CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18752/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ( avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 3 aprile u.s. nell'interesse della parte civile, che concludeva per la inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado, rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione e falsa applicazione della norma incriminatrice e contesta la motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 474 cod. pen., artt. 7 e 9 Codice della proprietà industriale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 7, ove il reato in questione risulta pienamente integrato, in quanto la contraffazione del marchio inganna la fede pubblica); considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso che censurano, rispettivamente, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 474 cod. pen. e del presupposto oggettivo del reato di ricettazione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte di appello di Roma ha ritenuto che l'imputata fosse consapevole della vendita di prodotti recanti marchi contraffatti, sulla cui provenienza non ha fornito alcuna documentazione (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); considerato che il quarto ed il quinto motivo di ricorso che eccepiscono la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed il trattamento sanzionatorio irrogato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento al disvalore sociale della condotta, rispetto allaquale la pena risulta congrua e proporzionata (si veda, in particolare pag. 9 della sentenza -impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile Birkenstock IP GmbH, che ha trasmesso argomentata memoria scitta, chiedendo anche la liquidazione equitativa delle spese processuali sostenute nel grado; P P.Q.M