CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 40474/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03Y1915) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 010GKZY) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di tenta- to furto pluriaggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso del Fioretti, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione della continuazione tra i reati, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza); - che il primo ed unico motivo di ricorso del Pugliese, con il quale il ricorren- te lamenta la determinazione del trattamento sanzionatorio, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente moti- vato in considerazione delle modalità del fatto e ai numerosi precedenti penali emersi, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 del codice penale. D'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo del- la motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio com- plessivo; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la con- danna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara ii ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il C sigliere estensore Il