Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29566/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15052/2020 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] C, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoALESSANDRA RULLI -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N 3 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.183/2020 depositata il 30/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 3 Pescara, mentre nulla compete alla [OSCURATO:PERSONA] che ha aderito al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 3 Pescara , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 25/10/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15052/2020 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] C, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoALESSANDRA RULLI -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N 3 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.183/2020 depositata il 30/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 3 Pescara, mentre nulla compete alla [OSCURATO:PERSONA] che ha aderito al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 3 Pescara , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 25/10/2
Decreto Cassazione n. 29566/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris