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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41747/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva fatta pervenire dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso; n /47 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 16 giugno 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della qualificazione giuridica del fatto sostenendo che, essendo egli conosciuto dai vigili, il reato sarebbe insussistente, è inammissibile perché poggia su una circostanza di fatto, la conoscenza delle sue esatte generalità dai vigili, che non può essere accertata in questa sede di legittimità e che neppure emerge dalla sentenza impugnata e, anzi, risulta smentita, in quanto si afferma che i vigili hanno dovuto recarsi all'anagrafe comunale per verificare quali fossero le sue generalità; - che il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, atteso che il reato risulta commesso il 19 gennaio 2012, che la pena edittale - e quindi il termine minimo di prescrizione - è pari ad anni sette e mesi sei per effetto della recidiva reiterata e che questa incide anche sul termine massimo di prescrizione, che diventa pari ad anni dodici e mesi sei, mentre è irrilevante che siano state applicate le circostanze attenuanti equivalenti, in quanto il terzo comma dell'art. 157 cod. pen. priva di rilievo l'esito del giudizio di bilanciamento; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva fatta pervenire dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso; n /47 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 16 giugno 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della qualificazione giuridica del fatto sostenendo che, essendo egli conosciuto dai vigili, il reato sarebbe insussistente, è inammissibile perché poggia su una circostanza di fatto, la conoscenza delle sue esatte generalità dai vigili, che non può essere accertata in questa sede di legittimità e che neppure emerge dalla sentenza impugnata e, anzi, risulta smentita, in quanto si afferma che i vigili hanno dovuto recarsi all'anagrafe comunale per verificare quali fossero le sue generalità; - che il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, atteso che il reato risulta commesso il 19 gennaio 2012, che la pena edittale - e quindi il termine minimo di prescrizione - è pari ad anni sette e mesi sei per effetto della recidiva reiterata e che questa incide anche sul termine massimo di prescrizione, che diventa pari ad anni dodici e mesi sei, mentre è irrilevante che siano state applicate le circostanze attenuanti equivalenti, in quanto il terzo comma dell'art. 157 cod. pen. priva di rilievo l'esito del giudizio di bilanciamento; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 41747/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris