Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 luglio 2025

Cassazione n. 21351/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14014/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 19/12/2022; udita la relazione della causa svolta all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensoridelle parti e lette le memori e . [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda giudiziaria tra la società SGR [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. traeva origine da tre distinti atti di precetto notificati il 20/1/2017 da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. (in precedenza [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), fondati su altrettanti titoli esecutivi emessi dal Pretore e dal Tribunale di Pisa in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi, a seguito di cambio di denominazione, divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in forma contratta [OSCURATO:SOCIETA].): un decreto ingiuntivo del 18/10/1995 (n. 601/95), una sentenza del 12/6/1998 (n. 186/98) e una sentenza del 10/6/1999 (n. 696/99); il primo riguardava crediti per forni- ture di merci non pagate a Mavec (che aveva precedentemente ceduto i suoi crediti alla [OSCURATO:SOCIETA] in forza di factoring) e le spese liquidate per l’in- giunzione, il secondo le spese legali liquidate in sede di opposizione al prov- vedimento monitorio e il terzo le spese di lite liquidate in sede di appello rispetto alla sentenza che aveva deciso la citata opposizione. 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:SOCIETA]., con atto del 19/6/2000, aveva poi ceduto a [OSCURATO:PERSONA]. la propria azienda e con essa i propri crediti, ivi compreso quello nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., con atto di cessione notificat o alla debitrice; pochi giorni dopo , la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno con la sentenza n. 41 del 28/6/2000. 3.Rispetto alla predetta cessione d’azienda la curatela fallimentare aveva esercitato l’azione ai sensi dell’art. 64 L.F. e l’atto traslativo era stato dichiarato inefficace dal Tribunale di Livorno con la sentenza n. 921 del 29/5/2002; la predetta decisione veniva impugnata dalla Daxter, che affer- mava di essere rimasta contumace in primo grado per nullità della notifica dell’atto di citazione; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 878 del 31/5/2004, accoglieva il gravame e rimetteva le parti innanzial primo giu- dice, ma la pronuncia era poi revocata, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., dalla sentenza della stessa Corte territoriale n. 389 del 5/3/2008,il ricorso per la cui cassazione era dichiarato inammissibile da Cass. 7/7/2011, n. 15018. 4.Con comunicazione datata 2/1/2017, la [OSCURATO:PERSONA]. aveva notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] la cessione alla [OSCURATO:PERSONA]. del proprio credito, asserita- mente vantato nei confronti della destinataria della missiva. 5.Ricevuti dalla [OSCURATO:PERSONA]. gli atti di precetto del 20/1/2017, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione exart. 615, comma 1, c.p.c., soste- nendo che il credito (unitario) era stato abusivamente frazionato, che i cre- diti erano stati estinti mediante pagamento alla curatela del fallimento della originaria creditrice (E-B.

Italia, poi [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:SOCIETA].) e che l’opposta [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata ad agire, in quanto la cessione aziendale –e, quindi, dei crediti – era stata definiti- vamente dichiarata inefficace con la menzionata sentenza n. 921/2002 del Tribunale di Livorno. 6.Il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 1014 del 12/10/2019, riget- tava le eccezioni di frazionamento del credito e di difetto di legittimazione attiva, ma accoglieva l’opposizione,ritenendo estinte le obbligazioni in ra- gione dell’intervenuto pagamento alla curatela fallimentare dell’importo di Euro 39.508,55. 7.Con comunicazione datata 30/3/2020, la SGR [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:SOCIETA] di essere divenuta titolare dei crediti oggetto del precetto: «con atto di cessione crediti dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la società [OSCURATO:PERSONA], con immediata efficacia traslativa, ha ceduto ogni suo credito derivante dalla gestione crediti Italia alla NSM LiveGlass Ltd, e che quest’ultima con atto del 23.05.2018, ha poi ceduto alla scrivente SGR [OSCURATO:PERSONA] … i crediti da Voi dovuti per sorte capitale, per interessi e per ogni altro eventuale elemento accessorio maturato nei Vostri confronti, in relazione a quanto appresso specificato: credito derivante da decreto ingiuntivo n° 601/1995, emesso in data 18/10/1995, … credito derivante da sentenza n° 186/1998, emessa in data 12/06/1998, … credito derivante da sentenza n° 696/1999, emessa in data 10/06/1999». 8.Con atto di citazione notificato il 9/4/2020, la SGR [OSCURATO:PERSONA] impu- gnava la sentenza n. 1014 del 12/10/2019 del Tribunale di Siena, limitata- mente al capo relativo all’estinzione del credito; sosteneva che il pagamento eseguito dall’appellata si riferiva adun quarto titolo esecutivo (la sentenza n. 362/2005 del Tribunale di Livorno), non oggetto di opposizione. 9.In data 10/7/2020, la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva nel giudizio di se- condo grado e, richiamando il giudicato sulla declaratoria di inefficacia della cessione d’azienda da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A./[OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA]., proponeva impugnazione incidentale: «In accogli- mento dell’appello incidentale, accertare e dichiarare l’inesistenza originaria ovvero attuale del diritto della parte istante, società [OSCURATO:PERSONA] …, oggi SGR [OSCURATO:PERSONA]., … a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]; in quanto non legittimata né sostanzialmente né pro- ceduralmente, sia perché sono illegittime le varie cessioni del credito poste in essere fino a giungere alla società appellante denominata SGR [OSCURATO:PERSONA], sia perché l’obbligazione di cui agli atti di precetto notificati il 20.1.2017, è estinta per intervenuto pagamento attestato dalle ricevute versate in atti».

10. La prima udienza – fissata con l’atto di citazione in appello al 2/9/2020 – veniva rinviata d’ufficio al 22/6/2021 e successivamente al 15/3/2022, disponendo lo scambio e il deposito telematico di note scritte, con invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima della predetta udienza, le proprie conclusioni definitive.

11. Con successiva sentenza n. 2823 del 19/12/2022, la Corte d’ a p- pello di Firenze, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Bo- tarelli S.r.l., dichiarava il difetto di legittimazione attiva di SGR [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la catena di cessioni di credito fosse viziata ab origine, in quanto fondata su un atto di cessione d’azienda dichiarato inefficace con sentenza passata in giudicato; dichiarateassorbite le altre questioni e con- dannava la SGR [OSCURATO:PERSONA] alle spese del grado, oltre che per lite temeraria.

12. La SGR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su nove motivi.

13. Resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

14. Il P ubblico Ministero chiedeva il rigett o del ricorso.

15. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si deve rilevare, in via preliminare, che non ha partecipato al processo in grado di appello,né risulta quale destinataria del ricorso per cassazione, la Dry GestioniLtd, parte del processo di primo grado che aveva ceduto il credito all’appellanteSGR [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, la SGR [OSCURATO:PERSONA] aveva appellato la decisione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] espressamente dichiarando la propria qualità di successore di detta società ex art. 111 c.p.c. 2.La menzionata disposizione stabilisce che «il processo prosegue tra le parti originarie», fermo restando che «in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estro- messo».

Perciò, per regola generale exart. 111 c.p.c., l’intervento o la chia- mata in causa del successore non privano il dante causa della qualità di litisconsorte necessario, in difetto di estromissione del medesimo (tra molte: Cass. Sez.

U., 09/03/1990, n. 1918, Rv. 465787-01). 3.Quale corollario, in giurisprudenza si è statuito che «Il successore a titolo particolare di una delle parti nel rapporto giuridico controverso, il quale proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa che non sia stato in precedenza estromesso e che, per questo motivo, conserva la veste di litisconsorte necessario, è onerato a chiamarlo nell’instaurato giudizio di gravame, con la conseguenza che la relativa omissione comporta un difetto di integrità del contraddittorio rile- vabile d’ufficio anche in sede di legittimità e determina, ove tale rilievo sia effettuato dalla corte di cassazione, la necessità della rimessione della causa nella fase di merito in cui il vizio si è configurato ai fini della sua elimina- zione» (Cass. Sez. 3, 19/07/2005, n. 15208, Rv. 583384-01; analoga- mente, Cass. Sez. 1, 15/06/2018, n. 15905, Rv. 649280-01, Cass. Sez. 3, 24/02/2010, n. 4486, Rv. 611595-01, Cass. Sez. 3, 26/01/2010, n. 1535, Rv. 611191-01, e Cass. Sez. 2, 24/08/2006, n. 18483, Rv. 592064-01). 4.Al rigore di tale conclusione, tuttavia, la consolidata giurisprudenza di questa Corteapporta un temperamento, ogniqualvolta si possa configurare un’estromissione tacita.

Infatti, si afferma che «L’impugnazione proposta dal solo cessionario del credito senza estendere il contraddittorio anche al cedente, in giudizio di opposizione all’esecuzione, è valida quando quest’ul- timo non abbia impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o domande nei confronti del cedente stesso, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo di fatto l’estromissione prevista dall’art. 111 terzo comma cod. proc. civ. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario del cedente» (così Cass. Sez. 3, 08/02/2011, n. 3056, Rv. 616680-01; analogamente, Cass. Sez. 2, 30/08/2017, n. 20533, Rv. 645106-01: «Ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l’evocazione in giudizio dell’alienante del diritto contro- verso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l’altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei con- frontidel successore, sussistono i presupposti per l’estromissione tacita dal giudizio dell’alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria.»; nello stesso senso, Cass. n. 5531 del 2024; Cass. n. 35798 del 2022; Cass. n. 2048 del 2018; Cass. n. 6196 del 2015). 5.Dalla combinazione dei menzionati principî si evince che: a) la SGR Asset avrebbe dovuto notificare l’appello anche al litisconsorte necessario [OSCURATO:PERSONA].; b) l’omessa notifica sarebbe risultata irrilevante in caso di estromissione (tacita) della [OSCURATO:PERSONA].; c) la predetta estromissione sarebbe stata comunque condizionata alla mancata proposizione di eccezioni o domande nei confronti del litisconsorte necessario –la presentazione delle quali avrebbe precluso la prosecuzione del giudizio senza il suo coinvolgimento –o, in alternativa, al suo disinte- resse al gravame. 6.Nel caso in esame, con appello incidentale – la cui proposizione non richiede alcuna notificazione nel rito ordinario, ma soltanto la tempestiva costituzione con apposita comparsa di risposta in secondo grado (art. 343, comma 1, c.p.c. ratione temporisvigente) – la [OSCURATO:SOCIETA] ha esplicitamente chiesto di «accertare e dichiarare l’inesistenza originaria ovvero attuale del diritto della parte istante, società [OSCURATO:PERSONA] …, oggi SGR [OSCURATO:PERSONA]., … a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]» in ragione dell’inefficacia della cessione. 7.Tale domanda – volta a contestare la statuizione del primo giudice – impedisce ex sel’estromissione della [OSCURATO:PERSONA], la cui qualità di litiscon- sorte necessario non può ritenersi venuta meno, per l’evidente interesse di quella e della stessa appellante incidentale alla disamina della legittimazione ad agire in via esecutiva, resa oggetto di domanda espressa in appello. 8.Conseguentemente, il giudice di secondo grado – preso atto della mancata notificazione dell’appello principale al litisconsorte necessario, della sua mancata estromissione dal giudizio e della proposizione di appello incidentale –avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 331 c.p.c. 9.La citata norma dispone che ciascuna delle parti appellanti, in forza dei principî di autonomia delle singole impugnazioni e del connesso inte- resse ad impugnare sottostante a ciascuna di esse, è soggetta all’onere di provvedere all’integrazione mediante la notificazione del proprio atto d’im- pugnazione entro il termine all’uopo stabilito dal giudice d’appello; ma – poiché tale onere presuppone che un termine sia effettivamente fissato dal giudice (e poiché non rileva in contrario il precedente di Cass. Sez. 3, 22/01/2024, n. 2246, Rv. 670015-01, che esclude l’applicazione dell’art.331 c.p.c. in caso di appello incidentale rivolto nei confronti del contumace, poiché nella fattispecie de qua la [OSCURATO:PERSONA] non era stata destinataria nemmeno dell’impugnazione principale) – è evidente l’inconsistenza della censura della SGR [OSCURATO:PERSONA].,che imputa alla [OSCURATO:SOCIETA] l’omissione della no- tificazione (peraltro, qualora detto termine fosse stato fissato, anche l’odierna ricorrente sarebbe stata onerata della notifica della propria impu- gnazione exart. 331 c.p.c.).

10. In conclusione, si deve rilevare ex officio la non integrità del contraddittorio nel secondo grado di giudizio: come già esposto, la [OSCURATO:PERSONA]- stioni Ltd, litisconsorte necessario non estromessa (né espressamente, né implicitamente), non ha partecipato al processo d’appello ed è evidente l’in- teresse del cedente il credito (tenuto a garantire l’esistenza del credito stesso al tempo della cessione, exart. 1266 c.c.) ad una decisione che in- volge profili attinenti all’inefficacia della cessione e/o all’intervenuto paga- mento del credito ceduto; e tale situazione preclude la disamina di tutti i motivi di ricorso, per essere stata illegittimamente resa la pronuncia oggetto dell’odierno gravame, in pretermissione di un litisconsorte necessario.

11. Di conseguenza, pronunciando sul ricorso, la sentenza impu- gnata va cassata con rinvio alla Corte di merito, in diversa composizione, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA], nonché per la liquidazione delle complessive spese del giudizio.

P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14014/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 19/12/2022; udita la relazione della causa svolta all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensoridelle parti e lette le memori e . [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda giudiziaria tra la società SGR [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. traeva origine da tre distinti atti di precetto notificati il 20/1/2017 da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. (in precedenza [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), fondati su altrettanti titoli esecutivi emessi dal Pretore e dal Tribunale di Pisa in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi, a seguito di cambio di denominazione, divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in forma contratta [OSCURATO:SOCIETA].): un decreto ingiuntivo del 18/10/1995 (n. 601/95), una sentenza del 12/6/1998 (n. 186/98) e una sentenza del 10/6/1999 (n. 696/99); il primo riguardava crediti per forni- ture di merci non pagate a Mavec (che aveva precedentemente ceduto i suoi crediti alla [OSCURATO:SOCIETA] in forza di factoring) e le spese liquidate per l’in- giunzione, il secondo le spese legali liquidate in sede di opposizione al prov- vedimento monitorio e il terzo le spese di lite liquidate in sede di appello rispetto alla sentenza che aveva deciso la citata opposizione. 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:SOCIETA]., con atto del 19/6/2000, aveva poi ceduto a [OSCURATO:PERSONA]. la propria azienda e con essa i propri crediti, ivi compreso quello nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., con atto di cessione notificat o alla debitrice; pochi giorni dopo , la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno con la sentenza n. 41 del 28/6/2000. 3.Rispetto alla predetta cessione d’azienda la curatela fallimentare aveva esercitato l’azione ai sensi dell’art. 64 L.F. e l’atto traslativo era stato dichiarato inefficace dal Tribunale di Livorno con la sentenza n. 921 del 29/5/2002; la predetta decisione veniva impugnata dalla Daxter, che affer- mava di essere rimasta contumace in primo grado per nullità della notifica dell’atto di citazione; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 878 del 31/5/2004, accoglieva il gravame e rimetteva le parti innanzial primo giu- dice, ma la pronuncia era poi revocata, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., dalla sentenza della stessa Corte territoriale n. 389 del 5/3/2008,il ricorso per la cui cassazione era dichiarato inammissibile da Cass. 7/7/2011, n. 15018. 4.Con comunicazione datata 2/1/2017, la [OSCURATO:PERSONA]. aveva notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] la cessione alla [OSCURATO:PERSONA]. del proprio credito, asserita- mente vantato nei confronti della destinataria della missiva. 5.Ricevuti dalla [OSCURATO:PERSONA]. gli atti di precetto del 20/1/2017, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione exart. 615, comma 1, c.p.c., soste- nendo che il credito (unitario) era stato abusivamente frazionato, che i cre- diti erano stati estinti mediante pagamento alla curatela del fallimento della originaria creditrice (E-B. Italia, poi [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:SOCIETA].) e che l’opposta [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata ad agire, in quanto la cessione aziendale –e, quindi, dei crediti – era stata definiti- vamente dichiarata inefficace con la menzionata sentenza n. 921/2002 del Tribunale di Livorno. 6.Il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 1014 del 12/10/2019, riget- tava le eccezioni di frazionamento del credito e di difetto di legittimazione attiva, ma accoglieva l’opposizione,ritenendo estinte le obbligazioni in ra- gione dell’intervenuto pagamento alla curatela fallimentare dell’importo di Euro 39.508,55. 7.Con comunicazione datata 30/3/2020, la SGR [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:SOCIETA] di essere divenuta titolare dei crediti oggetto del precetto: «con atto di cessione crediti dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la società [OSCURATO:PERSONA], con immediata efficacia traslativa, ha ceduto ogni suo credito derivante dalla gestione crediti Italia alla NSM LiveGlass Ltd, e che quest’ultima con atto del 23.05.2018, ha poi ceduto alla scrivente SGR [OSCURATO:PERSONA] … i crediti da Voi dovuti per sorte capitale, per interessi e per ogni altro eventuale elemento accessorio maturato nei Vostri confronti, in relazione a quanto appresso specificato: credito derivante da decreto ingiuntivo n° 601/1995, emesso in data 18/10/1995, … credito derivante da sentenza n° 186/1998, emessa in data 12/06/1998, … credito derivante da sentenza n° 696/1999, emessa in data 10/06/1999». 8.Con atto di citazione notificato il 9/4/2020, la SGR [OSCURATO:PERSONA] impu- gnava la sentenza n. 1014 del 12/10/2019 del Tribunale di Siena, limitata- mente al capo relativo all’estinzione del credito; sosteneva che il pagamento eseguito dall’appellata si riferiva adun quarto titolo esecutivo (la sentenza n. 362/2005 del Tribunale di Livorno), non oggetto di opposizione. 9.In data 10/7/2020, la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva nel giudizio di se- condo grado e, richiamando il giudicato sulla declaratoria di inefficacia della cessione d’azienda da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A./[OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA]., proponeva impugnazione incidentale: «In accogli- mento dell’appello incidentale, accertare e dichiarare l’inesistenza originaria ovvero attuale del diritto della parte istante, società [OSCURATO:PERSONA] …, oggi SGR [OSCURATO:PERSONA]., … a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]; in quanto non legittimata né sostanzialmente né pro- ceduralmente, sia perché sono illegittime le varie cessioni del credito poste in essere fino a giungere alla società appellante denominata SGR [OSCURATO:PERSONA], sia perché l’obbligazione di cui agli atti di precetto notificati il 20.1.2017, è estinta per intervenuto pagamento attestato dalle ricevute versate in atti». 10. La prima udienza – fissata con l’atto di citazione in appello al 2/9/2020 – veniva rinviata d’ufficio al 22/6/2021 e successivamente al 15/3/2022, disponendo lo scambio e il deposito telematico di note scritte, con invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima della predetta udienza, le proprie conclusioni definitive. 11. Con successiva sentenza n. 2823 del 19/12/2022, la Corte d’ a p- pello di Firenze, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Bo- tarelli S.r.l., dichiarava il difetto di legittimazione attiva di SGR [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la catena di cessioni di credito fosse viziata ab origine, in quanto fondata su un atto di cessione d’azienda dichiarato inefficace con sentenza passata in giudicato; dichiarateassorbite le altre questioni e con- dannava la SGR [OSCURATO:PERSONA] alle spese del grado, oltre che per lite temeraria. 12. La SGR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su nove motivi. 13. Resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 14. Il P ubblico Ministero chiedeva il rigett o del ricorso. 15. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si deve rilevare, in via preliminare, che non ha partecipato al processo in grado di appello,né risulta quale destinataria del ricorso per cassazione, la Dry GestioniLtd, parte del processo di primo grado che aveva ceduto il credito all’appellanteSGR [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, la SGR [OSCURATO:PERSONA] aveva appellato la decisione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] espressamente dichiarando la propria qualità di successore di detta società ex art. 111 c.p.c. 2.La menzionata disposizione stabilisce che «il processo prosegue tra le parti originarie», fermo restando che «in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estro- messo». Perciò, per regola generale exart. 111 c.p.c., l’intervento o la chia- mata in causa del successore non privano il dante causa della qualità di litisconsorte necessario, in difetto di estromissione del medesimo (tra molte: Cass. Sez. U., 09/03/1990, n. 1918, Rv. 465787-01). 3.Quale corollario, in giurisprudenza si è statuito che «Il successore a titolo particolare di una delle parti nel rapporto giuridico controverso, il quale proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa che non sia stato in precedenza estromesso e che, per questo motivo, conserva la veste di litisconsorte necessario, è onerato a chiamarlo nell’instaurato giudizio di gravame, con la conseguenza che la relativa omissione comporta un difetto di integrità del contraddittorio rile- vabile d’ufficio anche in sede di legittimità e determina, ove tale rilievo sia effettuato dalla corte di cassazione, la necessità della rimessione della causa nella fase di merito in cui il vizio si è configurato ai fini della sua elimina- zione» (Cass. Sez. 3, 19/07/2005, n. 15208, Rv. 583384-01; analoga- mente, Cass. Sez. 1, 15/06/2018, n. 15905, Rv. 649280-01, Cass. Sez. 3, 24/02/2010, n. 4486, Rv. 611595-01, Cass. Sez. 3, 26/01/2010, n. 1535, Rv. 611191-01, e Cass. Sez. 2, 24/08/2006, n. 18483, Rv. 592064-01). 4.Al rigore di tale conclusione, tuttavia, la consolidata giurisprudenza di questa Corteapporta un temperamento, ogniqualvolta si possa configurare un’estromissione tacita. Infatti, si afferma che «L’impugnazione proposta dal solo cessionario del credito senza estendere il contraddittorio anche al cedente, in giudizio di opposizione all’esecuzione, è valida quando quest’ul- timo non abbia impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o domande nei confronti del cedente stesso, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo di fatto l’estromissione prevista dall’art. 111 terzo comma cod. proc. civ. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario del cedente» (così Cass. Sez. 3, 08/02/2011, n. 3056, Rv. 616680-01; analogamente, Cass. Sez. 2, 30/08/2017, n. 20533, Rv. 645106-01: «Ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l’evocazione in giudizio dell’alienante del diritto contro- verso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l’altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei con- frontidel successore, sussistono i presupposti per l’estromissione tacita dal giudizio dell’alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria.»; nello stesso senso, Cass. n. 5531 del 2024; Cass. n. 35798 del 2022; Cass. n. 2048 del 2018; Cass. n. 6196 del 2015). 5.Dalla combinazione dei menzionati principî si evince che: a) la SGR Asset avrebbe dovuto notificare l’appello anche al litisconsorte necessario [OSCURATO:PERSONA].; b) l’omessa notifica sarebbe risultata irrilevante in caso di estromissione (tacita) della [OSCURATO:PERSONA].; c) la predetta estromissione sarebbe stata comunque condizionata alla mancata proposizione di eccezioni o domande nei confronti del litisconsorte necessario –la presentazione delle quali avrebbe precluso la prosecuzione del giudizio senza il suo coinvolgimento –o, in alternativa, al suo disinte- resse al gravame. 6.Nel caso in esame, con appello incidentale – la cui proposizione non richiede alcuna notificazione nel rito ordinario, ma soltanto la tempestiva costituzione con apposita comparsa di risposta in secondo grado (art. 343, comma 1, c.p.c. ratione temporisvigente) – la [OSCURATO:SOCIETA] ha esplicitamente chiesto di «accertare e dichiarare l’inesistenza originaria ovvero attuale del diritto della parte istante, società [OSCURATO:PERSONA] …, oggi SGR [OSCURATO:PERSONA]., … a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]» in ragione dell’inefficacia della cessione. 7.Tale domanda – volta a contestare la statuizione del primo giudice – impedisce ex sel’estromissione della [OSCURATO:PERSONA], la cui qualità di litiscon- sorte necessario non può ritenersi venuta meno, per l’evidente interesse di quella e della stessa appellante incidentale alla disamina della legittimazione ad agire in via esecutiva, resa oggetto di domanda espressa in appello. 8.Conseguentemente, il giudice di secondo grado – preso atto della mancata notificazione dell’appello principale al litisconsorte necessario, della sua mancata estromissione dal giudizio e della proposizione di appello incidentale –avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 331 c.p.c. 9.La citata norma dispone che ciascuna delle parti appellanti, in forza dei principî di autonomia delle singole impugnazioni e del connesso inte- resse ad impugnare sottostante a ciascuna di esse, è soggetta all’onere di provvedere all’integrazione mediante la notificazione del proprio atto d’im- pugnazione entro il termine all’uopo stabilito dal giudice d’appello; ma – poiché tale onere presuppone che un termine sia effettivamente fissato dal giudice (e poiché non rileva in contrario il precedente di Cass. Sez. 3, 22/01/2024, n. 2246, Rv. 670015-01, che esclude l’applicazione dell’art.331 c.p.c. in caso di appello incidentale rivolto nei confronti del contumace, poiché nella fattispecie de qua la [OSCURATO:PERSONA] non era stata destinataria nemmeno dell’impugnazione principale) – è evidente l’inconsistenza della censura della SGR [OSCURATO:PERSONA].,che imputa alla [OSCURATO:SOCIETA] l’omissione della no- tificazione (peraltro, qualora detto termine fosse stato fissato, anche l’odierna ricorrente sarebbe stata onerata della notifica della propria impu- gnazione exart. 331 c.p.c.). 10. In conclusione, si deve rilevare ex officio la non integrità del contraddittorio nel secondo grado di giudizio: come già esposto, la [OSCURATO:PERSONA]- stioni Ltd, litisconsorte necessario non estromessa (né espressamente, né implicitamente), non ha partecipato al processo d’appello ed è evidente l’in- teresse del cedente il credito (tenuto a garantire l’esistenza del credito stesso al tempo della cessione, exart. 1266 c.c.) ad una decisione che in- volge profili attinenti all’inefficacia della cessione e/o all’intervenuto paga- mento del credito ceduto; e tale situazione preclude la disamina di tutti i motivi di ricorso, per essere stata illegittimamente resa la pronuncia oggetto dell’odierno gravame, in pretermissione di un litisconsorte necessario. 11. Di conseguenza, pronunciando sul ricorso, la sentenza impu- gnata va cassata con rinvio alla Corte di merito, in diversa composizione, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA], nonché per la liquidazione delle complessive spese del giudizio. P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impug
Decreto Cassazione n. 21351/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris