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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15832/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27331/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] B. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini, 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]D'Agostino; -controricorrenti- nonchécontro ROMITO Vincenzo , SEMERARO [OSCURATO:PERSONA] , SEMERARO Salvatore, ALLEGRINI [OSCURATO:PERSONA] SEMERARO [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce n. 333/2020,depositata il 16 aprile 2020 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con atto di citazione, ritualmente notificato, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Anna MariaPacifico convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dinanzi al Tribunale di Brindisi , espone nd o di essere proprietari, in comunione proindiviso, di alcuni appezzamenti di terreno, ubicati a montedella fascia costiera del territorio di Ostuni e della S.S. 379, c.da [OSCURATO:PERSONA]; che tutti gli immobili erano pervenuti per successione di [OSCURATO:PERSONA] deceduta il 21marzo 1984, che li aveva istituiti eredi universali con testamento pubblico; che erano poi venuti a conoscenza che [OSCURATO:PERSONA] l a aveva fatto pubblicare un testamento olografo assertivamente attribuito a [OSCURATO:PERSONA], datato m aggio 1971, con cui sarebbe stato istituito suo erede universalee che, da ultimo, avrebbe tra sferito in vendita l’appezzamento a valle della S.S. 379, p.lle 82 e 88, a [OSCURATO:PERSONA]; deducevano quindi l’assoluta nullità o inefficacia dell’atto di vendita in quanto il Tanzarella non poteva validamente disporre dell’immobile, dato che il preteso testamento olografo era palesemente falso e, pertanto, dichiaravano di disconoscerlo e impugnarlo; in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse autentico, ne contestavano la nullità per incompletezza della data mancante e dell’indicazion e del giorno di sottoscrizione; in via ulteriormente subordinata, evidenziavano come ogni preteso diritto sull’eredità di LeonardoTanzarella, al momento della pubblicazione (17novembre 2006), sarebbe comunque prescritto per mancanza di accettazione dell’eredità nel termine decennale stabilito dall’art. 480 cod. civ.e, in ultima analisi, avendo avuto a vario titolo il possesso di tutti i cespiti fin dal novembre 1969, ne avrebbero acquistato la proprietà per usucapione.Concludevano perché, in ogni caso, fosse accertata la loro esclusiva proprietà sugli immobili sopraindicati e l’esclusione di ogni diritto di Romolo BelvedereGiuseppe Tanzarella e conseguentemente di [OSCURATO:PERSONA]; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Nel procedimento, iscritto al n. 3 115 /08 R.G. , si costituiva [OSCURATO:PERSONA] proponendo domanda riconvenzionale con cui si dichiarava estraneo a qualunquerapporto tra gli attori e il Tanzarella e rappresentava di aver acquistato in buona fede l’immobileoggetto di causa dal soggetto giuridico che ne risultava proprietario e ne aveva il possesso, pagandone il prezzo di euro 52.000,00, superiore alla quotazione di mercato; onde chiedeva, in via preliminare, di essere estromesso dal giudizio; in subordine, dispiegava domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto Tanzarella al fine di ottenere il risarcimento del danno qualora avesse subito l’evizione totale dell’immobile.

Con distinto atto di citazione, il Tanzarella, rimasto contumace nel procedimento n. 3 115 /08 R.G. , conveniva in giudizio i coniugi [OSCURATO:PERSONA] con i loro figli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , chiedendo al Tribunale di Brindisi di pronunciare l’annullamento del precedente testamento di [OSCURATO:PERSONA] del 12 novembre 1969, n ella parte in cui sarebbe risultato incompatibile con l’istituzione di erede in suo favore con il secondo testamento , pubblicato in data 17novembre 2006, e accertarsi la sua qualità di proprietario iure ereditatisdei beni, per l’intero o per la quota che gli sarebbe stata riconosciuta di diritto, che sarebbe stato accertato in corso di causa essere caduti in successione.

Instauratosi il contraddittorio, nel secondo giudizio(n. 3219/08 R.G.) si costituivano i germani [OSCURATO:PERSONA] e i loro genitori i quali, riproducendo la narrazione dei fatti già rappresentati dagli stessi coniugi [OSCURATO:PERSONA] nel loro atto di citazione, contrastavano la domanda attorea e spiegavano domanda riconvenzionale chiedendo all’adito Tribunale di rigettare la domanda d el Tanzarella poiché inammissibile, improcedibile e infondata.

Riuniti i dueprocedimenti ( n. 3 115 /08 R.G. e n. 3219/08 R.G. ) , veniva disposta una consulen z a tecnica d'ufficio e si procedeva all'assunzione della prova testimonia l e .

Nel corso dell’istruttoria, veniva prodotta copia della relazione della consulenza grafologica espletata sul testamento olografo datato maggio 1971, attribuito a [OSCURATO:PERSONA], eseguita nel procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] ed altri; da ultimo, veniva versata in atti copia del dispositivo, nonché della sentenza penale del Tribunale di Brindisi n. 3192/14 con cui, tra l’altro, era stata dichiarata la falsità del testamento olografoed era stato condannato [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeTanzarella.

Il Tribunale di Brindisi , con sentenza n. 1621/2015 del 24 settembre 2015, dichiarava inesistente e, comunque, inefficace perché falso, il testamento olografo attribuito a [OSCURATO:PERSONA], datato maggio 1971, pubblicato in data 17novembre 2006 , e, per l’effetto, ordinava di procedere alla cancellazione della sua trascrizione; dichiarava e riconosceva l’inesistenza e la non opponibilità agli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’effetto traslativo dell’atto pubblico di vendita per mancanza di titolarità del bene e per carenza della legittimazione al negozio stipulato da parte di [OSCURATO:PERSONA] , con cancellazione della relativa trascrizione; in accoglimento della domandariconvenzionale spiegata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannava quest’ultimo al risarcimentodel danno, che si liquidava in euro 85.682,00, quale valore dell’area acquisita dal Tanzarella con l’atto pubblico di vendita, intercorso tra le parti; condannava i convenuti Tanzarella e Romito, in solido tra loro, alle spese di giudizio in favore degli attori econdannava il Tanzarella al pagamento delle spese processuali in favore di VincenzoRomito, ponendo le spese di c.t.u. definitivamente a carico del Romito e del Tanzarella.

2. –[OSCURATO:PERSONA] interponeva appello.

Instauratosi il contradditorio, si costituivano i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e i germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, in via preliminare, l’interruzione del procedimento per la morte di [OSCURATO:PERSONA].

Il processo veniva interrotto e, successivamente, riattivato per iniziativa dell’appellante.

Si costituiva, altresì, [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello di Lecce ha rigettato l'impugnazione , condannando l’appellante al rimborso delle spese del gravame in favore di AlessandroSemerano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dichiarando irripetibili le spese nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] .

Le spese tra l’appellante e [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeTanzarella sono state integralmente compensate.

3. –[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

AlessandroSemerano e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n on hanno svolto attività difensiva.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

I controricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo di ricorso (art. 360 n. 5 cod. proc. civ. : violazione o falsa applicazione di legge.

Violazione dell’art. 292 cod. proc. civ.)parte ricorrente richiede la cassazione della sentenza per quanto ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1621/15 relativamente alla sua condanna al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA] da questi preteso in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado.

Sostiene il ricorrente che il secondo giudice avrebbe errato per non aver rilevato il difetto di contraddittorio verificatosi nel giudizio innanzi al Tribunale, tra esso Tanzarella e [OSCURATO:PERSONA] , entrambi convenuti dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 3115/08 R.G., riguardo alla domanda riconvenzionale dello stesso Romito.

Tale domanda, formulata in quel procedimento , s arebbe stata introdotta irritualmente, in violazione dell’art. 167 cod. proc. civ., non essendo stata tempestivamente notificata al Tanzarella rimasto contumace, quand’anche egli fosse attore nel procedimento n. 3219/08 R.G., instaurato nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e poi riunito a quello n. 3115/08 R.G.

1.1. –Il motivo è inammissibile.

Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice(Cass., Sez.

VI-4, 9 aprile 2018 , n. 8697; Cass., Sez.

II, 17giugno2010 , n. 14625; Cass., Sez.

III, 25febbraio 2004, n. 3817).

Nella specienon risulta che la nu ll ità sia stata dedotta né i n primo, a seguito della riunione dei due procedimenti,né in secondo grado, quando la parte avrebbe dovuto tempestivamente farla valere, venendo qui tardivamente prospettata dinanzi la Corte di cassazione.

Né d'altronde alcun pregiudizio risulta essere stato subito dal ricorrenteche ha svolto le sue difese .

Pavimenti inammissibile è la doglianza sotto la violazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non essendovi nella specieun fatto storico omesso.

2. –Con il secondo motivo di doglianza si deduce la violazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

Violazione o falsa applicazione di legge.

Erronea applicazione dell’art. 534 cod. proc. civ.Il ricorrente muove censura alla sentenza della Corte di appello di Lecce sul punto della conferma della responsabilità e conseguenziale condanna a suo carico per i danni patiti da [OSCURATO:PERSONA] in esito all’invalidazione giudiziaria della vendita immobiliare.

Sostiene il ricorrente che la vicenda relativa all’immobile in questione non sarebbe stata sufficientemente esaminata dal giudice poiché l’acquisto del bene da parte del Romito sarebbe stato legittimo e opponibile ai [OSCURATO:PERSONA], data l’apparente validità del titolo di proprietà; tanto sia per l’assenza dei [OSCURATO:PERSONA] nella linea continua di trascrizioni a suo favore, sia per la situazione di materiale possesso esercitato sull’appezzamento oggetto della vendita.

2. –Il motivo è inammissibile.

Riguardo allaviolazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. si è di fronte a una ipotesidi c.d. doppia conforme ( Cass., Sez.

II, del 12 novembre 2019 n. 29222 ) , poiché nei due gradi di merito le "questioni di fatto" sono state decise in base alle "stesse ragioni".

La doglianza, peraltro , non coglie la ratio della decisione , giacché la Corte di appello ha rigettato l'impugnazione sul presupposto della mancanza di prova della buona fede incolpevole da parte del terzo al momento dell'acquisto dei terreni.

Al riguardo,si mira a una inammissibile rivalutazione del merito, mentre il richiamo a disposizioni riguardanti beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri non risulta rilevantenella fattispecie.

3. –Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unicodi cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore de i controricorrent i , in euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d el ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27331/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] B. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini, 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]D'Agostino; -controricorrenti- nonchécontro ROMITO Vincenzo , SEMERARO [OSCURATO:PERSONA] , SEMERARO Salvatore, ALLEGRINI [OSCURATO:PERSONA] SEMERARO [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce n. 333/2020,depositata il 16 aprile 2020 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con atto di citazione, ritualmente notificato, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Anna MariaPacifico convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dinanzi al Tribunale di Brindisi , espone nd o di essere proprietari, in comunione proindiviso, di alcuni appezzamenti di terreno, ubicati a montedella fascia costiera del territorio di Ostuni e della S.S. 379, c.da [OSCURATO:PERSONA]; che tutti gli immobili erano pervenuti per successione di [OSCURATO:PERSONA] deceduta il 21marzo 1984, che li aveva istituiti eredi universali con testamento pubblico; che erano poi venuti a conoscenza che [OSCURATO:PERSONA] l a aveva fatto pubblicare un testamento olografo assertivamente attribuito a [OSCURATO:PERSONA], datato m aggio 1971, con cui sarebbe stato istituito suo erede universalee che, da ultimo, avrebbe tra sferito in vendita l’appezzamento a valle della S.S. 379, p.lle 82 e 88, a [OSCURATO:PERSONA]; deducevano quindi l’assoluta nullità o inefficacia dell’atto di vendita in quanto il Tanzarella non poteva validamente disporre dell’immobile, dato che il preteso testamento olografo era palesemente falso e, pertanto, dichiaravano di disconoscerlo e impugnarlo; in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse autentico, ne contestavano la nullità per incompletezza della data mancante e dell’indicazion e del giorno di sottoscrizione; in via ulteriormente subordinata, evidenziavano come ogni preteso diritto sull’eredità di LeonardoTanzarella, al momento della pubblicazione (17novembre 2006), sarebbe comunque prescritto per mancanza di accettazione dell’eredità nel termine decennale stabilito dall’art. 480 cod. civ.e, in ultima analisi, avendo avuto a vario titolo il possesso di tutti i cespiti fin dal novembre 1969, ne avrebbero acquistato la proprietà per usucapione.Concludevano perché, in ogni caso, fosse accertata la loro esclusiva proprietà sugli immobili sopraindicati e l’esclusione di ogni diritto di Romolo BelvedereGiuseppe Tanzarella e conseguentemente di [OSCURATO:PERSONA]; il tutto con vittoria delle spese di lite. Nel procedimento, iscritto al n. 3 115 /08 R.G. , si costituiva [OSCURATO:PERSONA] proponendo domanda riconvenzionale con cui si dichiarava estraneo a qualunquerapporto tra gli attori e il Tanzarella e rappresentava di aver acquistato in buona fede l’immobileoggetto di causa dal soggetto giuridico che ne risultava proprietario e ne aveva il possesso, pagandone il prezzo di euro 52.000,00, superiore alla quotazione di mercato; onde chiedeva, in via preliminare, di essere estromesso dal giudizio; in subordine, dispiegava domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto Tanzarella al fine di ottenere il risarcimento del danno qualora avesse subito l’evizione totale dell’immobile. Con distinto atto di citazione, il Tanzarella, rimasto contumace nel procedimento n. 3 115 /08 R.G. , conveniva in giudizio i coniugi [OSCURATO:PERSONA] con i loro figli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , chiedendo al Tribunale di Brindisi di pronunciare l’annullamento del precedente testamento di [OSCURATO:PERSONA] del 12 novembre 1969, n ella parte in cui sarebbe risultato incompatibile con l’istituzione di erede in suo favore con il secondo testamento , pubblicato in data 17novembre 2006, e accertarsi la sua qualità di proprietario iure ereditatisdei beni, per l’intero o per la quota che gli sarebbe stata riconosciuta di diritto, che sarebbe stato accertato in corso di causa essere caduti in successione. Instauratosi il contraddittorio, nel secondo giudizio(n. 3219/08 R.G.) si costituivano i germani [OSCURATO:PERSONA] e i loro genitori i quali, riproducendo la narrazione dei fatti già rappresentati dagli stessi coniugi [OSCURATO:PERSONA] nel loro atto di citazione, contrastavano la domanda attorea e spiegavano domanda riconvenzionale chiedendo all’adito Tribunale di rigettare la domanda d el Tanzarella poiché inammissibile, improcedibile e infondata. Riuniti i dueprocedimenti ( n. 3 115 /08 R.G. e n. 3219/08 R.G. ) , veniva disposta una consulen z a tecnica d'ufficio e si procedeva all'assunzione della prova testimonia l e . Nel corso dell’istruttoria, veniva prodotta copia della relazione della consulenza grafologica espletata sul testamento olografo datato maggio 1971, attribuito a [OSCURATO:PERSONA], eseguita nel procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] ed altri; da ultimo, veniva versata in atti copia del dispositivo, nonché della sentenza penale del Tribunale di Brindisi n. 3192/14 con cui, tra l’altro, era stata dichiarata la falsità del testamento olografoed era stato condannato [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeTanzarella. Il Tribunale di Brindisi , con sentenza n. 1621/2015 del 24 settembre 2015, dichiarava inesistente e, comunque, inefficace perché falso, il testamento olografo attribuito a [OSCURATO:PERSONA], datato maggio 1971, pubblicato in data 17novembre 2006 , e, per l’effetto, ordinava di procedere alla cancellazione della sua trascrizione; dichiarava e riconosceva l’inesistenza e la non opponibilità agli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’effetto traslativo dell’atto pubblico di vendita per mancanza di titolarità del bene e per carenza della legittimazione al negozio stipulato da parte di [OSCURATO:PERSONA] , con cancellazione della relativa trascrizione; in accoglimento della domandariconvenzionale spiegata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannava quest’ultimo al risarcimentodel danno, che si liquidava in euro 85.682,00, quale valore dell’area acquisita dal Tanzarella con l’atto pubblico di vendita, intercorso tra le parti; condannava i convenuti Tanzarella e Romito, in solido tra loro, alle spese di giudizio in favore degli attori econdannava il Tanzarella al pagamento delle spese processuali in favore di VincenzoRomito, ponendo le spese di c.t.u. definitivamente a carico del Romito e del Tanzarella. 2. –[OSCURATO:PERSONA] interponeva appello. Instauratosi il contradditorio, si costituivano i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e i germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, in via preliminare, l’interruzione del procedimento per la morte di [OSCURATO:PERSONA]. Il processo veniva interrotto e, successivamente, riattivato per iniziativa dell’appellante. Si costituiva, altresì, [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Lecce ha rigettato l'impugnazione , condannando l’appellante al rimborso delle spese del gravame in favore di AlessandroSemerano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dichiarando irripetibili le spese nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] . Le spese tra l’appellante e [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeTanzarella sono state integralmente compensate. 3. –[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. AlessandroSemerano e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n on hanno svolto attività difensiva. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. I controricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo di ricorso (art. 360 n. 5 cod. proc. civ. : violazione o falsa applicazione di legge. Violazione dell’art. 292 cod. proc. civ.)parte ricorrente richiede la cassazione della sentenza per quanto ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1621/15 relativamente alla sua condanna al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA] da questi preteso in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado. Sostiene il ricorrente che il secondo giudice avrebbe errato per non aver rilevato il difetto di contraddittorio verificatosi nel giudizio innanzi al Tribunale, tra esso Tanzarella e [OSCURATO:PERSONA] , entrambi convenuti dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 3115/08 R.G., riguardo alla domanda riconvenzionale dello stesso Romito. Tale domanda, formulata in quel procedimento , s arebbe stata introdotta irritualmente, in violazione dell’art. 167 cod. proc. civ., non essendo stata tempestivamente notificata al Tanzarella rimasto contumace, quand’anche egli fosse attore nel procedimento n. 3219/08 R.G., instaurato nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e poi riunito a quello n. 3115/08 R.G. 1.1. –Il motivo è inammissibile. Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice(Cass., Sez. VI-4, 9 aprile 2018 , n. 8697; Cass., Sez. II, 17giugno2010 , n. 14625; Cass., Sez. III, 25febbraio 2004, n. 3817). Nella specienon risulta che la nu ll ità sia stata dedotta né i n primo, a seguito della riunione dei due procedimenti,né in secondo grado, quando la parte avrebbe dovuto tempestivamente farla valere, venendo qui tardivamente prospettata dinanzi la Corte di cassazione. Né d'altronde alcun pregiudizio risulta essere stato subito dal ricorrenteche ha svolto le sue difese . Pavimenti inammissibile è la doglianza sotto la violazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non essendovi nella specieun fatto storico omesso. 2. –Con il secondo motivo di doglianza si deduce la violazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Violazione o falsa applicazione di legge. Erronea applicazione dell’art. 534 cod. proc. civ.Il ricorrente muove censura alla sentenza della Corte di appello di Lecce sul punto della conferma della responsabilità e conseguenziale condanna a suo carico per i danni patiti da [OSCURATO:PERSONA] in esito all’invalidazione giudiziaria della vendita immobiliare. Sostiene il ricorrente che la vicenda relativa all’immobile in questione non sarebbe stata sufficientemente esaminata dal giudice poiché l’acquisto del bene da parte del Romito sarebbe stato legittimo e opponibile ai [OSCURATO:PERSONA], data l’apparente validità del titolo di proprietà; tanto sia per l’assenza dei [OSCURATO:PERSONA] nella linea continua di trascrizioni a suo favore, sia per la situazione di materiale possesso esercitato sull’appezzamento oggetto della vendita. 2. –Il motivo è inammissibile. Riguardo allaviolazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. si è di fronte a una ipotesidi c.d. doppia conforme ( Cass., Sez. II, del 12 novembre 2019 n. 29222 ) , poiché nei due gradi di merito le "questioni di fatto" sono state decise in base alle "stesse ragioni". La doglianza, peraltro , non coglie la ratio della decisione , giacché la Corte di appello ha rigettato l'impugnazione sul presupposto della mancanza di prova della buona fede incolpevole da parte del terzo al momento dell'acquisto dei terreni. Al riguardo,si mira a una inammissibile rivalutazione del merito, mentre il richiamo a disposizioni riguardanti beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri non risulta rilevantenella fattispecie. 3. –Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unicodi cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore de i controricorrent i , in euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d el ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c
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