CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 47989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO[dato avviso alre"par; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce l'illogicità della motivazione, in ordine alla manata dichiarazione di non punibilità da parte del giudice del merito, nonché errata applicazione della legge penale e illogicità della motivazione, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ipotesi attenuata prevista dal quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 Novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il Presidente