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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33354/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14900/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stivaletta, Con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo n.869/2023, depositata i l 22 dicembre 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –[OSCURATO:PERSONA] carburanti s.r.l., esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di carburante per autotrazione”, ricevuta la notifica dalla Direzione regionale Abruzzo dell’avviso di accertamento n.

TAA030100003/2022 per l'anno 2017,avente a oggetto il recupero a tassazione ai sensi dell’art. 41 bis d.P.R. 600/73 e dell’art. 54, comma 5, d.P.R. 633/72, di un maggior reddito imponibile IRES di euro16.031.506,00, di un maggior reddito imponibile IRAP di euro 16.031.506,00, di una minore imposta sul valore aggiunto detraibile di euro 32.063.011,00, proponeva ricorso innanzi al la Corte di giustizia tributaria di primo grado de L’Aquila.

La contestazione riguardava i rapporti commerciali intercorsi con 21 società individuate a seguito delle attività di indagine di P.G., quali soggetti privi di organizzazione aziendale, e dunque società cartiere, ritenendo non credibile che la Mucci carburanti S.r.l. non si fosse avveduta che vi era una frode fiscale in essere, con il conseguente recupero dell’IVA.

Si opponeva l’Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado de L’Aquila , con sentenza n.43/2023, rigettava il ricors o .

2. –Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto di appello.

L'Agenzia delle entrate si costituiva con proprie controdeduzioni.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione 2, con sentenza n. 869/2023 depositata in data 22 dicembre 2023, ha rigettato l’appello della ricorrente.

3. –La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

4. –A seguito della proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. del Consigliere delegato, laricorrente ha chiesto la decisione.

La contribuente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. – In via preliminare va chiarito che alcun rilievo riveste quantoaffermato nella memoria illustrativa , dalla quale emerge che la contribuente è stata assoggettata, a far data dal 24febbraio 2025, a procedura di liquidazione giudiziale del Tribunale di Vasto.

Il fallimento di una delle parti -cui è equiparabile l'ipotesi della liquidazione giudiziale- che si verifichi nel giudizio di cassazione non determina l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio ( Cass.n. 6642/2024).

Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all'art. 302 c.p.c., il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo(Cass.n. 3630/2021).

2. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’ art. 19 del d.P.R. 633/72, dell’art. 17 della direttiva del consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CE, dell’art. 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Secondo quanto prospettato, la sentenza sarebbe erroneaatteso che, in base alla normativa richiamata e in forza del principio di neutralità fiscale, nell'ambito della vendita di un bene immobile tra soggetti passivi, come nella specie, l'acquirente ha sempre il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte, anche quando il venditore fornitore non abbia versato l’IVA all'erario.

Nell’avviso di accertamento in esame risultava il pagamento dell’IVA a monte da parte della società [OSCURATO:PERSONA].r.l. rispetto alle fatture emesse dalle 21 società e che gli acquisti erano assoggettabili ad IVA.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/92, con riferimento all’art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c.

Secondo quanto prospettato, il giudice di appello ha fonda to la sua decisione ponendo a carico di parte ricorrente e non dell’Agenzia dell’entrate la prova in ordine all’incolpevole ignoranza dell’acquirente, il quale avrebbe dovuto sapere che il venditore non avrebbe versato l’IVA.

La sentenza gravata sarebbe erronea per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., posto che l’Agenzia dell’entrate non aveva assolto i l pr oprio onere probatorio, exart. 2697 c.c. e art. 7, comma 5 - bis d.lgs. n. 546/1992 , ossia che il cessionario aveva partecipato attivamente alla frode o che quantomeno sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode compiuta dal cedente.

2.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto(Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 27566/2018).

La Corte di giustizia tributaria ha esaminatoi numerosi elementi che avrebbero dovuto indurre la contribuente a diffidare degli intermediari (i pagamenti venivano effettuati anticipatamente e spesso nei confronti di soggetti diversi dal fornitore; tutte le società fornitrici avevano iniziato l'attività di commercio all'ingrosso di carburanti solo pochi mesi dell'inizio della fatturazione; la fatturazione sottocosto per alcune delle imprese fornitrici; la mancanza di una struttura organizzativa e amministra tiva delle società che formalmente vendevano il carburante alla contribuente; la circostanza che i flussi di carburante avvenivano direttamente dalle società che detenevano il carburante alla società contribuente senza passare per la società che formalmente risultava venditrice), giungendo a escludere l'esimente della buona fede, motivata sulla necessità di acquisire i combustibili al prezzo più basso o che gli acquisti venivano effettuati in via telematica.

Parte ricorrente mira, invero , a conseguire una inammissibile rivalutazione del merito.

Va peraltro evidenziato che in tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale ( Cass. n. 31878/2022), né si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria ( Cass. n. 2746/2024).

Peraltro, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, essendo una norma di natura sostanziale e non processuale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge predetta(Cass. n. 20816/2024).

Non ha infine alcun rilievo, n ei termini invocati , la questione della neutralità dell'IVA, giacché la motivazione ha escluso la possibilità della detrazione sulla base della ritenuta consapevolezza della frode.

3. –Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Essendo la decisione resa nell'ambito del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bisc.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme exart. 96 commi 3 e 4 c.p.c.,sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende: Cass.,S.U., n. 27195/2023).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterd .P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 40.000,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 10.000,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. - al pagamento della somma di euro 5.000,00in favore della Cassa delle Ammende.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14900/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stivaletta, Con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo n.869/2023, depositata i l 22 dicembre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –[OSCURATO:PERSONA] carburanti s.r.l., esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di carburante per autotrazione”, ricevuta la notifica dalla Direzione regionale Abruzzo dell’avviso di accertamento n. TAA030100003/2022 per l'anno 2017,avente a oggetto il recupero a tassazione ai sensi dell’art. 41 bis d.P.R. 600/73 e dell’art. 54, comma 5, d.P.R. 633/72, di un maggior reddito imponibile IRES di euro16.031.506,00, di un maggior reddito imponibile IRAP di euro 16.031.506,00, di una minore imposta sul valore aggiunto detraibile di euro 32.063.011,00, proponeva ricorso innanzi al la Corte di giustizia tributaria di primo grado de L’Aquila. La contestazione riguardava i rapporti commerciali intercorsi con 21 società individuate a seguito delle attività di indagine di P.G., quali soggetti privi di organizzazione aziendale, e dunque società cartiere, ritenendo non credibile che la Mucci carburanti S.r.l. non si fosse avveduta che vi era una frode fiscale in essere, con il conseguente recupero dell’IVA. Si opponeva l’Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso. La Corte di giustizia tributaria di primo grado de L’Aquila , con sentenza n.43/2023, rigettava il ricors o . 2. –Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto di appello. L'Agenzia delle entrate si costituiva con proprie controdeduzioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione 2, con sentenza n. 869/2023 depositata in data 22 dicembre 2023, ha rigettato l’appello della ricorrente. 3. –La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. 4. –A seguito della proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. del Consigliere delegato, laricorrente ha chiesto la decisione. La contribuente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In via preliminare va chiarito che alcun rilievo riveste quantoaffermato nella memoria illustrativa , dalla quale emerge che la contribuente è stata assoggettata, a far data dal 24febbraio 2025, a procedura di liquidazione giudiziale del Tribunale di Vasto. Il fallimento di una delle parti -cui è equiparabile l'ipotesi della liquidazione giudiziale- che si verifichi nel giudizio di cassazione non determina l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio ( Cass.n. 6642/2024). Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all'art. 302 c.p.c., il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo(Cass.n. 3630/2021). 2. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’ art. 19 del d.P.R. 633/72, dell’art. 17 della direttiva del consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CE, dell’art. 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Secondo quanto prospettato, la sentenza sarebbe erroneaatteso che, in base alla normativa richiamata e in forza del principio di neutralità fiscale, nell'ambito della vendita di un bene immobile tra soggetti passivi, come nella specie, l'acquirente ha sempre il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte, anche quando il venditore fornitore non abbia versato l’IVA all'erario. Nell’avviso di accertamento in esame risultava il pagamento dell’IVA a monte da parte della società [OSCURATO:PERSONA].r.l. rispetto alle fatture emesse dalle 21 società e che gli acquisti erano assoggettabili ad IVA. Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/92, con riferimento all’art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c. Secondo quanto prospettato, il giudice di appello ha fonda to la sua decisione ponendo a carico di parte ricorrente e non dell’Agenzia dell’entrate la prova in ordine all’incolpevole ignoranza dell’acquirente, il quale avrebbe dovuto sapere che il venditore non avrebbe versato l’IVA. La sentenza gravata sarebbe erronea per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., posto che l’Agenzia dell’entrate non aveva assolto i l pr oprio onere probatorio, exart. 2697 c.c. e art. 7, comma 5 - bis d.lgs. n. 546/1992 , ossia che il cessionario aveva partecipato attivamente alla frode o che quantomeno sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode compiuta dal cedente. 2.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati. In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto(Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 27566/2018). La Corte di giustizia tributaria ha esaminatoi numerosi elementi che avrebbero dovuto indurre la contribuente a diffidare degli intermediari (i pagamenti venivano effettuati anticipatamente e spesso nei confronti di soggetti diversi dal fornitore; tutte le società fornitrici avevano iniziato l'attività di commercio all'ingrosso di carburanti solo pochi mesi dell'inizio della fatturazione; la fatturazione sottocosto per alcune delle imprese fornitrici; la mancanza di una struttura organizzativa e amministra tiva delle società che formalmente vendevano il carburante alla contribuente; la circostanza che i flussi di carburante avvenivano direttamente dalle società che detenevano il carburante alla società contribuente senza passare per la società che formalmente risultava venditrice), giungendo a escludere l'esimente della buona fede, motivata sulla necessità di acquisire i combustibili al prezzo più basso o che gli acquisti venivano effettuati in via telematica. Parte ricorrente mira, invero , a conseguire una inammissibile rivalutazione del merito. Va peraltro evidenziato che in tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale ( Cass. n. 31878/2022), né si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria ( Cass. n. 2746/2024). Peraltro, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, essendo una norma di natura sostanziale e non processuale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge predetta(Cass. n. 20816/2024). Non ha infine alcun rilievo, n ei termini invocati , la questione della neutralità dell'IVA, giacché la motivazione ha escluso la possibilità della detrazione sulla base della ritenuta consapevolezza della frode. 3. –Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Essendo la decisione resa nell'ambito del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bisc.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme exart. 96 commi 3 e 4 c.p.c.,sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende: Cass.,S.U., n. 27195/2023). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterd .P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 40.000,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 10.000,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. - al pagamento della somma di euro 5.000,00in favore della Cassa delle Ammende. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre
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