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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2021

ECLI:EU:T:2021:342
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0266_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – CFA [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑266/20) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchi dell’Unione europea denominativo anteriore CFA e figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Pubblico di riferimento – Livello di attenzione»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Valutazione del rischio di confusione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 26, 27)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 31, 33, 34)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 32, 35, 38‑40, 42, 45‑48)

4. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3) (v. punti 54, 56)

5. Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese ripetibili (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 190, § 2) (v. punto 61) Oggetto Ricorso contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 febbraio 2020 (procedimento R 235/2019‑5), relativa a un procedimento di opposizione tra il CFA [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 febbraio 2020 (procedimento R 235/2019‑5) è annullata. 2) L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] SL, ad eccezione delle spese sostenute da quest’ultima dinanzi alla commissione di ricorso, che restano riservate. 3) Il CFA [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0266_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – CFA [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑266/20) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchi dell’Unione europea denominativo anteriore CFA e figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Pubblico di riferimento – Livello di attenzione» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Valutazione del rischio di confusione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 26, 27) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 31, 33, 34) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 32, 35, 38‑40, 42, 45‑48) 4. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3) (v. punti 54, 56) 5. Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese ripetibili (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 190, § 2) (v. punto 61) Oggetto Ricorso contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 febbraio 2020 (procedimento R 235/2019‑5), relativa a un procedimento di opposizione tra il CFA [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 febbraio 2020 (procedimento R 235/2019‑5) è annullata. 2) L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] SL, ad eccezione delle spese sostenute da quest’ultima dinanzi alla commissione di ricorso, che restano riservate. 3) Il CFA [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.
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