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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14435/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: kA.C.n-Us.n - che SALAHEDDINE pOUNAFIJ ricorre, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 21 marzo 2021, che, giudicando in sede di rinvio da questa Corte, in parziale riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata, riqualificato il reato di cui al capo A) ai sensi degli artt. 582, 585, 576 nn. 1 e 5-bis cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli anche per gli ulteriori reati ascrittigli.

Considerato: - che il proposto motivo, con il quale ci si duole della violazione degli agli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. in riferimento al mancato rispetto del dictum contenuto nella sentenza rescindente in riferimento al capo D) - delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, che aveva dato mandato al giudice del rinvio di esaminare il fatto di detenzione di sostanza stupefacente in relazione a tutti gli elementi ritenuti indicativi del fatto di lieve entità -, è generico e manifestamente infondato, posto che il giudice del rinvio ha escluso che la detenzione di droga contestata all'imputato potesse essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.

P.R. 309 del 1990 non limitandosi a valutare il dato ponderale, ma valorizzando anche altri elementi (quali le circostanze, i mezzi e le modalità dell'azione e, in particolare, l'essere la sostanza detenuta "compressa", tanto escludendo che l'imputato potesse qualificarsi come mero incaricato della vendita a dettaglio; cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2023 Il consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: kA.C.n-Us.n - che SALAHEDDINE pOUNAFIJ ricorre, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 21 marzo 2021, che, giudicando in sede di rinvio da questa Corte, in parziale riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata, riqualificato il reato di cui al capo A) ai sensi degli artt. 582, 585, 576 nn. 1 e 5-bis cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli anche per gli ulteriori reati ascrittigli. Considerato: - che il proposto motivo, con il quale ci si duole della violazione degli agli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. in riferimento al mancato rispetto del dictum contenuto nella sentenza rescindente in riferimento al capo D) - delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, che aveva dato mandato al giudice del rinvio di esaminare il fatto di detenzione di sostanza stupefacente in relazione a tutti gli elementi ritenuti indicativi del fatto di lieve entità -, è generico e manifestamente infondato, posto che il giudice del rinvio ha escluso che la detenzione di droga contestata all'imputato potesse essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. 309 del 1990 non limitandosi a valutare il dato ponderale, ma valorizzando anche altri elementi (quali le circostanze, i mezzi e le modalità dell'azione e, in particolare, l'essere la sostanza detenuta "compressa", tanto escludendo che l'imputato potesse qualificarsi come mero incaricato della vendita a dettaglio; cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 14435/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris