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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 08016/2022

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MATERIALE D'UFFICIO relativa al ricorso 18476-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 79, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; - ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti; - controricorrente -avverso l'ordinanza n. 11789/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con istanza del 12.7.2021, il funzionario giudiziario della Corte d'appello di Cagliari, rilevato che nel dispositivo dell'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione il 22.6.17, di rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo è stato condannato al pagamento delle spese a favore di [OSCURATO:PERSONA], e non a favore dello Stato, posto che la Pintus era stata ammessa al gratuito patrocinio, ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nello stesso dispositivo, previa condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dello Stato.

L'istanza è fondata.

Va premesso che la procedura in questione è da ritenere promossa d'ufficio, a norma dell'art. 391bis, c.p.c., su impulso della cancelleria della Corte d'appello di Cagliari.

Al riguardo, dagli atti emerge che la controricorrente vittoriosa, [OSCURATO:PERSONA], era costituita con l'ammissione al gratuito patrocinio, come attestato dal medesimo funzionario istante.

Pertanto, a norma dell'art. 133 t.u. n. 115/02, atteso che la parte ammessa al gratuito patrocinio è risultata vittoriosa, la condanna alle spese della parte soccombente va disposta a favore dello Stato, sicché va corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza in questione, nella parte in cui è contenuta la condanna del ricorrente (pure Ric. 2021 n. 18474 sez.

M1 - ud. 18-01-2022 -2-erroneamente indicato al femminile), a favore della controricorrente, anziché a favore dello Stato.

P.Q.MRic. 2021 n. 18474 sez.

M1 - ud. 18-01-2022 -3-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MATERIALE D'UFFICIO relativa al ricorso 18476-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 79, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; - ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti; - controricorrente -avverso l'ordinanza n. 11789/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con istanza del 12.7.2021, il funzionario giudiziario della Corte d'appello di Cagliari, rilevato che nel dispositivo dell'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione il 22.6.17, di rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo è stato condannato al pagamento delle spese a favore di [OSCURATO:PERSONA], e non a favore dello Stato, posto che la Pintus era stata ammessa al gratuito patrocinio, ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nello stesso dispositivo, previa condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dello Stato. L'istanza è fondata. Va premesso che la procedura in questione è da ritenere promossa d'ufficio, a norma dell'art. 391bis, c.p.c., su impulso della cancelleria della Corte d'appello di Cagliari. Al riguardo, dagli atti emerge che la controricorrente vittoriosa, [OSCURATO:PERSONA], era costituita con l'ammissione al gratuito patrocinio, come attestato dal medesimo funzionario istante. Pertanto, a norma dell'art. 133 t.u. n. 115/02, atteso che la parte ammessa al gratuito patrocinio è risultata vittoriosa, la condanna alle spese della parte soccombente va disposta a favore dello Stato, sicché va corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza in questione, nella parte in cui è contenuta la condanna del ricorrente (pure Ric. 2021 n. 18474 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -2-erroneamente indicato al femminile), a favore della controricorrente, anziché a favore dello Stato. P.Q.MRic. 2021 n. 18474 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -3-
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