CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 20181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa a ottenere il riconoscimento della continuazione tra sentenze separatamente giudicate in sede di cognizione, riconoscendo il vincolo della continuazione tra le sentenze indicate al punto 2) del provvedimento e quelle ricomprese nel punto 5) dello stesso provvedimento, già unificate ex art. 81, comma 2, cod. pen. con precedente ordinanza del 5 marzo 2012 e, per l'effetto, ha rideterminato la pena unica, avuto riguardo alla diminuente per il rito, in due anni di reclusione e cinque mesi di arresto. 2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari e deduce la violazione dell'art. 665, comma 4, cod.,. proc. pen. in punto di incompetenza del giudice dell'esecuzione, spettando la stessa al Giudice per le indagini preliminari che aveva emesso, in data 4 luglio 2019, la sentenza di primo grado, riformata, limitatamente alla pena, da quella della Corte di appello in data 16 aprile 2020. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 30 settembre 2022, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. E' principio consolidato che la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile (Sez. 1, n. 23748 del 15/07/2020, D'Andretta, Rv. 279525; Sez. 1, n. 31946 del 4/07/ 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, a un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665, comma quarto, c.p.p. Altrettanto pacifico che quando la modificazione della pena irrogata in primo grado sia stata la conseguenza di una rielaborazione sostanziale (ad esempio nel caso del riconoscimento delle circostanze attenuanti, dell'esclusione di circostanze aggravanti, della modificazione del giudizio di comparazione, infine 2 //( I. dell'applicazione della continuazione tra più reati), da parte del giudice d'appello la competenza funzionale a provvedere in ordine all'incidente di esecuzione appartiene a quest'ultimo, mentre la competenza funzionale spetta al giudice di primo grado, quando la Corte d'appello abbia riformato aspetti non sostanziali. E' stato, infatti, chiarito che «Sussiste la competenza della Corte di Appello in sede di esecuzione qualora la sentenza di secondo grado abbia modificato la pena in conseguenza di una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado, come, ad esempio, per effetto dell'applicazione o esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti» (Sez. 1, n. 3588 del 15/07/1994, Zaganelli, Rv. % 199920). 3. Detto principio, secondo l'indirizzo ermeneutico prevalente della giurisprudenza di legittimità che qui si condivide e ribadisce, non muta nell'ipotesi del così detto concordato in appello. Per stabilire la competenza nel caso previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., deve infatti farsi applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «nel caso di cosiddetto patteggiamento della pena in appello, che abbia condotto a una riforma della sentenza di primo grado esclusivamente quoad poenam, la competenza in executivis spetta al giudice di primo grado» (Sez. 1, n. 18874 del 15/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279189). Si tratta di pronuncia in continuità rispetto all'orientamento affermatosi sul previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 45481 del 19/11/2008, Confl. comp. in proc. Orlandi,Rv. 242069; Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, Conf. comp. in proc. Orofino, Rv.223222; Sez. 1, n. 9017 del 08/01/2003, Confl. comp. in proc. Emmausso, Rv. 223979; Sez. 1, n. 5473 del 23/01/2003, Piroscia, Rv. 223594). Nel caso di specie l'accordo intervenuto in appello ha avuto per oggetto esclusivamente la riduzione della pena: il giudice di secondo grado ha, invero, ridotto la stessa, muovendo da una pena base inferiore rispetto a quella parametrata dal giudice di primo grado, e un minore aumento per la ritenuta recidiva. Da ciò discende la fondatezza del primo motivo di ricorso, poiché si tratta di una riforma limitata al trattamento sanzionatorio che non determina conseguenze sulla competenza del giudice di primo grado. 4. L'ordinanza dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZ1ONE Qn.§...9.35.33.1g, Depositata in Canceiieri -oggi P rirx__ /11(.32.1. ..... (2e3 [OSCURATO:PERSONA] IZIARt0 ti 1Z\1 O [OSCURATO:PERSONA] i ,11c..4riria L Registro Generale 730-2023 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIO [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1•)) hi ts1 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - PG C/ [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Dif. cassazionista [OSCURATO:PERSONA] 166/5 (EX.CENTER) [OSCURATO:PERSONA] : SENTENZA DEL: [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. REG.: 25104/2022 [OSCURATO:PERSONA] : [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUDDETTA: LA CORTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 25104/2022 R.G. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 24 MAGGIO 2022 (NUMERO 50 [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] L'ORDINANZA IMPUGNATA, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], Al SENSI DELL'ART. 625-BIS, COMMA 3, [OSCURATO:PERSONA]'ART. 130, COD. PROC. PEN.; [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] N. 25104/2022 R.G., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEL 24 MAGGIO 2022, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]"; [OSCURATO:PERSONA]