Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 36998/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30405/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO del TRIBUNALE di GORIZIA n. 1349/2019 depositat o il 08/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] di Scorianz C. G. Carbone S . s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])in relazione a pretesi crediti di lavoro; ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della fallitain qualità di operaio di 2° livello dal 10-7-2003 al 20-8-2014e poi dal 13- 4- 2015 al 2-7-2018, e di esser rimasto creditore degli stipendidal febbraio 20 13 all’agosto 2014, del TFR e dei ratei non liquidati, nonché degli stipendi delle mensilità di luglio, agosto, novembre e dicembre 2015, gennaio, febbraio e maggio 2016, nonché di quelli relativi alle mensilità dei periodi luglio 2016-aprile 2017 e giugno 2017-luglio 2018, oltre di nuovo al TFR e ai ratei finali; ha affidato la prova del rapporto alla documentazione già allegata alla domanda di insinuazione:ovvero le buste paga, i modelli di c.u. e i modelli Uniemens, oltre a un decreto ingiuntivoperaltro ottenuto in data anteriore al fallimento;il Tribunale di Gorizia ha respinto l’opposizioneper mancanza di prove in ordine al rapporto di lavoro; ha affermato che nessun altro elemento oltre a quelli sopra detti era stato offerto a sostegno della domanda e che a sfavore della ricostruzione fattuale dell’opponente – figlio dei soci illimitatamente responsabili della [OSCURATO:SOCIETA]. - stava l’inverosimiglianza del fatto di aver conti nuato a lavorare per periodi continuativi, dopo l’estinzione del primo rapporto, nonostante che la società non gli stesse corrispondendo, a suo dire, il salario già da un anno e mezzo; e di aver oltre tutto continuato a lavorare nel contesto del secondo rapporto senza nulla percepire e senza nulla reclamare per altri tre anni, fino a poche settimane prima del fallimento; tale serie di circostanze il tribunale ha ritenuto sospett a anche considerando i legami familiari tra l’opponente e i soci, così da reputare per l’appunto inverosimile quanto dedotto e inidonea l a prov a documentale; Scorianz ha impugnato la decisione con ricorso affidato a un solo motivo; la curatela del fallimento ha replicato con controricorso.

Considerato che:

I. -il ricorrente denunzia la violazione ed errata applicazione degli artt. 2697, 2704, 2709, 2710 e 2735 cod. civ., nonché del combinato degli artt. 39 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modificazioni in l. n. 133 del 2008, 1, 2 e 5 della l. n. 4 del 1953, 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, 4 e seg. del d.P.R. n. 322 del 1998, 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modificazioni in l. n. 326 del 2003, 116 della l. n. 388 del 2000, nella sostanza assumendoche la decisione del tribunale sarebbe “del tutto illegittima e in contrasto con l’art. 2697 cod. civ. in ragione delle prove documentali offerte in giudizio” e delle norme reg o lanti la materia, poiché le buste paga, rappresentando la copia del libro unico del lavoro (Lul) di competenza del lavoratore, farebbero esse stesse “piena prova nei confronti del datore di lavoro ai sensi degli artt. 2709 e 2710 cod. civ., costituendo finanche una confessione stragiudiziale di cui il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto necessariamente tenere conto”;la stessa considerazione il ricorrente prospetta quanto ai modelli certificativi e ai modelli Uniemens , considerata la loro provenienza pubblicatale da integrare il requisito di prova documentale opponibile al Fallimento;

II. -il ricorso è fondato; il tribunaleha respinto la domanda con una motivazione del tutto superficiale; si è affidato a due considerazioni: (a) perché la documentazione a corredo del rapporto di lavoroera insufficiente, volta che niente altro oltre alle buste paga, alla certificazione unica e ai modelli Uniemens era stato prodotto; e (b) perché l’allegazione a proposito della persistenza del rapporto nonostante il mancato pagamento delle spettanze, per diversi anni, era “inverosimile”;

III. – per contro va rammentato che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento del passivo fallimentare le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, ferma restando (semplicemente) la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è poi rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. Sez. 1n. 1649- 22, Cass. Sez. 1, n. 32395 - 19, Cass. Sez. 1 n. 18169 - 19); ne segue che, diversamente da quanto sostenuto dal tribunale, la produzione dei citati documenti non può considerarsi di per sé insufficiente a fini di prova del rapporto di lavoro,ove sia mancata un a contestazione specifica assistita da mezzi di prova contraria;IV. - è allora decisivo constatare che nel decreto è riportato il contenuto della contestazione in forza della quale la curatela aveva proposto l’esclusione del credito; se ne ricava un ’assoluta genericità di formulazione (difetto di “normalità, ragionevolezza e diligenza nel comportamento tenuto dal dipendente”), ma anche l’uso di un’e spressione dal significato potenzialmente oppostoa quanto ritenuto dal giudice a quo, di implicito riconoscimento, cioè, dell’effettività del rapporto di lavoro, in vero tradito dall’uso dal termine “dipendente” come riferit o al soggetto istante; non si comprende, in simile contesto, perché il tribunale abbia ritenuto insufficiente la prova documentale;

V. – n on possiede miglior sorte l ’ulteriore considerazione incentratasulla inverosimiglianza della regolare durata d el rapporto di lavoro, asseritamente protrattosi per anni senza che mai fosse stato reclamatoil pagamento delle retribuzioni; l’affermazione è, nella sua genericità, priva di consistenza motivazionale; mancando di puntualizzazioni, non può esserisolata in funzione di un ipotetico distinto rilievo di simulazione assoluta, che oltre tutto non risulta prospettataneppure dalla curatela fallimentare;

VI. –in conclusione il ricorso va accolto e il decreto cassato con rinvio al medesimo tribunale di Gorizia, in diversa composizione; il tribunale rinnoverà l’esame uniformandosi al principio esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Gorizia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30405/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO del TRIBUNALE di GORIZIA n. 1349/2019 depositat o il 08/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] di Scorianz C. G. Carbone S . s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])in relazione a pretesi crediti di lavoro; ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della fallitain qualità di operaio di 2° livello dal 10-7-2003 al 20-8-2014e poi dal 13- 4- 2015 al 2-7-2018, e di esser rimasto creditore degli stipendidal febbraio 20 13 all’agosto 2014, del TFR e dei ratei non liquidati, nonché degli stipendi delle mensilità di luglio, agosto, novembre e dicembre 2015, gennaio, febbraio e maggio 2016, nonché di quelli relativi alle mensilità dei periodi luglio 2016-aprile 2017 e giugno 2017-luglio 2018, oltre di nuovo al TFR e ai ratei finali; ha affidato la prova del rapporto alla documentazione già allegata alla domanda di insinuazione:ovvero le buste paga, i modelli di c.u. e i modelli Uniemens, oltre a un decreto ingiuntivoperaltro ottenuto in data anteriore al fallimento;il Tribunale di Gorizia ha respinto l’opposizioneper mancanza di prove in ordine al rapporto di lavoro; ha affermato che nessun altro elemento oltre a quelli sopra detti era stato offerto a sostegno della domanda e che a sfavore della ricostruzione fattuale dell’opponente – figlio dei soci illimitatamente responsabili della [OSCURATO:SOCIETA]. - stava l’inverosimiglianza del fatto di aver conti nuato a lavorare per periodi continuativi, dopo l’estinzione del primo rapporto, nonostante che la società non gli stesse corrispondendo, a suo dire, il salario già da un anno e mezzo; e di aver oltre tutto continuato a lavorare nel contesto del secondo rapporto senza nulla percepire e senza nulla reclamare per altri tre anni, fino a poche settimane prima del fallimento; tale serie di circostanze il tribunale ha ritenuto sospett a anche considerando i legami familiari tra l’opponente e i soci, così da reputare per l’appunto inverosimile quanto dedotto e inidonea l a prov a documentale; Scorianz ha impugnato la decisione con ricorso affidato a un solo motivo; la curatela del fallimento ha replicato con controricorso. Considerato che: I. -il ricorrente denunzia la violazione ed errata applicazione degli artt. 2697, 2704, 2709, 2710 e 2735 cod. civ., nonché del combinato degli artt. 39 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modificazioni in l. n. 133 del 2008, 1, 2 e 5 della l. n. 4 del 1953, 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, 4 e seg. del d.P.R. n. 322 del 1998, 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modificazioni in l. n. 326 del 2003, 116 della l. n. 388 del 2000, nella sostanza assumendoche la decisione del tribunale sarebbe “del tutto illegittima e in contrasto con l’art. 2697 cod. civ. in ragione delle prove documentali offerte in giudizio” e delle norme reg o lanti la materia, poiché le buste paga, rappresentando la copia del libro unico del lavoro (Lul) di competenza del lavoratore, farebbero esse stesse “piena prova nei confronti del datore di lavoro ai sensi degli artt. 2709 e 2710 cod. civ., costituendo finanche una confessione stragiudiziale di cui il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto necessariamente tenere conto”;la stessa considerazione il ricorrente prospetta quanto ai modelli certificativi e ai modelli Uniemens , considerata la loro provenienza pubblicatale da integrare il requisito di prova documentale opponibile al Fallimento; II. -il ricorso è fondato; il tribunaleha respinto la domanda con una motivazione del tutto superficiale; si è affidato a due considerazioni: (a) perché la documentazione a corredo del rapporto di lavoroera insufficiente, volta che niente altro oltre alle buste paga, alla certificazione unica e ai modelli Uniemens era stato prodotto; e (b) perché l’allegazione a proposito della persistenza del rapporto nonostante il mancato pagamento delle spettanze, per diversi anni, era “inverosimile”; III. – per contro va rammentato che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento del passivo fallimentare le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, ferma restando (semplicemente) la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è poi rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. Sez. 1n. 1649- 22, Cass. Sez. 1, n. 32395 - 19, Cass. Sez. 1 n. 18169 - 19); ne segue che, diversamente da quanto sostenuto dal tribunale, la produzione dei citati documenti non può considerarsi di per sé insufficiente a fini di prova del rapporto di lavoro,ove sia mancata un a contestazione specifica assistita da mezzi di prova contraria;IV. - è allora decisivo constatare che nel decreto è riportato il contenuto della contestazione in forza della quale la curatela aveva proposto l’esclusione del credito; se ne ricava un ’assoluta genericità di formulazione (difetto di “normalità, ragionevolezza e diligenza nel comportamento tenuto dal dipendente”), ma anche l’uso di un’e spressione dal significato potenzialmente oppostoa quanto ritenuto dal giudice a quo, di implicito riconoscimento, cioè, dell’effettività del rapporto di lavoro, in vero tradito dall’uso dal termine “dipendente” come riferit o al soggetto istante; non si comprende, in simile contesto, perché il tribunale abbia ritenuto insufficiente la prova documentale; V. – n on possiede miglior sorte l ’ulteriore considerazione incentratasulla inverosimiglianza della regolare durata d el rapporto di lavoro, asseritamente protrattosi per anni senza che mai fosse stato reclamatoil pagamento delle retribuzioni; l’affermazione è, nella sua genericità, priva di consistenza motivazionale; mancando di puntualizzazioni, non può esserisolata in funzione di un ipotetico distinto rilievo di simulazione assoluta, che oltre tutto non risulta prospettataneppure dalla curatela fallimentare; VI. –in conclusione il ricorso va accolto e il decreto cassato con rinvio al medesimo tribunale di Gorizia, in diversa composizione; il tribunale rinnoverà l’esame uniformandosi al principio esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Gorizia
Decreto Cassazione n. 36998/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris