prodotti finiti” (così ricorso, pag. 15). Deduce che depone in tal senso la circostanza che nello stesso giorno in cui il Senato ha approvato il testo della legge n. 20 del 4.3.2015, che ha modificato l’art. 3, 1° co. ter, cit., il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], promotore della legge, ebbe a precisare che “le società di autotrasporto delle materie prime, merci e prodotti finiti dovevano vedere riconosciuta la prededucibilità dei crediti maturati nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. prima dell’ammissione di quest’ultima alla procedura di Amministrazione straordinaria” (così ricorso, pag. 13). Deduce che depongonoin tal senso altresì la relazione tecnica del Ministero dell’Economia e delle Finanze datata 13.2.2015 (cfr. ricorso, pag. 13 ) e la relazione di accompagnamento della legge presentata in discussione al Senato (cfr. ricorso, pagg. 14e 19). Deduce che depone nei termini enunciati pur la legge n. 127 del 3.8. 2017 , sia a considerala norma interpretativadell’art. 3, 1° co. ter, cit. sia a considerala norma sopravvenuta con effetto retroattivo, legge che ha ribadito il riconoscimento della prededuzione “per tutti i trasporti che consentono le attività previste nel processo produttivo in generale all’interno della società [OSCURATO:SOCIETA].”(così ricorso, pag. 17 ) e per “i crediti relativi a tutte le attività correnti dalla fornitura delle materie prime al prodotto finito che abbiano mantenuto in essere l’attività produttiva di [OSCURATO:SOCIETA].” (così ricorso, pag. 21). Deduce dunque che in maniera del tutto irrituale il t ribunale non ha preso posizione in ordine asiffatti argomenti (c fr. ricorso, pag. 1 8 ) . Deduce infine che, così come emerge dai documenti prodotti, ha eseguitosu incarico dell’ “[OSCURATO:PERSONA]” trasporti di prodotti finiti denomina t i “ coils ” (cfr. ricorso, pag. 15). 11.Con il terzo motivo la ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del decreto e/o del procedimento in relazione all’art. 111, 6° co., Cost., all’art. 132 cod. proc. civ. ed all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Deduce che il provvedimento impugnato non ha dato “ conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e dunque non consente la comprensione delle ragioni e dell’iter logico posti a suo fondamento” (così ricorso, pag. 24). Deduce segnatamente che il Tribunale di Milano si è limitato a richiamare un proprio precedente e nondimeno è da escludere che il tribunale abbia ritualmente motivato per relationemil suo decreto, siccome il precedente non è stato in alcun modo individuato (cfr. ricorso, pagg. 25 –26). 12.Con il quarto motivo la ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 99, 2° co., n. 4, e 23 l.fall.Deduce che la motivazione dell’impugnato dictum è contraddittoria ; che il Tribunale di Milano,per un verso, ha affermato che agli atti del primo giudizio vi sono le fatture e, per altro verso , ha affermato che le fattur e non vi sono affatto(cfr. ricorso, pag. 27 ) . Deduce comunque che sia con il ricorso in opposizione sia nel corso delle udienze del giudizio di opposizione ha chiestol’acquisizione del proprio fascicolo relativo alla fase di verifica del passivo, ove allegate al ricorso exart. 93 l.fall. vi sono le fatture prodotte(cfr. ricorso, pag. 28 ) . 13.Si giustifica la previa disamina del quarto motivo di ricorso e del rilievo finale veicolato dal secondo motivo, afferenti- entrambi - al giudizio “di fatto” cui il tribunale ha atteso, giudizio “di fatto ” la cui ampia proiezione “in merito all’oggetto del trasporto eseguito” (così decreto impugnato, pag. 4) assorbe qualsivoglia ulteriore questione (del resto, significativamente in tal senso depone pur la prospettazione della ricorrente secondo cui i documenti non acquisiti dal tribunale “sono essenziali in ogni caso al giudizio, sia che venga adottata una interpretazione più restrittiva della norma da applicarsi al caso concreto (…) sia che venga adottata l’interpretazione fatta propria da [OSCURATO:SOCIETA].”: così ricorso, pag. 29). Propriamente, il rigetto del quarto motivo e del rilievo finale de l secondo motivo, id est il vano esito – alla stregua dei ri scontri che segu iranno - delle censure addotte in ordine al surriferito giudizio “di fatto” rende al contempo vanaqualsivoglia censura in ordine all’interpretazione , peraltro, dell’art. 3, 1° co. ter, d.l. n. 347/2003 cui il tribunale ha atteso. E tanto, ben vero,a prescindere , da un canto – con precipuo rif erimento al terzomotivo – dalla considerazione per cui il vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto e quindi che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, exart. 360, n. 3, cod. proc. civ., ricorre o non ricorre indipendentemente dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (cfr. Cass.24.10.2007, n. 22348; Cass. sez. lav. 15.12.2014, n. 26307). E tanto, ben vero, a prescindere, d’altro canto – con precipuo riferimento al secondomotivo di ricorso – dal rilievo per cui questa Corte ha spiegato ( sì , che l’art. 3, 3° co. ter, del d.l. n. 347 del 2003, convertito dalla legge n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell’[OSCURATO:PERSONA], e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all’art. 2740 cod. civ. E tuttavia ha soggiunto)che l ’ inciso della norma interpretativa di cui all’art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire “ la funzionalità degli impianti produttivi dell’[OSCURATO:PERSONA]”, ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall’originario art. 3, 1° co. ter, del d.l. n. 347 del 2003, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell’uso della particella copulativa “e”, avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi “ rientrano ” e “consentono”; con la conseguenza chein ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto parimenti rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’[OSCURATO:PERSONA] in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l’attività produttiva è svolta e dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica(cfr. Cass. 4.7.2022, n. 21151).Più esattamente,soccorre l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale, qualorala decisione di merito si fondi – è, appunto, il caso di specie - su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493). 14.Nella delineata prospettiva si reputa, i n primo luogo, che il tribunale ha di certo valutato le fatture allegate dalla ricorrente (“ le fatture in atti, infatti, non specificano alcunché in merito all’oggetto del trasporto eseguito”: così decreto impugnato, pag. 4). Su tale scorta, allorché –propriamente con il secondo mezzo – adduce che è documentalmente provato che ha “effettuato a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. trasporti di materiale finito, coils, destinati a consentire ad [OSCURATO:PERSONA] di concludere il proprio ciclo produttivo” (così ricorso, pag. 21),la ricorrente in realtà ambisce in tal guisa a conseguire il riesamedella valutazione operata dal giudice del merito. Cosicché soccorre l’insegnamento di questa Corte secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. -dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass.10 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 15.Nella prospettiva dapprima delineata si reputa, in secondo luogo, che il tribunaleha ineccepibilmente statuito allorché, in adesione all’elaborazione di questa Corte, ha sostanzialmente assunto -con riferimento alla richiesta ex art.210 cod. proc. civ. - che l’opponente non aveva specificamente indicato i documenti, pur allegati all’inziale ricorso exart. 93 l.fall., di cui nel giudizio di opposizione intendeva avvalersi (cfr. Cass. (ord.) 13.11.2020, n. 25663, secondo cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, 2° co., n. 4, l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito; Cass. 18.5.2017, n. 12549). Ben vero,né con il quarto mezzo né con il secondo mezzo la ricorrente ha addotto, a censura dell’impugnato dictum, di averviceversa attesoalla specifica indicazione, ex art. 99, 2° co., n. 4, l.fall., dei documenti di cui intendeva in sede di opposizione avvantaggiarsi. La ricorrente si è difatti limitata – segnatamente con il quarto mezzo – a i rilievi che seguono. Ovvero a prospettare un asserito vizio di contraddittorietà della motivazione (per il quale, nel “sistema” del novellato n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo, non vi è più margine: cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).Ovvero a prospettare che ha reiteratamente sollecitato l’acquisizione del proprio fascicolo allegato al ricorso exart. 93 l.fall. e che ha formulato istanza exart. 210 cod. proc. civ., giacché la documentazione prodotta ab origine era corposissima. Ovvero a prospettare del tutto genericamente che “l’istanza contenuta alla pagina 5 del ricorso introduttivo del primo giudizio (…) non è affatto generica” (così ricorso, pag. 29). Beninteso, ai fini della specifica indicazione nel ricorso ex art. 98 l.fall. dei documenti per nulla soccorrono le indicazioni di cui alle pagine 5e 6 del ricorso per cassazione. In tal guisa la ricorrente del tutto ingiustificatamente adduce che il tribunale aveva l’onere di acquisire il proprio fascicolo (cfr.ricorso, pag. 29). 16. Una notazione finale si impone in ordine al la deduzione della “CMT” secondo cui icommissari straordinari non hanno mai contestato la tipologia di trasporto eseguita (cfr. ricorso, pag. 28). Si tratta di unadeduzione del tutto generic a e per nulla “autosufficiente” (cfr. Cass. 9.8.2016, n. 16655; altresì, Cass. (ord.) 16.3.2012, n. 4220). 17.I commissari straordinari non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 18.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in R