CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10031/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreTomaso Epidendio che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale; lette le memorietrasmesse nell’interesse dei due ricorrenti, con le quali è stata ribadita la fondatezza dei motivi dei due ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza descritta in epigrafe,la Corte di appello di l’Aquila ha dato integrale conferma alla condanna alla pena ritenuta di giustizia resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Chieti ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per i capi della rubrica sub 1), 3),8) e [OSCURATO:PERSONA] per i capi da 10 ) a 15)nonché da 18 ) a 37 ) , loro ascritti , relativ i a f atti di reato tutti sanzionati ai sensi del comma 5 dell’art.73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi tra il mese di febbraio e quello di aprile del 2021. 2. Impugnano i due imputati con autonomi ricorsi proposti dal medesimo difensore, fondati su motivi sostanzialmente analoghi che meritano una descrizione unitaria. Si lamenta,nelle due impugnazioni: -con il motivoaddotto per secondo, l’indeterminatezza dei capi di imputazione quanto alla puntuale indicazione del tipo di sostanza oggetto delle cessioni contestate, individuata,dai giudici del merito, nella cocaina oltre che con riguardo alla quantità dello stupefacente in gioco in ciascuna delle vicende in fatto contestate; -con il primo motivodei due ricorsi, l’integrale assenza di motivazione quanto ai rilievi rispettivamenteprospettati dai due gravami, avuto riguardo alla ritenuta inconsistenza del materiale probatorio apprezzato a conferma del giudizio di responsabilitàper le imputazioni mosse ai due ricorrenti; -con i motivi addotti dal terzo al quinto, si ribadiscono i rilievi prospettati in appello riguardo alla rimarcata inadeguatezza del materia le acquisito, considerando l’assenza di element i fattuali circostanziati ricavabili dalle intercettazioni e dagli altri atti di indagine, la mancanza di sequestri e a monte di atti perquisizione resi nel procedimento in esame, a differenza di quanto apoditticamente sostenuto dal primogiudice; -con il sesto motivo dei due ricorsi , si lamenta la tenuta dell’argomentare speso con la decisione gravata quanto alla pena irrogataai due imputati, anche con riguardo agli aumenti per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi meritano accoglimento per le ragioni precisate di seguito. 2. Va preliminarmente scrutinatala censura proposta dal secondo motivo dei due ricorsi per il contenuto pregiudiziale della relativadoglianza. La censura è inammissibile. Quale che sia stata la risposta offerta dalla Corte de l merito all a identica doglianza prospettata con i rispettivi appelli, va, tuttavia , rimarcato che il vizio prospettato si sostanzia in una asserita indeterminatezza delle diverse imputazioni mosse ai danni deidue imputati odierni ricorrenti e si risolve dunque in una nullità relativa ( ex multis, Sez. 3 , n. 19649 del 27/02/2019 , Rv. 275749 ) , i n quanto tale sanata ex art. 438, comma 6bis, cod. proc. pen. Ne consegue l ’inamm i ssibilità del rilievo, reiterato inquesta sede ma non più prospettabile una volta assentito il rito a prova contratta sollecitato dagli imputati. 3.Le censure proposte dai motivi add o tti p er primo , terzo e quarto d a lle due impugnazioni, sostanzialmente sovrapponibilianche se poi diversificati quanto alle rispettive vicende in fatto sottese alle differenti imputazioni ascritte ai due ricorrenti, meritano uno scrutinio unitario,perché volte a de nunziare l ’ assenz a di risposte ai rilievi prospettati nell’interessedei due imputati con i rispettivi gravami avuto riguardo alla tenuta della sentenza appellata rispetto al giudizio di responsabilità per i fatti loro attribuiti nonchéalla stessa consistenza degli elementi probatori apprezzati a sostegno di tale valutazione. 4. I motivi in questione meritano accoglimento e portano all’annullamento della decisione impugnata. 4.1. Gli appelli dei due imputati–con censure ora ribadite dagli odierni ricorsi- mettevano in lucela generale inconsistenza probatoria degli elementi addotti a sostegno della ritenuta responsabilità.Muovendo dalla assenza di altre emergenze diverse dal tenore dei colloqui intercettati - perché, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, non v i sarebbero stati altri approfondimenti di indagine (in particolare,perquisizioni e sequestri) a supporto delle captazioni-, si rimarcava che queste ultime, avuto riguardo al portato proprio di ciascuna delle diverse imputazioni mos s e ai due imputati , non avevano quel connotato di indiscussa chiarezza necessario per circostanziare,con la dovuta puntualità, gli estremi fondanti le ipotesi di cessione illecita paventate dall’imputazione , in assenza di altri momenti di conforto probatorio. In particolare, il dato acquisito non sarebbe stato in grado di dare adeguata contezza della presenza, per i diversi fatti contestati, degli estremi tip i ci delle molteplici transazioni illecite ascritte ai due ricorrenti, non emergendo con la dovuta puntualità elementi in grado diattestare il tipo di sostanza stupefacente oggetto di contrattazione, la quantità e qualità della drogaceduta, il corrispettivo assertivamente pattuito. In definitiva, a fronte di colloqui captati affatt o chiari e intellegibili e in mancanza di altri elementi probatori a supporto, il quadro offerto no n sarebbe stato in grado di supportare l’effettivasussistenza e il reale contenuto dei fatti di cessione oggetto delle specifiche contestazioni. 4.2. Tali rilievi mettevano al centro della indagine s ollecitata alla Corte del merito iltenore e il contenuto delle dette intercettazioni. Il che imponeva alla Corte del merito un rinnovato scrutinio del relativo dato probatorio muovendo dalle considerazioni argomentative spese sul tema dal primo giudice, filtrate all a luce delle criticità prospettate dalle difese. Di contro, la sentenza gravata solo apparentemente e, comunque,in termini di marcata inadeguatezza,disattende le censure proposte dagli allora appellanti, di fattopretermesse. 4.3. Avuto riguardoalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Cortedel merito, con argomentare -riassunto nelle poche righe dedicateai rilievi posti dall’appello - tantosuccinto quanto inadeguato, alla luce dei diversi fatt i ascritt i all ’ imputato e del tenore delle censure proposte dall ’ appello , si è limitata ad un apodittic o richiamo al portato dei colloqui captati, senza neppure richiamare i punti della sentenza appellata che, riportandone il tenore , ne rimarcava l ’ utilità probatoria . Un mero accenno viene operato unicamente con riferimento al solo capo 8); ma ciò sempre senza mai dareconto del percorso giustificativo posto a sostegno della scelta interpretativa operata e , soprattutto , senza mai c onfrontarsi con i rilievi proposti dall’appello, diretti a contrastare la lettura delle captazioni offerta dal primo giudice. Motivi disattesi senza alcuna puntuale argomentazione. 4.4. Considerazioni analoghe vannospese anche per [OSCURATO:PERSONA]. Anche inrelazione al detto ricorrente, l’inadeguatezza della motivazione spesa dalla Corte del merito emerge con immediatezza dal mero raffronto tra lo spazio argomentativo dedicato in sentenza alla detta posizione (poco più di dieci righe), il numero di imputazioni riferite al detto imputato e il portato dei rilievi critici prospettati dalla difesa avuto riguardo a ciascuno dei capi ascritti all’imputato. Anche nei contenuti, il relativotessuto argomentativo della decisione gravata mostra i segni della sua immediata inadeguatezza. Nel rispondere ai diversi profili di criticità prospettati dall’appello, è stata messa in luce, in termini tutt ’altro che intellegibili e comunque affatto d ir i m enti , la circostanza riguardante l’approvvigionamento garantito all’imputato con continuità da [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicata);ciò tuttavia senza in alcun modo precisare perché tanto finirebbe per influenzare la valutazione probatoria relativa a tutte le numerose ipotesi di cessione ascritte al ricorrente e senza mai prendere posizione rispetto ai rilievi, per ciascuna ipotesi di reato contestata, mossi con l’appello avverso la sostanziale inadeguatezza dei dati di indagine acquisiti alla luce anche di una, affermata, lettura fuorviante del relativo portato probatorioresa dal primo giudice. Rilievi, questi,di fatto pretermessi. 5. Si impone, in coerenza, un nuovo giudizio di appello finalizzato a dare risposta ai motivi prospettati con i gravami interposti nell’interesse dei due appellanti, integralmente disattesi dalla Corte del merito senza dare adeguata giustificazione rispettoalla decisione adottata. 6. Lo scrutinio dell’ultimo motivo dei due ricorsi, riguardante il trattamento sanzionatorio irrogato ai due imputati, risulta, in o ltre , assorbito dalla riscont r ata fondatezza del vizio di motivazione sopra rassegnato. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio