CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34107/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18/11/2025, la Corte di appello di Bologna confermavala sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 12/05/2022, appellata daGiuseppe Cavalazzi, che condannava al pagamento delle spese processuali delgrado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Luciani, difensore di fiducia dell’imputato, articolando vari motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, lamentando la erronea applicazione del regime transitorio dettatodal d.lgs. 150/2022 per i reati per cui è stato introdotto il regime di procedibilitàa querela; inoltre, lamenta come la Corte di appello, nel ritenere tempestiva laquerela, abbia reso motivazione apparente, omettendo di svolgere una puntualeanalisi della data di effettiva conoscenza dei fatti da parte della persona offesa,della data di presentazione delle querele e della eventuale incidenza del mutatoregime di procedibilità.Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe, altresì, errato nella ricostruzioneoperata, trascurando la circostanza che l’imputato aveva lavorato per Caritaliasolo sino ad ottobre 2017 (tanto che a novembre dello stesso anno il Cavalazziaveva concordato un risarcimento con la azienda) e che, dalla data di suaestromissione dal lavoro, non aveva più, quindi, disponibilità della password diaccesso al sistema aziendale: in tal senso in ricorso vengono riportati stralci delledeposizioni testimoniali ritenute rilevanti.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ed erratavalutazione in punto di sussistenza degli artifici e raggiri di cui all’art. 640 cod.pen.Al riguardo, con analoghe argomentazioni, rileva come l’imputato nella quasitotalità dei contratti, conclusi successivamente al novembre 2017, non potesseavere posto in essere alcun artifizio o raggiro.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in punto diritenuta continuità normativa tra il reato di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs.231/2007 e quello di cui all’art. 493-ter cod. pen.2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazionealla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.Al riguardo, la sentenza è censurata nella parte in cui è stato dato rilievo, alfine del diniego, alla gravità dei fatti ed ai precedenti penali di cui l’imputato eragravato, senza tenere conto delle eventuali condotte risarcitorie o riparatorie,della collaborazione processuale, nonché delle condizioni personali, familiari elavorative dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n.29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05; Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024,Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità lafunzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervoindifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motiviaventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione dilegge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi ecumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.1.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questaCorte, poi, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudiziodi legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte dicassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali aquella compiuta nei precedenti gradi di merito. In altri termini, il controllo sullamotivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispettoal fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predettivizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicatinei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile(Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n.26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sez. 5, n. 48050 del2/7/2019, S., Rv. 277758 – 01).1.2. Deve vieppiù rammentarsi come il motivo, con cui si lamenta il vizio dimotivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, penal'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamentepresi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato, ovveronon correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando nonabbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processualecui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che datale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nellasentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del datoprobatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cuitale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, inmodo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impiantoargomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021,2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motiviaspecifici e meramente reiterativi delle doglianze portate con l’atto di appello,oltre che manifestamente infondati.2.1. In particolare, il primo motivo è aspecifico e non porta alcun confrontocritico con la motivazione della sentenza (conforme a quella del primo giudice),che ha ritenuto accertato, con argomentazione compiuta e logica, nonchéaderente alle risultanze processuali, che l’imputato ebbe a continuare la suacondotta illecita pur dopo l’interruzione del rapporto di lavoro ed il ritiro dellecredenziali aziendali, servendosi, per lo scopo, sia della collaborazione del Casi,che del meccanismo di rinnovo automatico dei contratti (vds. pag. 5 dellasentenza impugnata).2.1.1. Invero, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che laricostruzione in fatto, che ha portato a ritenere la prosecuzione delle condotteillecite ben oltre la interruzione del rapporto lavorativo, ha trovato supportoprobatorio, per una parte significativa delle operazioni, anche nell’utilizzo di cartedi credito intestate all’imputato o a suoi prossimi congiunti, oltre che nelle stessedichiarazioni ammissive rese dal Cavalazzi al Caprara e nel contenuto dellaregistrazione effettuata dal Maenza (vds. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).2.1.2. Anche la valutazione di tempestività delle querele è stata ancorata,nel doppio grado del giudizio di merito, con motivazione congruente e priva diaporie logiche, ad un accertamento in fatto in ordine al momento in cui si èavuta conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementicostitutivi, da parte della persona offesa (vds. pagg 5 della sentenza di primogrado e 6-7 della sentenza impugnata).2.1.3. Di contro, sul punto, il ricorrente mira ad introdurre una diversa (eparziale) lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.Invero, il percorso argomentativo seguito dal ricorrente si risolve in unamera, e del tutto generica, lettura alternativa o rivalutazione del compendioprobatorio, che demanderebbe a questa Corte il compimento di una operazioneestranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione deglielementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.2.2. Le superiori considerazioni risultano assorbenti anche con riferimento alsecondo motivo, dedotto con denuncia anche graficamente generica e sostenutodalla medesima argomentazione spesa nel primo motivo.2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Invero, l'abrogazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, ad opera del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, con la contestuale introduzionedell'art. 493-ter cod. pen., ha integrato un'ipotesi di continuità normativa chenon comporta alcuna abolitio criminis (Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020,Anselmo, Rv. 279002 – 02: Sez. 2, n. 40810 de 27/09/2023, Barbetta, nonmass.).2.4. Il quarto motivo è aspecifico e manifestamente infondato.La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, amente del quale la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ègiustificata, con motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rendela statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 -01), anche allorquando il diniego del giudicenon prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedottidalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269 – 01).Nella specie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, comeelemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum,oltre alla sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimentodell’ulteriore beneficio (vds. da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanzel'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo lariforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), la spiccata pericolositàsociale del soggetto, per come risultante dai precedenti penali (vds. pag. 8 dellasentenza impugnata e pag. 7 della sentenza di primo grado).3. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e di una somma, che, in ragione dei motivi di inammissibilità edei profili di colpa ravvisabili, si stima equo determinare in euro tremila, daversarsi in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente