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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03212/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 146 Sigillo NRG 27236/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura (la riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 in cui la Corte di appello ha evidenziato tutti gli elementi che portavano a ritenere ragionevolmente che l'imputato non fosse coinvolto in una ipotesi di "piccolo spaccio", ovvero di traffico con ridotte capacità di smercio, come definito, tra tante, da Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 146 Sigillo NRG 27236/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura (la riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 in cui la Corte di appello ha evidenziato tutti gli elementi che portavano a ritenere ragionevolmente che l'imputato non fosse coinvolto in una ipotesi di "piccolo spaccio", ovvero di traffico con ridotte capacità di smercio, come definito, tra tante, da Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29
Sentenza Cassazione n. 03212/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris