CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 31824/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
litare di appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare, FrancescoUfilugelli, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;lette le note scritte di udienza depositate dalla difesa il 22.5.2026;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, venivacondannato dal Tribunale Militare di Napoli con sentenza del 14 maggio 2025, inquanto ritenuto colpevole del delitto di peculato militare continuato aggravatosanzionato dagli artt. 215, 47, n. 2 c.p.m.pace, 81 cpv. cod. pen., perché,incaricato delle funzioni amministrative di gestione del fondo cassa permanentedel reparto, per la gestione delle missioni fuori territorio, si appropriava dellasomma di euro 1600,00 della quale aveva il possesso per ragioni di ufficio,custodita nella cassaforte ubicata in uno dei locali della caserma. Conl’aggravante grado rivestito. Fatto accertato in Lucera il 23.12.2022.La Corte di appello militare, investita del gravame proposto dall’imputato,confermava la sentenza impugnata in data 20 gennaio 2026.Richiamate integralmente le argomentazioni della sentenza di primo grado,esaminava partitamente i singoli motivi di appello, rigettandoli. Osservava che:-come da prassi, l’incarico era stato conferito verbalmente el’appuntato scelto era stato istruito sulle modalità di gestione delservizio. L’incarico era sufficiente ad attribuire all’interessato laqualifica soggettiva richiesta dall’art.215 c.p.m.p. e le necessariecompetenze;-la mancanza di una disposizione di previsione della necessità disottoporre il registro al controllo del superiore non escludeva la suaobbligatorietà rispetto alla prassi consolidata; il sottrarsi a tale prassiaveva consentito al militare di gestire il fondo senza dover dare contodelle operazioni effettuate e delle modalità di custodia;-l’istruttoria aveva confermato che gli anticipi per i militari inmissione dovevano essere erogati in contanti e non era stata previstala possibilità di effettuare un bonifico che avrebbe richiesto l’aperturadi un conto corrente dedicato. La mancanza di un divieto di versare lesomme con detta modalità era una conseguenza necessaria dellascelta organizzativa;-era stata correttamente valorizzata la circostanza che l’imputatoaveva restituito le somme non nell’immediatezza dell’accertamento,condotta che avrebbe potuto confermare la sua buona fede, mal’ultimo giorno utile;-la circostanza che l’imputato aveva rimosso il denaro dallacassaforte, dove doveva custodirlo, per portarlo presso la propriaabitazione, integrava l’elemento oggettivo del reato contestato e lecircostanze dedotte in ordine alle ragioni di tale gesto potevanoinfluire sulla valutazione dell’elemento soggettivo del reato. Tuttavia,la motivazione fornita dal militare, relativa alla volontà di custodire inmodo più idoneo il denaro, non riponendo fiducia nei colleghi, non eraconvincente per una pluralità di ragioni: egli mai aveva comunicato aipropri superiori il dedotto timore né le ragioni dello stesso; in terminigenerali, doveva ritenersi che il denaro fosse custodito piùefficacemente in una cassaforte blindata in una Caserma deicarabinieri, piuttosto che in una casa privata; egli non sarebbe statochiamato a rispondere dell’ammanco ove il denaro fosse statosottratto dall’ufficio nel rispetto delle prescrizioni impartitegli, mentresicuramente ne avrebbe dovuto rispondere in caso di furto avvenutonell’abitazione; che irrilevante era, ai fini dell’integrazione del reato, lacircostanza che egli intendesse restituire la somma, in quanto,trattandosi di bene fungibile, non è configurabile il peculato d’uso;- che era suscettibile di valutazione negativa la circostanza cheegli, per difendersi, avesse gettato ombre sui colleghi di lavoro; cheerano emersi elementi dai quali desumere che egli si trovasse indifficoltà economiche;-che irrilevante, ai fini dell’accertamento del reato, era ladivergenza testimoniale sulla presenza del registro all’atto delcontrollo;- che non era nelle facoltà del militare scegliere il luogo dicustodia, essendo questo oggetto degli ordini e istruzioni ricevute;-che irrilevante era la questione relativa al luogo di custodia dellechiavi della cassaforte;-che, per i motivi già esposti, il militare, per il fatto di averportato altrove e, in particolare, nella sua abitazione il denaro, siesponeva al rischio di doverlo rimborsare ove sottrattogli;- che irrilevante era l’uso che il militare avesse fatto del denaro,una volta accertato che egli l’aveva rimosso dal luogo ove dovevaessere custodito, sottraendolo alla disponibilità dell’Amministrazione;- che irrilevante era verificare ove egli avesse riposto il denaro ose lo avesse utilizzato per esigenze personali, essendo, comunque,certo che aveva corrisposto l’anticipo di missione ai militari che loavevano richiesto, disponendo due bonifici dal conto correntepersonale intestato allo stesso militare e alla moglie, circostanzaindicativa di una confusione tra i patrimoni.2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente sulla base di tre motivi.2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 215c.p.m.pace, censura la decisione per avere fondato il giudizio dicolpevolezza sulla base di indizi illogici e in violazione dei principidi valutazione della prova. In particolare, lamenta che la Corteabbia ritenuto provata l’appropriazione, intesa come interversiopossessionis, sulla base di elementi non univoci ed equivoci. Così:- la mancata immediata restituzione della somma costituisce undato neutro, posto che l’imputato l’ha restituita nel termine assegnato,sicché attribuire a detta condotta la prova dell’appropriazioneintegrerebbe trasformare una congettura in prova;- il ricorso a due bonifici effettuati dal conto corrente personalenon costituisce prova dell’appropriazione, ma solo del fatto che ilmil i tare ha usato fondi propri per fronteggiare esigenzedell’amministrazione, condotta non solo non illecita, ma che potrebbeaddirittura essere interpretata come atto finalizzato al mantenimentodell’efficienza del servizio per fronteggiare una momentaneaindisponibilità di contante. Censura come illogica, contraddittoria efrutto di travisamento la deduzione che l’utilizzo del denaro propriocostituisce prova di appropriazione di denaro pubblico;- la falsificazione del registro non è fondata su prova certa, nonessendo stata effettuata una perizia grafica e, comunque, il Tribunalenon si confronta con la possibilità che le falsità siano state commesseper sanare ex post una gestione irregolare, ma non illecita. Ritiene,conclusivamente, che la sentenza costruisca la prova dellacolpevolezza sulla base di una concatenazione di inferenze, ciascunadelle quali debole e suscettibile di interpretazione alternativa, in talmodo violando i principi in tema di valutazione del dato indiziario.2.2, Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen., lamenta che la Corte abbiaerroneamente qualificato come condotta appropriativa il merospostamento del luogo di custodia, omettendo di verificare la condottaintegrante l’appropriazione ovvero l’interversione del possesso, nonessendo stato accertato alcun atto dispositivo del denaro.2.3. Con il terzo motivo lamenta contraddittorietà dellamotivazione per avere la Corte qualificato il reato come istantaneo,trovando, però, conferma dello stesso nel fatto che il denaro non erastato restituito immediatamente; che abbia valutato non credibili legiustificazioni addotte per motivare il fatto di aver conservato il denaroin casa, senza confrontarsi con le argomentazioni difensive in ordinealle falle nella sicurezza della custodia in ufficio.Conclude, quindi, chiedendo l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato; in subordine,l’annullamento con rinvio per un nuovo esame della vicenda.3.[OSCURATO:PERSONA] generale militare ha depositato requisitoria scrittachiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.4. Il difensore ha depositato “note scritte” riproponendo gli argomenti giàespressi in ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Deve preliminarmente ribadirsi che sono precluse al giudice dilegittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata sia l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametridi ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativarispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Il controllo sulla motivazionerimesso al giudice di legittimità «è circoscritto, in base all’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delleragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenzadi manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delleargomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della nonemersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti delprocesso, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti lacui sussistenza rende a decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del24/01/2023, Rv. 284556)» (Sez. 1, n. 45531 del 17/02/2023, Rv.285504-01).Con riferimento ai criteri di valutazione degli elementi indiziari,questa Corte ha affermato che il requisito della molteplicità, che consenteuna valutazione di concordanza, e quello della gravità, sono tra lorocollegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizipoco significativi, può assumere rilievo l’elevato numero degli stessi,quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, inpresenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loronumero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto. (Sez. 2, n.35827 del 12/07/2019, Rv. 276743-01)2. Sulla base di tali principi il Collegio ha, quindi, valutato i motivi diricorso.Il primo e il secondo, in quanto strettamente connessi, vengonoesaminati congiuntamente.La difesa censura la decisione per avere fondato la provadell’elemento oggettivo del reato su indizi labili e non univoci, in assenzadi prova di atti dispositivi del denaro e, quindi, della interversiopossessionis. La censura è infondata. Deve premettersi che le sentenze diprimo e di secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione deglielementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni,con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene asaldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpoargomentativo uniforme e privo di lacune, puntualmente replicando allededuzioni ed ai rilievi svolti dalle difese. A fronte di tale apparatoargomentativo, il ricorrente si è, sostanzialmente, limitato a riproporre,per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudicidi merito e a formulare critiche sulle valutazioni espresse in ordine almateriale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone,tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa sede nonassoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato. Iltessuto motivazionale della sentenza in esame non presenta quegli aspettidi carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamentodel giudice di merito denunciati.In particolare, si osserva che la Corte territoriale militare, così come ilTribunale militare, hanno ritenuto che l’elemento oggettivo del reato siaintegrato dal fatto di aver rimosso il denaro dal luogo ove si aveva l’ordinee l’istruzione di custodirlo per portarlo presso la propria abitazione, senzal’autorizzazione dei superiori. Hanno, in proposito, osservato che, con talecondotta, l’imputato ha acquisito la possibilità di gestire il denaro comefosse proprio.La tesi è condivisibile. Il sottrarre il denaro dal luogo ove deve esserecustodito e, quindi, di averne difatto lapiena disponibilità, integrainequivocabilmente un atto di indebita gestione del denaro come proprio.Non può sfuggire che, nel momento in cui il denaro non è prontamentereperibile nel luogo ove deve essere inevitabilmente si attribuisce a chi neha il materiale possesso un potere di amministrazione della somma al difuori di ogni controllo, potenzialmente sottraendolo anche alla suadestinazione. Si è affermato (Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, Rv.255529-01, in motivazione), con argomento che si ritiene di condividere,che «l'inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale chesi comporti "uti dominus" nei confronti di danaro del quale ha il possessoin ragione del suo ufficio e la sua conseguente appropriazione possonorealizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, del tuttoautonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, indisponibile in ragione dinorme giuridiche o di atti amministrativi».La motivazione non è inficiata dall’argomento secondo il quale l’avercollocato altrove il denaro non integrerebbe un atto di dominio sulla cosa,compiuto con l’intenzione di tenerla per sé. La sentenza di primo grado,integralmente richiamata dalla Corte territoriale, ha chiarito che ilmomento consumativo del delitto di peculato coincide con quelloappropriativo del denaro, sicché resta irrilevante la circostanza che,successivamente, la somma venga restituita, ciò costituendo un meropost factum, ed ha riportato, a conferma della volontà di appropriarsidelle somme, una serie di elementi (prelievo dal luogo di custodiaall’insaputa dei superiori gerarchici; mancata evasione delle richieste dianticipo da parte di un militare, Tusiano;mancata corresponsione deglianticipi in contanti; contraffazione delle firme; mancata sottoposizione delregistro al controllo mensile del Superiore;restituzione della somma solodopo la constatazione dell’ammanco e decorsi cinque giorni dallarichiesta) che, valutati unitariamente, hanno convinto la Corte, conmotivazione condivisibile, circa la sussistenza dell’elemento oggettivo esoggettivo del reato contestato.La tesi difensiva è infondata anche laddove intende accreditarel’ipotesi secondo la quale la condotta posta in essere dal ricorrente nonsarebbe appropriativa, bensì volta a realizzare una forma alternativa dicustodia. La Corte ha motivato in modo convincente in ordine al fatto cheil ricorrente non aveva alcuna autonomia nel decidere dove custodire ildenaro, che doveva rimanere nella cassaforte dell’ufficio, e sul fatto che lastessa rimozione del denaro dal luogo deputato istituzionalmente alla suacustodia integrava atto di appropriazione in quanto lo sottraeva alladisponibilità dell’Amministrazione.3. La Corte ha, quindi, valutato gli ulteriori argomenti proposti dalladifesa al fine di escludere l’elemento oggettivo e soggettivo del reato.Passandoli in rassegna singolarmente, si osserva quanto segue.Quanto al fatto che l’imputato riconsegnò la somma solo l’ultimogiorno utile, l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale è conforme alogica. Ha osservato che il teste Magg. Vivaldi aveva intimato all’App. Sc.[OSCURATO:PERSONA] di restituire la somma “il prima possibile” e, comunque, nonoltre il 29.12., giorno del suo rientro in servizio ed ha interpretato lacircostanza che l’imputato abbia riconsegnato l’importo l’ultimo giornoutile come dimostrazione del fatto che egli non ne aveva la disponibilitàimmediata in quanto, diversamente, l’avrebbe riconsegnata subito, ancheper dare credibilità alla tesi, secondo la quale l’aveva portata presso lasua abitazione per custodirla con maggiore sicurezza. La Corte hacorrettamente rilevato che egli non aveva alcuna autonomia nel decidereil luogo di custodia più idoneo, osservando che un militare ha il dovere diorganizzativa. Ebbene, a fronte di tale inoppugnabile considerazione, lacircostanza che il denaro non sia stato riportato subito nel luogo deputatoalla custodia, ma solo l’ultimo giorno accordato, costituisce conferma dellainconsistenza logica dell’argomento difensivo. Nel caso in esame, infatti,non può invocarsi il rispetto del termine finale, benevolmente accordatodal Magg. Vivaldi, come argomento sul quale fondare la neutralità dellacondotta di protrazione dell’illegittimo possesso del denaro. La sommadoveva rimanere costantemente presso l’ufficio e, ove venuta meno oridotta per motivi d’ufficio, doveva essere reintegrata nel rispetto dellaprocedura dettata.Parimenti infondata è la questione relativa al significato da attribuireai bonifici effettuati ai commilitoni dal conto corrente del ricorrente. LaCorte ha argomentato in modo logico, osservando che l’elementooggettivo del reato è stato integrato nel momento in cui il militare haacquisito la disponibilità del denaro, rimuovendolo dall’ufficio e che,rispetto a tale condotta, rimane irrilevante il fatto che l’imputato abbiaversato la somma sul proprio conto corrente, l’abbia utilizzata pereffettuare pagamenti in contanti, o l'abbia semplicemente tenuta adisposizione.Ha aggiunto che la circostanza che egli abbia versato gli anticipi aicommilitoni con somme tratte dal proprio conto corrente costituisceargomento dal quale desumere che, o prima o dopo tali versamenti,abbia, comunque, dovuto reintegrare la provvista, così realizzando laconfusione, tra il patrimonio proprio e il denaro pubblico, che integral’appropriazione contestata. D’altro canto, risponde a criteri di logica che,nella circostanza accertata, nella quale il denaro dell’ufficio era statoportato presso l’abitazione o, comunque, nella disponibilità esclusivadell’imputato, la circostanza che egli abbia fatto ricorso a fondi personaliper adempiere a doveri d’ufficio possa trovare logica spiegazione solo nelfatto che era consapevole di essersi appropriato delle somme e chequeste non erano, quindi, disponibili in ufficio. Diversamente, ove cioènon fossero stati disponibili fondi per gli anticipi, avrebbe semplicementedovuto ricorrere alla procedura prevista per reintegrare la sommamancante, come evidenziato nella sentenza impugnata. Anche talecensura, pertanto, non è idonea ad inficiare l’attendibilità complessivadella argomentazione della Corte.Infondata, infine, è anche l’ultima argomentazione relativa allaequivocità delle falsificazioni. Nella prospettazione difensiva, la Corteavrebbe omesso di valutare se detta falsificazione era finalizzata aregolarizzare ex post una gestione amministrativa irregolare (versamentieffettuati con bonifici, anziché in contanti), piuttosto che ad occultare lasottrazione del denaro. La versione alternativa prospettata dalla difesa sifonda sul presupposto, erroneo, che l’aver rimosso il denaro dal luogo ovedoveva essere custodito per portarlo presso la propria abitazione noncostituisca un atto di disposizione. In realtà, logica è la valutazione dellaCorte, che ha attribuito significato appropriativo alla condotta. Rispetto atale costruzione fattuale, la falsificazione costituisce argomento che, da unpunto di vista logico, supporta la tesi accusatoria.Quanto alla riferibilità della falsificazione al ricorrente, la Corteterritoriale ha riportato, condividendola, l’argomentazione fornita sulpunto dal Tribunale, in ordine alla riconducibilità delle condotte difalsificazione al ricorrente, in quanto funzionali ad evitare controlli sullaconsistenza del fondo da parte del Comandante, la cui autorizzazione eranecessaria per concedere gli anticipi; in quanto i testi Tusiano e DeRogatis, ovvero i beneficiari dei bonifici, hanno riferito di aver interloquitosulla questione con il solo imputato; in quanto nessun altro soggettopoteva avere interesse alla falsificazione.4.Quanto, infine, al terzo motivo con il quale si denuncia l’illogicitàdella motivazione per avere considerato la restituzione del denaroirrilevante ai fini dell’integrazione del reato e aver interpretato la suatardività come conferma della responsabilità, si osserva che nessunacontraddizione è ravvisabile, posto che la Corte ha correttamenteaffermato che la restituzione costituisce un post factum che non incidesulla pregressa consumazione del reato ed ha, invece, utilizzato il temadel ritardo nella restituzione quale prova dell’elemento soggettivo dellacondotta appropriativa.5. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso, in quanto fondatosu motivi infondati, deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]