CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26957/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bolognaha confermato la sentenza in data 15 luglio 2020 del Tribunale di Rimini con laquale, per la parte qui di interesse, era stata affermata la penale responsabilitàdell’imputato in relazione ad un reato di truffa consumato in data 24 giugno2015.All’imputato è stata contestata e riconosciuta la recidiva specifica reiterataed infraquinquennale.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 157, 161 e 640 cod. pen. per non avere la Corte territorialerilevato l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima dellasentenza di appello;2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen. nella parte in cui si sostiene l’inutilizzabilità ex art. 234cod. proc. pen. ai fini del giudizio di responsabilità della nota di [OSCURATO:PERSONA] del26 agosto 2015 non essendosi proceduto alla raccolta delle testimonianze dicoloro che ebbero a redigere la predetta nota;3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanzaparticolare tenuità.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato inquanto parte ricorrente non considera la sospensione del termine di prescrizionedi mesi 5 e giorni 2 (dal 23/10/2019 al 25/3/2020) verificatosi in primo grado aseguito di rinvio del processo per astensione del difensore alla astensione dallapartecipazione alle udienze deliberata dell’organismo di categoria che porta lamaturazione del termine di estinzione del reato al 26 novembre 2025 quindi adepoca successiva alla deliberazione della sentenza in grado di appello;che, il secondo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606,comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. perché la censura non risulta esserestata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto apena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dalriepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedanopagg. 2 e 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamentenell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;che, in ogni caso, la difesa dell’imputato non ha documentato di essersiopposta all’acquisizione dibattimentale del predetto documento;che, il terzo motivo di ricorso che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base del mancato riconoscimento della circostanzavizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quelloche emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con iprincipi che regolano la materia;che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo delladecisione sul punto ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandatoalla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, ariscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5 e 6) nonpresenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2,lett. e) cod. proc. pen. e risponde ai principi di diritto che regolano la materia.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] infine che la declaratoria di inammissibilità del ricorsodetermina la mancata corretta instaurazione del rapporto processuale innanzi aquesta Corte Suprema e comporta, pertanto, il passaggio in giudicato dellasentenza impugnata all’atto della pronuncia della stessa con preclusione dellapossibilità di rilevare ad oggi l’intervenuta prescrizione del reato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI