CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 2020
Cassazione n. 37979/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal ConsigLiere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ore ha concluso chiedendo dtuLz Gtx. 41( AtSde [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono stati ascritti i reati di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1) mediante colpo di arma da fuoco, illegalmente detenuta e portata in luogo pubblico (capo 2) e di minaccia grave in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 3), fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con sentenza pronunciata in data 10.10.2019 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati sopra indicati, condannandolo alla pena di anni otto di reclusione, oltre alle pene accessorie. Con sentenza pronunciata in data 13.7.2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado. Tramite la testimonianza delle due persone offese, gestori di un bar, e le immagini del sistema di video sorveglianza interna al locale, veniva accertato che nella serata del 6.2.2019 [OSCURATO:PERSONA], assieme a due amici, era entrato nel bar gestito da [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio Renato. Giunto l'orario di chiusura gli veniva richiesto il pagamento delle consumazioni con l'invito a lasciare il locale, e Zaffaroni aveva reagito prendendo a calci tavolo e sedie e rivolgendosi minacciosamente verso i gestori. Nel corso dell'alterco verbale l'imputato aveva impugnato una pistola automatica che aveva con sé, puntandola ripetutamente contro i due gestori. Caricata l'arma, esplodeva un colpo in direzione di [OSCURATO:PERSONA] mentre veniva trattenuto da uno dei suoi amici, che, dopo averlo ripetutamente invitato alla calma, gli aveva afferrato il braccio proprio nel momento in cui veniva esploso il colpo, che, quindi, andava a colpire il controsoffitto sopra il bancone. Il primo giudice, con statuizione confermata in grado di appello, ha ritenuto la continuazione fra i reati ascritti, più grave il capo 1; ha fissato la pena base in anni nove di reclusione, e, ritenuta la sussistenza della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ha quantificato l'aumento complessivo per la continuazione nella misura di un terzo, stante il disposto di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen. La pena complessiva di anni dodici di reclusione è stata infine ridotta, per la scelta del rito abbreviato, alla pena di anni otto di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per i motivi di seguito indicati.Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine al giudizio sull'elemento soggettivo del reato ascritto al capo 1. In particolare, la Corte di appello non aveva valutato che l'imputato, pur trovandosi a distanza ravvicinata dalla vittima, aveva esploso un solo colpo di arma da fuoco né che l'esplosione era stata contestuale all'intervento fisico di un amico dell'imputato. Inoltre, la sentenza impugnata non aveva adeguatamente motivato il giudizio in ordine alla idoneità della condotta, tenuto conto dell'unicità del colpo e della sua direzione. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine al carattere minatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della condotta rivolta, invece, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche. 3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi con contenuto di merito e va perciò dichiarato inammissibile. 1. Con riguardo alla condanna per il capo 1, la censura motivazionale proposta col primo motivo riguarda diversi aspetti. 1.1. Innanzitutto, viene censurata (alla pagina 9) la motivazione in ordine all'accertamento della idoneità dell'azione a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] "tenuto conto della direzione del colpo, della non ripetuta azione offensiva e soprattutto della ravvicinata distanza"; si aggiunge che il richiamo, fatto dalla sentenza di appello, al tipo di arma utilizzata potrebbe valere solo in funzione dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. Sul punto, il motivo è articolato genericamente e ha contenuto di merito. Infatti, la censura si concentra solo su una parte della motivazione data dalla sentenza di appello, che, oltre a valorizzare il tipo di arma utilizzata, ha anche evidenziato che la vittima era dietro il bancone e poteva essere colpita in zone vitali, alle quali era stato diretto il colpo di pistola, tanto che [OSCURATO:PERSONA] "istintivamente spostava la testa", che solo per il contemporaneo intervento dell'amico dell'imputato non andava a segno.Il motivo, poi, valorizzando l'unicità e la direzione del colpo, e la distanza ravvicinata, sostituisce un dato - il colpo era diretto a colpire la vittima - frutto dell'accertamento compiuto dalle sentenze di merito con altro dato - il colpo era diretto altrove - ritenuto dal difensore, e quindi, alla luce di tale nuovo dato, legge le ulteriori caratteristiche dell'azione - distanza ravvicinata e unicità del colpo -, in una prospettiva tipica del giudizio di merito, ma non consentita in quello di legittimità. 1.2. Il motivo, seppur senza precisare una censura motivazionale, deduce (alla pagina 7) che non sarebbe provato che il colpo di pistola non fosse partito accidentalmente ovvero a causa dell'intervento fisico di uno degli amici di Zaffaroni. And-le sul punto il motivo svolge direttamente una argomentazione di merito, senza tener conto che, invece, la sentenza di appello aveva accertato che l'imputato "continuava a rivolgere la pistola contro [OSCURATO:PERSONA], a un certo punto mirando visibilmente verso la sua persona e facendo esplodere un colpo (tanto che il predetto spostava istintivamente il capo). Questo non lo attingeva solo perché uno dei soggetti intervenuti lo tratteneva all'altezza della spalla e lo sbilanciava quanto poteva bastare per deviarne la traiettoria". Le sentenze di merito hanno dunque ben precisato le modalità e i tempi dell'intervento dell'amico dell'imputato, intervento diretto alla spalla e al braccio che impugnava la pistola - e non sul dito che teneva il grilletto dell'arma - e contestuale all'azione di sparo, così da deviarne la traiettoria verso l'alto. 1.3. Il motivo, infine, propone censura della motivazione del giudizio sull'elemento soggettivo del reato, in quanto non si sarebbe tenuto conto della obiettiva incertezza della ricostruzione della dinamica del fatto - in ragione del concorrente intervento di terzi sul braccio dell'imputato - e del complessivo atteggiamento tenuto dell'imputato, che aveva sparato un solo colpo e dopo aver tenuto, senza sparare, il bersaglio sotto mira per tredici secondi, Il motivo prescinde dalla motivazione della sentenza impugnata e svolge argomentazioni con contenuto di merito. tnfatti, viene valorizzato un dato - la incerta ricostruzione del fatto - che le sentenze di merito invece hanno escluso, in quanto, avendo a disposizione la ripresa video dell'azione, hanno potuto dare di essa precisa descrizione. Con riguardo all'ulteriore dato, relativo al ritardo con cui l'imputato aveva sparato, viene offerta una lettura - l'imputato voleva solo minacciare e non uccidere - che prescinde dalla spiegazione che il secondo giudice (alla pagina 4) aveva dato in risposta al motivo di appello: l'imputato, disturbato e trattenuto dagli amici, in quei tredici secondi aveva cercato di trovare la posizione migliore per sparare. 2. In relazione alla condanna per il capo 3, il secondo motivo articola censura motivazionale in relazione al mancato assorbimento delle minacce nel delitto di tentato omicidio, in quanto condotta funzionale alla realizzazione del reato più grave. Il motivo è generico e manifestamente infondato. Il motivo, sul punto, prescinde dalla motivazione della sentenza appellata, che ha precisato che il capo 1 riguarda l'azione finalizzata all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto fatto bersaglio dell'azione di sparo, mentre il capo 3 concerne l'azione diretta contro [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti l'imputato aveva puntato l'arma, con una azione evidentemente dal contenuto minatorio. . La diversità delle persone offese, pur nella contestualità delle azioni, dà ragione del ritenuto concorso di reati fra la minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], dall'altra. 3. Con il terzo motivo viene proposta censura motivazionale in relazione alla commisurazione della pena base, dell'aumento per la continuazione e del diniego delle attenuanti generiche. Il motivo è generico e comunque manifestamente infondato. Con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, viene articolata una immotivata censura, che si risolve nella manifestazione di dissenso rispetto al merito della statuizione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione data, che aveva fatto riferimento alla capacità a delinquere desumibile dall'azione e dai precedenti e alla futilità dei motivi che avevano spinto all'azione violenta. Il secondo giudice ha quindi dato specifica motivazione della scelta di fissare la pena base in misura superiore al minimo edittale, in ragione del "grado di avanzamento di un'azione quasi prossima all'uccisione della vittima". Infine, la difesa si duole dell'assenza di motivazione dell'aumento di pena per la continuazione, senza tener conto che le sentenze di merito hanno spiegato che si tratta dell'aumento minimo ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen. La sentenza di appello ha infine esattamente rilevato che il trattamento sanzionatorio era stato determinato senza operare l'aumento di due terzi per la ritenuta recidiva reiterata, statuizione in favorem rei non emendabile in assenza di impugnazione del pubblico ministero.4. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2021. Il Consigliere es