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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 15651/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27328/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Pec: -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 934/2021 depositata il 23/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] srl (di seguito Eurofilt) propose opposizione davanti al Tribunale di Milano ad un decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) di una somma di € 876.375,49 per mancato pagamento di fatture di energia elettrica relative agli anni dal 2005 al 2009, a titolo di conguagli per maggiori consumi rispetto a quanto fatturato dalla somministrante; istituitosi il contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA] e proposta da parte della opponente domanda riconvenzionale per sentir accertare l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] al contratto di mandato conferitogli per la stipula dei contratti di dispacciamento e trasporto relativi al rapporto di fornitura; disposta una CTU per il controllo della funzionalità del gruppo di misura installato da [OSCURATO:PERSONA] presso lo stabilimento di Eurofilt, e per valutare l’incidenza sui consumi registrati e sulla loro contabilizzazione, accertato che l’errore nella contabilizzazione dei consumi era dovuto all’erronea utilizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un moltiplicatore “costante di lettura 1500 kw invece di 3000”, ritenuta l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale su una parte delle forniture, per quelle su cui si ritenne competente il Tribunale di Milano condannò Eurofilt al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] della somma di € 258.047,03, oltre interessi a titolo di conguagli per gli anni 2009 e 2010 e rigettò la domanda riconvenzionale; a seguito di appello di Eurofilt la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 934 pubblicata in data 23/3/2021, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado; per quanto ancora d’interesse la corte territoriale ha respinto il motivo di appello con cui aveva lamentato la mancata prova da parte di [OSCURATO:SOCIETA] del momento nel quale si era verificata l’anomalia dell’errata impostazione della costante di misura e la mancata prova dell’esattezza dei maggiori kWh di energia consumata ritenendo che, anche alla luce dei risultati della CTU, non vi era alcuna incertezza né sulla data iniziale dell’errata contabilizzazione né sulla maggiore energia consumata e non fatturata; haaltresì respinto il motivo di appello con cui si chiedeva la riforma del capo di sentenza sul punto in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni; avverso la sentenza Eurofilt propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; resistecon controricorso [OSCURATO:SOCIETA] ; [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo – violazione o falsa applicazione degli artt.2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. –la ricorrente lamenta che la corte territoriale non ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] non ha mai soddisfatto l’onere della prova posto a suo carico di indicare il momento a partire dal quale era iniziata la (supposta) errata contabilizzazione dei consumi ossia l’”anomalia” consistente nell’errata applicazione della costante K, basandosi soltanto sulla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], cioè di un soggetto terzo privo di poteri certificativi ed interessato nella vicenda; solo dalla dichiarazione scritta di [OSCURATO:PERSONA] aveva desunto che l’errore di applicazione della costante k risaliva alla data di installazione del contatore e cioè all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] senza considerare che il documento proveniente dal terzo poteva avere solo valore indiziario e, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, avrebbe dovuto essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c.; inoltre, osserva la ricorrente, la corte territoriale ha errato nell’affermare che Eurofilt non aveva svolto contestazioni in relazione al verbale di accertamento di [OSCURATO:PERSONA] né aveva indicato altra e diversa data di installazione del contatore o prodotto una propria copia del verbale di installazione con la quale dimostrare l’erroneità dei dati; il motivoè infondato; lungi dal motivare soltanto sulla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che peraltro non è parte del giudizio,e, in quanto impresa concessionaria del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica, svolge un incarico di pubblico serviziocon poteri di certificazione o quanto meno di attestazione dei consumi di energia, la corte d’appello si è basata su elementi oggettivi così da soddisfare sia il criterio normativo di riparto dell’onere della prova sia l’integrazione del valore presuntivo della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] con altri indizi; infatti ha considerato che, a fronte di una corretta rilevazione dei consumi di energia, l’indicazione di una costante di lettura diversa quale accertata dal CTU costituiva un dato oggettivo perché riportato tra i dati di targa immutabili di ogni specifico contatore installato; dunque, essendo certa la presenza non di un malfunzionamento del contatore ma dell’errore di calcolo derivante dalla omessa corretta programmazione del medesimo al momento della sua installazione, è evidente che alcun rilievo privilegiato è stato attribuito alla dichiarazione del terzo; né vi è una inversione delle regole di riparto dell’onere della prova nel passaggio in cui la corte di meritoafferma che l’oggettiva erronea programmazione del contatore non era stata contestata dalla Eurofilt; la sentenza è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l’art. 2697 c.c. pone l’onere della prova dei fatti costitutivi del diritto a carico di chi agisce per la tutela del medesimo e la prova dei fatti impeditivi a carico di chi eccepisca una causa di estinzione del diritto medesimo; quindi a fronte della prova del corretto funzionamento del contatore, era la Eurofilt onerata della prova di fatti impeditivi, onere che la corte del merito ha ritenuto non assolto; con il secondo motivo di ricorso – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. per aver omesso di considerare che Eurofilt aveva contestato l’assenza di prova del momento a partire dal quale si era prodotto l’errore nella contabilizzazione e fatturazione dei consumi- impugna il capo di sentenza che,ritenendo funzionante il contatore ma confermando che lo stesso, fin dal momento della sua installazione nel 2003 , era stato malprogrammato su una costante di lettura diversa da quella effettivamente erogata (1500 invece di 3000),ha ritenuto non esservi alcuna incertezza sulla data iniziale dell’errata contabilizzazione, così disattendendo le contestazioni dell’appellante sull’assenza di prova; il motivo è inammissibile perché prospetta la violazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. a fronte di pronuncia cd.

“doppia conforme” senza dimostrare che gli elementi di fatto posti a base della decisione di primo grado e di quella d’appello sono diverse; ne consegue pertanto la violazione dell’art. 348 ter c.p.c., IV co. con il terzo motivo–violazione o falsa applicazione delle norme sull’interpretazione del contratto nonché degli artt. 1341 e 1342 c.c. ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. –la ricorrente impugna il capo della sentenza di rigetto del la formulata d omanda riconvenzionale di condanna della società [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in ragione della ravvisata inapplicabilità nella specie dell’art. 19.3 del contratto di trasporto stipulato da [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:PERSONA] per conto di Eurofilt, nonché dell’art. 22.5 dell’allegato alla Delibera dell’Autorità per l’Energia n. 348/07; lamentache la corte del merito ha erroneamente ritenuto di non applicare tali clausoleperché relative al diverso caso della ricostruzione dei consumi resa necessaria dal malfunzionamento del contatore e non anche il caso in esame nel quale c’era soltanto una discrasia tra quanto erogato e quanto contabilizzato; la corte del merito avrebbe dovuto svolgere una interpretazione del dato contrattuale conforme ai canoni stabiliti dagli artt. 1362 a 1366 c.c. e ricomprendere, nell’ambito applicativo della clausola contrattuale, tutte le ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo, la misura dell’energia prelevata si scopra errata e i consumi effettivi debbano essere ricostruiti; il motivo è inammissibile perché non prospetta un vizio di sussunzione con riguardo alle denunciate violazioni degli artt. 1362 e ss. c.c. ma si limita ad evocare, da parte di questa Corte , un diverso risultato interpretativo, tale da far ritenere ricompreso il caso in esame nell’ambito di applicazione dell’art. 19.3 del contratto di trasporto stipulato da [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:PERSONA] per conto di Eurofilt e nell’ambito di applicazione dell’art. 22.5 dell’allegato alla Delibera dell’Autorità per l’Energia n. 348/07; alla luce dell’illustrata infondatezza o inammissibilità dei motivi consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27328/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Pec: -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 934/2021 depositata il 23/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] srl (di seguito Eurofilt) propose opposizione davanti al Tribunale di Milano ad un decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) di una somma di € 876.375,49 per mancato pagamento di fatture di energia elettrica relative agli anni dal 2005 al 2009, a titolo di conguagli per maggiori consumi rispetto a quanto fatturato dalla somministrante; istituitosi il contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA] e proposta da parte della opponente domanda riconvenzionale per sentir accertare l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] al contratto di mandato conferitogli per la stipula dei contratti di dispacciamento e trasporto relativi al rapporto di fornitura; disposta una CTU per il controllo della funzionalità del gruppo di misura installato da [OSCURATO:PERSONA] presso lo stabilimento di Eurofilt, e per valutare l’incidenza sui consumi registrati e sulla loro contabilizzazione, accertato che l’errore nella contabilizzazione dei consumi era dovuto all’erronea utilizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un moltiplicatore “costante di lettura 1500 kw invece di 3000”, ritenuta l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale su una parte delle forniture, per quelle su cui si ritenne competente il Tribunale di Milano condannò Eurofilt al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] della somma di € 258.047,03, oltre interessi a titolo di conguagli per gli anni 2009 e 2010 e rigettò la domanda riconvenzionale; a seguito di appello di Eurofilt la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 934 pubblicata in data 23/3/2021, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado; per quanto ancora d’interesse la corte territoriale ha respinto il motivo di appello con cui aveva lamentato la mancata prova da parte di [OSCURATO:SOCIETA] del momento nel quale si era verificata l’anomalia dell’errata impostazione della costante di misura e la mancata prova dell’esattezza dei maggiori kWh di energia consumata ritenendo che, anche alla luce dei risultati della CTU, non vi era alcuna incertezza né sulla data iniziale dell’errata contabilizzazione né sulla maggiore energia consumata e non fatturata; haaltresì respinto il motivo di appello con cui si chiedeva la riforma del capo di sentenza sul punto in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni; avverso la sentenza Eurofilt propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; resistecon controricorso [OSCURATO:SOCIETA] ; [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo – violazione o falsa applicazione degli artt.2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. –la ricorrente lamenta che la corte territoriale non ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] non ha mai soddisfatto l’onere della prova posto a suo carico di indicare il momento a partire dal quale era iniziata la (supposta) errata contabilizzazione dei consumi ossia l’”anomalia” consistente nell’errata applicazione della costante K, basandosi soltanto sulla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], cioè di un soggetto terzo privo di poteri certificativi ed interessato nella vicenda; solo dalla dichiarazione scritta di [OSCURATO:PERSONA] aveva desunto che l’errore di applicazione della costante k risaliva alla data di installazione del contatore e cioè all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] senza considerare che il documento proveniente dal terzo poteva avere solo valore indiziario e, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, avrebbe dovuto essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c.; inoltre, osserva la ricorrente, la corte territoriale ha errato nell’affermare che Eurofilt non aveva svolto contestazioni in relazione al verbale di accertamento di [OSCURATO:PERSONA] né aveva indicato altra e diversa data di installazione del contatore o prodotto una propria copia del verbale di installazione con la quale dimostrare l’erroneità dei dati; il motivoè infondato; lungi dal motivare soltanto sulla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che peraltro non è parte del giudizio,e, in quanto impresa concessionaria del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica, svolge un incarico di pubblico serviziocon poteri di certificazione o quanto meno di attestazione dei consumi di energia, la corte d’appello si è basata su elementi oggettivi così da soddisfare sia il criterio normativo di riparto dell’onere della prova sia l’integrazione del valore presuntivo della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] con altri indizi; infatti ha considerato che, a fronte di una corretta rilevazione dei consumi di energia, l’indicazione di una costante di lettura diversa quale accertata dal CTU costituiva un dato oggettivo perché riportato tra i dati di targa immutabili di ogni specifico contatore installato; dunque, essendo certa la presenza non di un malfunzionamento del contatore ma dell’errore di calcolo derivante dalla omessa corretta programmazione del medesimo al momento della sua installazione, è evidente che alcun rilievo privilegiato è stato attribuito alla dichiarazione del terzo; né vi è una inversione delle regole di riparto dell’onere della prova nel passaggio in cui la corte di meritoafferma che l’oggettiva erronea programmazione del contatore non era stata contestata dalla Eurofilt; la sentenza è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l’art. 2697 c.c. pone l’onere della prova dei fatti costitutivi del diritto a carico di chi agisce per la tutela del medesimo e la prova dei fatti impeditivi a carico di chi eccepisca una causa di estinzione del diritto medesimo; quindi a fronte della prova del corretto funzionamento del contatore, era la Eurofilt onerata della prova di fatti impeditivi, onere che la corte del merito ha ritenuto non assolto; con il secondo motivo di ricorso – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. per aver omesso di considerare che Eurofilt aveva contestato l’assenza di prova del momento a partire dal quale si era prodotto l’errore nella contabilizzazione e fatturazione dei consumi- impugna il capo di sentenza che,ritenendo funzionante il contatore ma confermando che lo stesso, fin dal momento della sua installazione nel 2003 , era stato malprogrammato su una costante di lettura diversa da quella effettivamente erogata (1500 invece di 3000),ha ritenuto non esservi alcuna incertezza sulla data iniziale dell’errata contabilizzazione, così disattendendo le contestazioni dell’appellante sull’assenza di prova; il motivo è inammissibile perché prospetta la violazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. a fronte di pronuncia cd. “doppia conforme” senza dimostrare che gli elementi di fatto posti a base della decisione di primo grado e di quella d’appello sono diverse; ne consegue pertanto la violazione dell’art. 348 ter c.p.c., IV co. con il terzo motivo–violazione o falsa applicazione delle norme sull’interpretazione del contratto nonché degli artt. 1341 e 1342 c.c. ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. –la ricorrente impugna il capo della sentenza di rigetto del la formulata d omanda riconvenzionale di condanna della società [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in ragione della ravvisata inapplicabilità nella specie dell’art. 19.3 del contratto di trasporto stipulato da [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:PERSONA] per conto di Eurofilt, nonché dell’art. 22.5 dell’allegato alla Delibera dell’Autorità per l’Energia n. 348/07; lamentache la corte del merito ha erroneamente ritenuto di non applicare tali clausoleperché relative al diverso caso della ricostruzione dei consumi resa necessaria dal malfunzionamento del contatore e non anche il caso in esame nel quale c’era soltanto una discrasia tra quanto erogato e quanto contabilizzato; la corte del merito avrebbe dovuto svolgere una interpretazione del dato contrattuale conforme ai canoni stabiliti dagli artt. 1362 a 1366 c.c. e ricomprendere, nell’ambito applicativo della clausola contrattuale, tutte le ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo, la misura dell’energia prelevata si scopra errata e i consumi effettivi debbano essere ricostruiti; il motivo è inammissibile perché non prospetta un vizio di sussunzione con riguardo alle denunciate violazioni degli artt. 1362 e ss. c.c. ma si limita ad evocare, da parte di questa Corte , un diverso risultato interpretativo, tale da far ritenere ricompreso il caso in esame nell’ambito di applicazione dell’art. 19.3 del contratto di trasporto stipulato da [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:PERSONA] per conto di Eurofilt e nell’ambito di applicazione dell’art. 22.5 dell’allegato alla Delibera dell’Autorità per l’Energia n. 348/07; alla luce dell’illustrata infondatezza o inammissibilità dei motivi consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a n
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