CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 19499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I NAIM – c.f. N M SNMA85P08Z352H - elettivamente domiciliat o , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Caltanissetta, alcorso Sicilia, n. 105, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministropro tempore, QUESTURA di CALTANISSETTA, in persona del questorepro tempore. INTIMATI avverso ilprovvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta de l l’1.9. 2021 , udita la relazione nella camera di consiglio del 17 febbraio2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Caltanissetta richiedeva al Giudice di Pace di Caltanissetta la convalida del decreto emesso dal Questore di Ragusa il 30.8.2021 di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] , cittadin o t unisi no , presso il Centro di Permanenza per i [OSCURATO:PERSONA]. 2.All’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla convalida. 3.Con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di Caltanissetta faceva luogo alla convalida. 4.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sullabase di un unico motivo la cas sazione. Il Ministero dell’Interno e la Quest ura di Caltanissetta non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 5.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt.13 e 111 Cost. e dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998. Deduce che l’impugnato provvedimento di convalida, redatto su modulo prestampato, è nullo. Deduce segnatamente che il provvedimento gravato èprivo di motivazione ovvero è solo apparentemente motivatoin ordine alle questioni prospettate con lememorie depositat e in udienza (cfr. ricorso, pag. 3) e comunque è motivato senza alcun riferimento al caso concreto (cfr. ricorso, pag. 4). 6. Il motivo di ricorso è inammissibile, siccome difetta di specificità ed “autosufficienza”.7.Si premette che il giudice di pace ha dato atto, ai fini della convalida, che occorreva procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla identità ed alla nazionalità di [OSCURATO:PERSONA]. 8.L’esperito mezzo di impugnazione – nella misura in cui prospetta il difetto della motivazione -veicola un “vizio di attività”, un “ error in procedendo ”. Ebbene, innegabilmente,qualora venga denunciato un “ error in procedendo ” , questa Corte di legittimità diviene anche giudice del “fatto processuale ” ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181). E nondimeno i l ricorrent e non ha indicato, così come avrebbe dovuto, gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale”, ossiail tenore delle memoriedepositate in udienza in relazione al cui contenuto si qualificherebbe l’omissione della motivazione(cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’“error in procedendo” non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’“error”). Più esattamente, il ricorrent e non ha provveduto a riprodurre, così come avrebbe dovuto, nel corpo del ricorso per cassazione i passaggi salienti delle memorie rimesse alla disamina del giudice di pace, sì da consentire l’ “autosufficiente” riscontro dell’addotto difetto della motivazione. 9.Ben vero, le riscontrate carenze ex art. 366, 1° co., n. 4 e n. 6, cod. proc. civ. rivestonovalenza pur alla luce del più recente arresto, in tema, delle sezioni unite.Difatti, le sezioni unite hanno precisato che il principio di “autosufficienza”del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c.,quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve, certo , essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 18.3.2022, n. 8950). 10. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio. Si è anticipato infatti che il Ministero dell’Interno e la Questura di Caltanissetta non hanno svolto difese. 11.Il presente giudizio risulta esente da contributo, sicché non si applica l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile ilricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2023. Il presi