Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 29267/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato a MINTURNO il 12/04/1965 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa nel corso del giudizio.

Dopo l'assegnazione del fascicolo a questa Settima Sezione, il ricorrente ha trasmesso una memoria, datata 1 giugno 2026, con la quale ha ribadito i motivi di ricorso ed ha evidenziato che, anche alla luce di nuovi sviluppi delle indagini, risulterebbe confermata una connessione teleologica tra i reati oggetto del presente procedimento ed altro, più grave, per cui pende processo dinanzi al Tribunale di Cassino.

Il ricorso è proposto al di fuori dei casi in cui tale rimedio è ammesso.

Ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., le ordinanze diverse da quelle emesse in materia di libertà personale non sono autonomamente impugnabili e devono esserlo unitamente alla sentenza.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non si versa in un'ipotesi di atto abnorme poiché la determinazione della propria competenza è una funzione attribuita a qualsiasi organo giurisdizionale e l'ordinanza non determina alcuna stasi processuale.

Questa Corte ha del resto osservato che non vi sarebbe abnormità neanche nel caso di difetto assoluto di motivazione (ipotesi comunque non ricorrente nel caso in esame), rilevando che «In caso di eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla difesa dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso da quest'ultimo senza motivare in ordine al rigetto di tale eccezione, posto che il provvedimento non è reso in difetto di potere, né determina una stasi del procedimento, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti, potendolosi impugnare eventualmente in via differita, in uno alla sentenza, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 25278 del 23/02/2023, Campolongo, Rv. 284863 - 01).

Il ricorso è dunque inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro uattrom4 in favoredella Cassa delle ammende. e-, P.Q.Mammende. 4,et,\'t)q( Così deciso il 17/06/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 3 - AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a MINTURNO il 12/04/1965 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa nel corso del giudizio. Dopo l'assegnazione del fascicolo a questa Settima Sezione, il ricorrente ha trasmesso una memoria, datata 1 giugno 2026, con la quale ha ribadito i motivi di ricorso ed ha evidenziato che, anche alla luce di nuovi sviluppi delle indagini, risulterebbe confermata una connessione teleologica tra i reati oggetto del presente procedimento ed altro, più grave, per cui pende processo dinanzi al Tribunale di Cassino. Il ricorso è proposto al di fuori dei casi in cui tale rimedio è ammesso. Ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., le ordinanze diverse da quelle emesse in materia di libertà personale non sono autonomamente impugnabili e devono esserlo unitamente alla sentenza. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non si versa in un'ipotesi di atto abnorme poiché la determinazione della propria competenza è una funzione attribuita a qualsiasi organo giurisdizionale e l'ordinanza non determina alcuna stasi processuale. Questa Corte ha del resto osservato che non vi sarebbe abnormità neanche nel caso di difetto assoluto di motivazione (ipotesi comunque non ricorrente nel caso in esame), rilevando che «In caso di eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla difesa dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso da quest'ultimo senza motivare in ordine al rigetto di tale eccezione, posto che il provvedimento non è reso in difetto di potere, né determina una stasi del procedimento, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti, potendolosi impugnare eventualmente in via differita, in uno alla sentenza, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 25278 del 23/02/2023, Campolongo, Rv. 284863 - 01). Il ricorso è dunque inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro uattrom4 in favoredella Cassa delle ammende. e-, P.Q.Mammende. 4,et,\'t)q( Così deciso il 17/06/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 3 - AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29267/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris