CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 08359/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa il 28.3.2024, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di ricettazione (capo A) e di furto in abitazione, aggravato (capo B). 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. peri, dovuta al travisamento delle prove assunte, con conseguente contraddittorietà ed erroneità della motivazione. Si lamenta in particolare il rigetto della richiesta di derubricazione del reato di ricettazione in quello di furto aggravato, basato sulla sola considerazione che "la distanza temporale tra i due fatti contestati e l'assenza di prove" mal si conciliano con tale ricostruzione. Ed invece, proprio !a giusta ricostruzione dei fatti susseguitisi nella notte del 20 maggio 2020, e dei relativi orari, non riportati correttamente dalla Corte di Appello, consente di ritenere plausibile che sia stato il ricorrente a commettere anche il furto del ciclomotore. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione nella determinazione della pena in concreto degli articoli 133 e 69 cod. pen, e conseguente mancanza della motivazione, già carente nella sentenza di primo grado. La decisione di determinare la pena base in due anni di reclusione è del tutto errata non essendo consentito, da un lato, al giudice di ritenere più grave un reato (furto aggravato) e poi applicare come pena base !a pena minima del reato satellite (ricettazione) e, dall'altro, mancando ogni apporto motivazionale che giustifichi l'applicazione di una pena base di gran lunga superiore al minimo edittale del reato base (furto). 2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione nel calcolo della pena degli aumenti per la continuazione per i reati di cui alla sentenza n. 1151/2020 giudicati in sede di abbreviato. In tal caso si sarebbe dovuta applicare la riduzione per la scelta del rito in sede di determinazione dell'aumento per la continuazione con tali reati. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato con riferimento alla questione posta col primo motivo in relazione al delitto di ricettazione. Ed invero, la sentenza impugnata, a fronte del motivo di appello che aveva già in quella sede evidenziato che le emergenze processuali depongono per la qualificazione del fatto di cui al capo A) come furto aggravato e non come ricettazione, risultando il momento in cui lo scooter sottratto era stato lasciato parcheggiato in strada dal proprietario ravvicinato rispetto a quello in cui il ciclomotore era stato poi rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, si è limitata ad affermare che "[.,.] non vi sono elementi probatori che possano indurre a riqualificare il fatto nell'ipotesi di furto aggravato poiché la distanza temporale tra i due fatti contestati e l'assenza di prove ma al si conciliano con la circostanza che possa essere stato il Taglieri a rubare il motorino del Rampielli parcheggiato sulla pubblica via". Secondo la stessa ricostruzione del fatto contenuta nelle sentenze di merito, l'imputato fu avvisato a bordo del motociclo in occasione del furto presso il "[OSCURATO:PERSONA]" temporalmente collocato intorno alle ore 1.40 del 20.5.2020 ossia in un orario non molto distante dal momento in cui il proprietario del mezzo aveva dichiarato di averlo parcheggiato sotto casa, ore 22,30. Nella sentenza di primo grado si dà inoltre atto del fatto che già in precedenza l'imputato aveva rubato uno scooter alla medesima persona offesa. Tali aspetti avrebbero meritato ben più approfondito esame, con la conseguenza che in assenza di una compiuta valutazione sul punto s'impone l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al delitto di ricettazione con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia; assorbiti gli altri motivi sul trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla