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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08166/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza ex art. 444 c od. proc. pen . d e l 7 novembre 202 5 , il [OSCURATO:PERSONA] per leindagini p reliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] , in ordine a l delitto di cui all ’ art. 589, comma 2, cod. pen.la pena concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione , con il beneficio della sospensionecondizionale.

Nel corso dell ’ udienza fissata per la decisione in ordine alla richiesta di applicazionedellapena, il difensore dell ’ imputato ha reiterato la richiesta di accesso aiprogrammi di giustizia riparativa, in precedenza già rigettat a.

Il G.I.P., acquisito il pareredel Pubblico Ministero, ha nuovamente rigettato la richiesta, osservando che inatti non vi era la volontà della persona offesa di accedere a detto programma e, conseguentemente,siversava nella imp ossibilità di addivenire a un esito favorevole deltrattamento.

Indi il G. i.p. ha pronunciato la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. 2.Avverso l ’ ordinanza di rigetto , ha proposto ricorso l ’ imputato , a mezzo del difensore,formulandoun unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge – in specie dell ’ art. 48 d.lgs . 20 ottobre 2022 n. 150 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) – chiedendo,di conseguenza, l ’ annullamento della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Secondoil ricorrente, l ’ accesso ai programmi di giustizia riparativa sarebbe stato negato , pur a fronte della sussistenza d ei presupposti legali .

A i sensi dell’art.129bis cod. proc. pen. , infatti, il giudice può disporre l ’ invio al programma anchedi ufficio, senza che sia richiesto il consenso espresso della persona offesa .

Ciòin quanto la ratio dell ’ istituto è quella di ricomporre la frattura che il crimine ha creato non soltanto tra il suo autore e la vittima, ma anche all ’ interno della comunità di riferimento .

L ’ istituto in esame, dunque, ha natura soprattutto pubblicistica e mira a far m a t ur are un clima di sicurezza sociale, sicch é ne va sempre favorito l ’ accesso anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento/processo.

La Corte di Cassazione, prosegue il difensore, ha stabilito con la sentenza n.131 del 2024 che , ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., l ’ ordinanza di rigetto è ricorribileper cassazione , unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio , sia nel casodi reati procedibili a querela rimettibile, sia nel caso di reati procedibili d ’ ufficio.

Nelcaso di specie , il mancato accoglimento della richiesta ha comportato una violazionedel diritto di difesa dell ’ imputato , che, a seguito del diniego di accesso al beneficio richiesto , è stato costretto ad avanza re richiesta di applicazione della penaex art . 444 cod . proc. pen., quando, invece, all ’ esito del programma cui non hapotutoaccedere, avrebbe potuto ottenere un trattamento ben più favorevole , per esempio,attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche o una più mite modulazione del trattamento sanzionatorio.

Secondo il difensore, dunque,la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen . dovrebbe essere annullata in attesadell’esito del programma di giustizia riparativa cui l’imputato avrebbe dovutoessere ammesso . 3.Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentatoconclusioniscritte con cui ha chiesto dichiararsi l ’ inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità .

2. Il tema della impugnabilità dell ’ o rdinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa , ha determinato un contrasto giurisprudenzialeche è stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite con la sentenzan. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026 .

Questa sentenza ha stabilito che «Ilprovvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa per l ’ avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l ’ appello o con il ricorso per Cassazione unitamenteallasentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regimedi procedibilità del reato » .

2.1. L e Sezioni Unite hanno da to atto che l ’ inserimento della giustizia riparativanel sistema della giustizia penale ha determinato l ’ ampliamento delle rispostedell’ordinamento alla commissione di un reato , attraverso la previsione di un percorso parallelo e autonomo rispetto al processo penale , fondato sul consensodelle parti e sulla mediazione imparziale .

Hanno, tuttavia, c hiarito, sullabase della lettura congiunta delle disposizioni di cui agli artt. 44 , com mi 2 e 3 , d .lgs . n . 150 / 20 22 e 129 bis cod . pro c. pen . che , una volta iniziato il procedimento penale e fino all ’ esecuzione della pena o della misura di sicurezza,l’accessoai programmi di giustizia riparativa non è consentito senza l’interventodell’autorità giudiziaria .

Se per accertare la sussistenza di un fatto di rilievo penale o profili di responsabilità sia stato avviato un procedimento penale,agli interessati è inibito l ’ autonomo accesso alla giustizia riparativa e in tale evenienza occorre l ’ autorizzazione dell ’ autorità giudiziaria cui , ai sensi dell’articolo129bis cod . proc . pen . , è rimesso il compito di valutare , in positiv o , l’utilitàdel programma alla risoluzione delle questioni derivanti dai fatti reato e , innegativo, l ’ assenza di pericolo concreto per gli interessi o per l ’ acquisizione dellaprova derivante dallo svolgimento del programma medesimo .

La Corte, nel supremo C onsesso, ha , indi , affermato che l ’ attività di verifica dell ’ esistenza dei presuppostiper concedere l ’ autorizzazione ( come disciplinata dall ’ art . 129 bis cod. proc.pen.) e l ’ attività di valutazione dell ’ effetto giuridico c he lo svolgimento del programmapuò avere nel procedimento penale ( come disciplinato dall ’ articolo 58 d.lgs. n. 150 /2022 sull ’ esecuzione della pena ) hanno natura giurisdizionale .

La decisione,infatti,viene assunta con ordinanza, ovvero con provvedimento motivato, inogni stato e grado del processo, previa instaurazione del contraddittorio (ovvero sentite le parti , i difensori nominati , e – se riten uto necessari o – la vittima ) in relazione alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste dal terzo comma dell’art.129 bis cod. proc. pen.; inoltre , gli eventuali effetti favorevoli discendenti dallapartecipazioneal programma concluso con un esito riparativo sono destinati ad operare all ’ interno del processo/procedimento penale, potendo comporta re : nei reatiprocedibili a querela rimettibile , l ’ estinzione del reato per remissione tacita dellaquerela ex art. 152 , comma 3 , n. 2 , cod. pen ; in relazione agli altri reati , una mitigazione del trattamento sanzionatorio ex art. 58 d.lgs . n. 150/2022 , a normadel quale l ’ autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimentodelprogramma e, anche ai fini di cui all ’ art . 133 cod. pen. , l ’ eventuale esito riparativo , senza che, tuttavia la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo possanoprodurre effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa.

Lostesso giudice delle leggi , con la sentenza n. 128 del 2025, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell ’ articolo 420 quater , comma4, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell ’ imputato contengal’avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, ha affermatoche la giustizia riparativa ha natura extraprocessuale e si configura come post factum destinat o a svilupparsi fuori dal processo penale .

La Corte costituzionale,dunque, ha affermato che è il programma di giustizia riparativa a non averecarattere giurisdizionale, ma non così la d ecisione dell ’ autorità giudiziaria che autorizzao meno le parti del procedimento ad accedervi .

Corollariodel carattere giurisdizionale della decisione sul rinvio al C entro per la giustizia riparativa è la sua impugnabilità nel caso in cui assuma contenuto negativo.Al diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa ( assicurato a chiunque abbia interesse ex art 43 , comma 3 , d.lgs . n. 15 0/2 022 ) deve corrispondere,infatti,la garanzia di un ricorso effettivo col quale possa essere fatta valerel’eventuale violazione di quel diritto .

È per questo che, secondo le Sezioni Unite, il diritto a ricorrere contro il provvedimento che respinge l’istanza di ammissione, non può essere limitato a particolar i categorie di reati : qualunque siail regime di procedibilità , infatti, lo svolgimento del programma , tanto più se concluso con esito riparativo , produce effetti giuridicamente rilevanti sul processopenale che si traducono o nell ’ estinzione del reato o comunque in una più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio eventualmente applicabile.

LeSezioni Unite, infine, – in coerenza a quanto già affermato a proposito del rimedio impugnatorio avverso l ’ ordinanza dibattimentale di rigetto della richiestadi sospensione del procedimento con messa alla prova ( S ez .

Un. n . 33216 del 31/03/2016 , Rv . 2 67237 - 01) – hanno stabilito che lo strumento idoneoa tutelare il diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa sia l’impugnazione dell’ordinanza reiettiva che deve essere proposta con l’impugnazionedella sentenza che definisce il grado del giudizio di merito ai sensi dell ’ art. 586 cod. proc. pen .

Ha precisato, inoltre, che detta impugnazione, come previsto dall ’ art. 568 cod. proc. pen., debba essere sorrettada un interesse concreto e at tuale alla rimozione dell a situazione di svantaggioprocessuale derivante dalla decisione giudiziale .

3. Nel caso di specie, contrariamente a quanto assume il Procuratore generalenelleconclusioni rassegnate, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza reiettiva, ma, ha chiesto anche, quale effetto di tale annullamento, l’annullamento della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Il complessivotenore del ricorso, pertanto, consente di ritenere che l ’ imputato abbiainteso impugnare l ’ ordinanza unitamente alla sentenza .

4. Tanto premesso, si deve rilevare che i l perimetro di impugnabilità dell’ordinanza in esame non può che essere quello della sent enza di applicazionedella pena , unitamente alla quale è stata impugnata e che , nel casodi specie, tale perimetro è delineato dall’art. 448, comma 2 bis , cod. proc. pen., in base al quale il ricorso per Cassazione contro le sentenze emesse all’esito di una richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti è ammessosoloper motivi attinenti all ’ espressione della volontà dell ’ imputato, al difettodi correlazione tra la richiesta e la sentenza, all ’ erronea qualificazione giuridicadel fatto e all ’ illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l ’ inammissibilità del ricorso con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma2 bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione; Sez.6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01; Sez.

F, n. 28742 del 25/8/2020,Rv. 279761 - 01).

Edinvero, come questa Corte ha già avuto modo di osservare , il giudizio di applicazionedella pena è svincolato dalla specificità delle forme processuali nelle qualiesso è innestato, essendo sufficiente che la richiesta di pena concordata sia stataritualmente avanzata e sia manifestazione fedele e consapevole della volontà dell’imputato(Sez.4 n. 8531 del 17/02/2022, Rv. 282761 – 02; Sez. 3, n. 34601 del31/03/2021, Rv. 282233 – 01).

Come è stato opportunamente sottolineato , l a celebrazione del giudizio di applicazionedella pena sull ’ accordo delle parti può avvenire in una qualsiasi delle fasi che si possono aprire dopo quella delle indagini preliminari, a partire cioè dall’udienzapreliminarefino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, che rappresenta il moment o estremo oltre il quale non è ammissibile il ricorso a quella speciale procedura.

Ne discende che il suddetto giudizio appare svincolatodalla specificità delle forme processuali nelle quali può avere origine, richiedendo esso unicamente che la richiesta sia stata ritualmente avanzata nell’ambito di una di quelle udienze in cui la legge processuale ne ammette la proposizione.Applicando questo principio, anche prima della introduzione di cui all’art.448 comma 2 bis cod. proc. pen., i n un caso nel quale l ’ applicazione della pena sull ’ accordo delle parti era avvenuta nel corso di un giudizio direttissimo, questaCortedi legittimità ha ritenuto che l ’ eventuale nullità del giudizio direttissimo –prospettata quale effetto della nullità della convalida dell ’ arresto in flagranza, che costituisceuno dei presupposti di tale rito – fosse irrilevante , essendo stata la sentenzaimpugnata emessa , appunto , a seguito del giudizio di applicazione della penasu richiesta delle parti ( Sez. 6, n. 12891 del 09/07/1991, Rv. 188754 – 01 ).

Aciò deve aggiungersi: -che l ’ applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato; ciò in quanto le suddette nullità, se eventualmente verificatesi, devono ritenersi superate dall’accordointervenutotra le parti (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Rv. 269072 - 01;Sez. 3, n. n. 39193 del 18/06/2014, Rv. 260392 - 01; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010,Rv. 247539) ; - che l a sentenza di "patteggiamento" trova titolo nell ’ accordo delle parti e, primaancora, nella richiesta di applicazione della pena da parte dell ’ imputato che costituiscefattoprocessuale autonomamente rilevante, di per sé introduttivo di una procedura speciale idonea a recidere ogni legame con la fase nella quale tale richiestaè maturata. 5.I principi su esposti devono esse r e ribaditi anche con riferimento alla ammissibilitàdellaimpugnazionedella ordinanza di diniego dell ’ accesso alla giustizia riparativaunitamente alla sentenza di applicazione pena.

Mentrenel caso in cui l ’ ordinanza in esame sia stata emessa nel corso di un processoconcluso con sentenza emessa in sede di rito abbreviato ovvero con sentenzaemessa all ’ esito del dibattimento, l ’ impugnazione congiunta con la sentenza che ha definito il grado può, in astratto, determinare gli effetti favorevolidi cui già si è detto, incidenti sulla eventuale estinzione del reato (art.152 comma 3 cod. pen) e sul trattamento sanzionatorio (art. 58 d.lgs . n. 150/2022);nel caso in cui l ’ ordinanza di diniego della richiesta di invio al Centroper la giustizia riparativa sia stata emessa in un processo concluso con la sentenza di applicazione della pena, proprio perché quest ’ ultima è stata concordata fra le parti, neppure in astratto è ipotizzabile uno svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale .

Ed invero, la richiesta di applicazionedellapena da parte dell ’ imputato rappresenta un fatto processuale autonomamente rilevante, che rende impossibile far valere eventuali vizi , diversida quelli indicati dall’art. 448 comma 2 - bis cod. proc. pen., intervenuti nellafase nella quale tale richiesta è maturata .

6. Nel caso in esame, i l ricorrente non contesta di aver manifestato la volontàdi chiedere l ’ applicazione della pena , né sostiene che la pena applicata nonsarebbe conforme a quella richiesta, ma si limita a rilevare che, se fosse statoammesso a un programma di giustizia riparativa, avrebbe potuto ottenere un trattamento sanzionatorio diverso e più favorevole rispetto a quello del quale lui stesso ha chiesto l’applicazione.

N e consegue che il ricorso deve ritenersiinammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli previsti dallalegge.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità con segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistonoelementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza ex art. 444 c od. proc. pen . d e l 7 novembre 202 5 , il [OSCURATO:PERSONA] per leindagini p reliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] , in ordine a l delitto di cui all ’ art. 589, comma 2, cod. pen.la pena concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione , con il beneficio della sospensionecondizionale. Nel corso dell ’ udienza fissata per la decisione in ordine alla richiesta di applicazionedellapena, il difensore dell ’ imputato ha reiterato la richiesta di accesso aiprogrammi di giustizia riparativa, in precedenza già rigettat a. Il G.I.P., acquisito il pareredel Pubblico Ministero, ha nuovamente rigettato la richiesta, osservando che inatti non vi era la volontà della persona offesa di accedere a detto programma e, conseguentemente,siversava nella imp ossibilità di addivenire a un esito favorevole deltrattamento. Indi il G. i.p. ha pronunciato la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. 2.Avverso l ’ ordinanza di rigetto , ha proposto ricorso l ’ imputato , a mezzo del difensore,formulandoun unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge – in specie dell ’ art. 48 d.lgs . 20 ottobre 2022 n. 150 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) – chiedendo,di conseguenza, l ’ annullamento della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. Secondoil ricorrente, l ’ accesso ai programmi di giustizia riparativa sarebbe stato negato , pur a fronte della sussistenza d ei presupposti legali . A i sensi dell’art.129bis cod. proc. pen. , infatti, il giudice può disporre l ’ invio al programma anchedi ufficio, senza che sia richiesto il consenso espresso della persona offesa . Ciòin quanto la ratio dell ’ istituto è quella di ricomporre la frattura che il crimine ha creato non soltanto tra il suo autore e la vittima, ma anche all ’ interno della comunità di riferimento . L ’ istituto in esame, dunque, ha natura soprattutto pubblicistica e mira a far m a t ur are un clima di sicurezza sociale, sicch é ne va sempre favorito l ’ accesso anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento/processo. La Corte di Cassazione, prosegue il difensore, ha stabilito con la sentenza n.131 del 2024 che , ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., l ’ ordinanza di rigetto è ricorribileper cassazione , unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio , sia nel casodi reati procedibili a querela rimettibile, sia nel caso di reati procedibili d ’ ufficio. Nelcaso di specie , il mancato accoglimento della richiesta ha comportato una violazionedel diritto di difesa dell ’ imputato , che, a seguito del diniego di accesso al beneficio richiesto , è stato costretto ad avanza re richiesta di applicazione della penaex art . 444 cod . proc. pen., quando, invece, all ’ esito del programma cui non hapotutoaccedere, avrebbe potuto ottenere un trattamento ben più favorevole , per esempio,attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche o una più mite modulazione del trattamento sanzionatorio. Secondo il difensore, dunque,la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen . dovrebbe essere annullata in attesadell’esito del programma di giustizia riparativa cui l’imputato avrebbe dovutoessere ammesso . 3.Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentatoconclusioniscritte con cui ha chiesto dichiararsi l ’ inammissibilità del ricorso. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità . 2. Il tema della impugnabilità dell ’ o rdinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa , ha determinato un contrasto giurisprudenzialeche è stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite con la sentenzan. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026 . Questa sentenza ha stabilito che «Ilprovvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa per l ’ avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l ’ appello o con il ricorso per Cassazione unitamenteallasentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regimedi procedibilità del reato » . 2.1. L e Sezioni Unite hanno da to atto che l ’ inserimento della giustizia riparativanel sistema della giustizia penale ha determinato l ’ ampliamento delle rispostedell’ordinamento alla commissione di un reato , attraverso la previsione di un percorso parallelo e autonomo rispetto al processo penale , fondato sul consensodelle parti e sulla mediazione imparziale . Hanno, tuttavia, c hiarito, sullabase della lettura congiunta delle disposizioni di cui agli artt. 44 , com mi 2 e 3 , d .lgs . n . 150 / 20 22 e 129 bis cod . pro c. pen . che , una volta iniziato il procedimento penale e fino all ’ esecuzione della pena o della misura di sicurezza,l’accessoai programmi di giustizia riparativa non è consentito senza l’interventodell’autorità giudiziaria . Se per accertare la sussistenza di un fatto di rilievo penale o profili di responsabilità sia stato avviato un procedimento penale,agli interessati è inibito l ’ autonomo accesso alla giustizia riparativa e in tale evenienza occorre l ’ autorizzazione dell ’ autorità giudiziaria cui , ai sensi dell’articolo129bis cod . proc . pen . , è rimesso il compito di valutare , in positiv o , l’utilitàdel programma alla risoluzione delle questioni derivanti dai fatti reato e , innegativo, l ’ assenza di pericolo concreto per gli interessi o per l ’ acquisizione dellaprova derivante dallo svolgimento del programma medesimo . La Corte, nel supremo C onsesso, ha , indi , affermato che l ’ attività di verifica dell ’ esistenza dei presuppostiper concedere l ’ autorizzazione ( come disciplinata dall ’ art . 129 bis cod. proc.pen.) e l ’ attività di valutazione dell ’ effetto giuridico c he lo svolgimento del programmapuò avere nel procedimento penale ( come disciplinato dall ’ articolo 58 d.lgs. n. 150 /2022 sull ’ esecuzione della pena ) hanno natura giurisdizionale . La decisione,infatti,viene assunta con ordinanza, ovvero con provvedimento motivato, inogni stato e grado del processo, previa instaurazione del contraddittorio (ovvero sentite le parti , i difensori nominati , e – se riten uto necessari o – la vittima ) in relazione alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste dal terzo comma dell’art.129 bis cod. proc. pen.; inoltre , gli eventuali effetti favorevoli discendenti dallapartecipazioneal programma concluso con un esito riparativo sono destinati ad operare all ’ interno del processo/procedimento penale, potendo comporta re : nei reatiprocedibili a querela rimettibile , l ’ estinzione del reato per remissione tacita dellaquerela ex art. 152 , comma 3 , n. 2 , cod. pen ; in relazione agli altri reati , una mitigazione del trattamento sanzionatorio ex art. 58 d.lgs . n. 150/2022 , a normadel quale l ’ autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimentodelprogramma e, anche ai fini di cui all ’ art . 133 cod. pen. , l ’ eventuale esito riparativo , senza che, tuttavia la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo possanoprodurre effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa. Lostesso giudice delle leggi , con la sentenza n. 128 del 2025, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell ’ articolo 420 quater , comma4, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell ’ imputato contengal’avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, ha affermatoche la giustizia riparativa ha natura extraprocessuale e si configura come post factum destinat o a svilupparsi fuori dal processo penale . La Corte costituzionale,dunque, ha affermato che è il programma di giustizia riparativa a non averecarattere giurisdizionale, ma non così la d ecisione dell ’ autorità giudiziaria che autorizzao meno le parti del procedimento ad accedervi . Corollariodel carattere giurisdizionale della decisione sul rinvio al C entro per la giustizia riparativa è la sua impugnabilità nel caso in cui assuma contenuto negativo.Al diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa ( assicurato a chiunque abbia interesse ex art 43 , comma 3 , d.lgs . n. 15 0/2 022 ) deve corrispondere,infatti,la garanzia di un ricorso effettivo col quale possa essere fatta valerel’eventuale violazione di quel diritto . È per questo che, secondo le Sezioni Unite, il diritto a ricorrere contro il provvedimento che respinge l’istanza di ammissione, non può essere limitato a particolar i categorie di reati : qualunque siail regime di procedibilità , infatti, lo svolgimento del programma , tanto più se concluso con esito riparativo , produce effetti giuridicamente rilevanti sul processopenale che si traducono o nell ’ estinzione del reato o comunque in una più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio eventualmente applicabile. LeSezioni Unite, infine, – in coerenza a quanto già affermato a proposito del rimedio impugnatorio avverso l ’ ordinanza dibattimentale di rigetto della richiestadi sospensione del procedimento con messa alla prova ( S ez . Un. n . 33216 del 31/03/2016 , Rv . 2 67237 - 01) – hanno stabilito che lo strumento idoneoa tutelare il diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa sia l’impugnazione dell’ordinanza reiettiva che deve essere proposta con l’impugnazionedella sentenza che definisce il grado del giudizio di merito ai sensi dell ’ art. 586 cod. proc. pen . Ha precisato, inoltre, che detta impugnazione, come previsto dall ’ art. 568 cod. proc. pen., debba essere sorrettada un interesse concreto e at tuale alla rimozione dell a situazione di svantaggioprocessuale derivante dalla decisione giudiziale . 3. Nel caso di specie, contrariamente a quanto assume il Procuratore generalenelleconclusioni rassegnate, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza reiettiva, ma, ha chiesto anche, quale effetto di tale annullamento, l’annullamento della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. Il complessivotenore del ricorso, pertanto, consente di ritenere che l ’ imputato abbiainteso impugnare l ’ ordinanza unitamente alla sentenza . 4. Tanto premesso, si deve rilevare che i l perimetro di impugnabilità dell’ordinanza in esame non può che essere quello della sent enza di applicazionedella pena , unitamente alla quale è stata impugnata e che , nel casodi specie, tale perimetro è delineato dall’art. 448, comma 2 bis , cod. proc. pen., in base al quale il ricorso per Cassazione contro le sentenze emesse all’esito di una richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti è ammessosoloper motivi attinenti all ’ espressione della volontà dell ’ imputato, al difettodi correlazione tra la richiesta e la sentenza, all ’ erronea qualificazione giuridicadel fatto e all ’ illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l ’ inammissibilità del ricorso con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma2 bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione; Sez.6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020,Rv. 279761 - 01). Edinvero, come questa Corte ha già avuto modo di osservare , il giudizio di applicazionedella pena è svincolato dalla specificità delle forme processuali nelle qualiesso è innestato, essendo sufficiente che la richiesta di pena concordata sia stataritualmente avanzata e sia manifestazione fedele e consapevole della volontà dell’imputato(Sez.4 n. 8531 del 17/02/2022, Rv. 282761 – 02; Sez. 3, n. 34601 del31/03/2021, Rv. 282233 – 01). Come è stato opportunamente sottolineato , l a celebrazione del giudizio di applicazionedella pena sull ’ accordo delle parti può avvenire in una qualsiasi delle fasi che si possono aprire dopo quella delle indagini preliminari, a partire cioè dall’udienzapreliminarefino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, che rappresenta il moment o estremo oltre il quale non è ammissibile il ricorso a quella speciale procedura. Ne discende che il suddetto giudizio appare svincolatodalla specificità delle forme processuali nelle quali può avere origine, richiedendo esso unicamente che la richiesta sia stata ritualmente avanzata nell’ambito di una di quelle udienze in cui la legge processuale ne ammette la proposizione.Applicando questo principio, anche prima della introduzione di cui all’art.448 comma 2 bis cod. proc. pen., i n un caso nel quale l ’ applicazione della pena sull ’ accordo delle parti era avvenuta nel corso di un giudizio direttissimo, questaCortedi legittimità ha ritenuto che l ’ eventuale nullità del giudizio direttissimo –prospettata quale effetto della nullità della convalida dell ’ arresto in flagranza, che costituisceuno dei presupposti di tale rito – fosse irrilevante , essendo stata la sentenzaimpugnata emessa , appunto , a seguito del giudizio di applicazione della penasu richiesta delle parti ( Sez. 6, n. 12891 del 09/07/1991, Rv. 188754 – 01 ). Aciò deve aggiungersi: -che l ’ applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato; ciò in quanto le suddette nullità, se eventualmente verificatesi, devono ritenersi superate dall’accordointervenutotra le parti (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Rv. 269072 - 01;Sez. 3, n. n. 39193 del 18/06/2014, Rv. 260392 - 01; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010,Rv. 247539) ; - che l a sentenza di "patteggiamento" trova titolo nell ’ accordo delle parti e, primaancora, nella richiesta di applicazione della pena da parte dell ’ imputato che costituiscefattoprocessuale autonomamente rilevante, di per sé introduttivo di una procedura speciale idonea a recidere ogni legame con la fase nella quale tale richiestaè maturata. 5.I principi su esposti devono esse r e ribaditi anche con riferimento alla ammissibilitàdellaimpugnazionedella ordinanza di diniego dell ’ accesso alla giustizia riparativaunitamente alla sentenza di applicazione pena. Mentrenel caso in cui l ’ ordinanza in esame sia stata emessa nel corso di un processoconcluso con sentenza emessa in sede di rito abbreviato ovvero con sentenzaemessa all ’ esito del dibattimento, l ’ impugnazione congiunta con la sentenza che ha definito il grado può, in astratto, determinare gli effetti favorevolidi cui già si è detto, incidenti sulla eventuale estinzione del reato (art.152 comma 3 cod. pen) e sul trattamento sanzionatorio (art. 58 d.lgs . n. 150/2022);nel caso in cui l ’ ordinanza di diniego della richiesta di invio al Centroper la giustizia riparativa sia stata emessa in un processo concluso con la sentenza di applicazione della pena, proprio perché quest ’ ultima è stata concordata fra le parti, neppure in astratto è ipotizzabile uno svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale . Ed invero, la richiesta di applicazionedellapena da parte dell ’ imputato rappresenta un fatto processuale autonomamente rilevante, che rende impossibile far valere eventuali vizi , diversida quelli indicati dall’art. 448 comma 2 - bis cod. proc. pen., intervenuti nellafase nella quale tale richiesta è maturata . 6. Nel caso in esame, i l ricorrente non contesta di aver manifestato la volontàdi chiedere l ’ applicazione della pena , né sostiene che la pena applicata nonsarebbe conforme a quella richiesta, ma si limita a rilevare che, se fosse statoammesso a un programma di giustizia riparativa, avrebbe potuto ottenere un trattamento sanzionatorio diverso e più favorevole rispetto a quello del quale lui stesso ha chiesto l’applicazione. N e consegue che il ricorso deve ritenersiinammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli previsti dallalegge. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità con segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistonoelementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo