CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 10988/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5064-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio Oggetto R.G.N. 5064/2018 Cron. Rep. Ud. 28/09/2022 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1222/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/08/2017 R.G.N. 1909/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appel lo in epigrafe indicata ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto il carattere discriminatorio della condotta dell’INPS consistita nel negare all’attuale parte intimata il diritto all’assegno di natalità ex art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, siccome non soggiornante di lungo periodo; 2. avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; 3. la parte intimata, nominativamente indicata in epigrafe, ha resistito con controricor so, ulteriormente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] 4. con l’unico motivo di censura, l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1, commi 125 ss., l. n. 190/2014, degli artt. 4-bis, comma 1-bis, 5, commi 8.1 e 8.2, dell’art. 9, comma 12, lett. c), e degli artt. 43-44, d.P.R. n. 286/1998, anche in relazione all’art. 12 prel. c.c., all’art. 12 della direttiva 2011/98/UE (recepita con d.lgs. n. 40/2014) e all’art. 3 del regolamento CE n. 883/2004, per avere laCorte di merito ritenuto di poter disapplicare l’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, nella parte in cui prevede, ai fini della concessione dell’assegno di natalità, che l’istante non cittadino italiano debba essere munito di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 5. non ravvisando i presupposti per la non applicazione della norma anzidetta per contrasto con il diritto dell’Unione, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 16164 del 2019, ha ritenuto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 125, l. n. 190/2014, in relazione agli 3, 31 e 117, comma 1°, Cost. (quest'ultimo in riferimento agli artt. 20, 21, 24, 31 e 34 CDFUE), nella parte in cui richiede ai soli cittadini extracomunitari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di natalità, anche la titolarità del permesso unico di soggiorno, anziché la titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno, in applicazione dell'art. 41, d.lgs. n. 286 del 1998; 6. con sentenza n. 54 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014 (nella formulazione vigente ratione temporis e dunque antecedente alle modificazioni introdotte dall’art. 3, comma 4, l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; 7. essendo stato il motivo di censura fondato su di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima, il ricorso, corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, va senz’altro rigettato; 8. l’esito del giudizio, che ha reso necessario l’intervento del giudice delle leggi, impone la compensazione delle spese di causa; 9. in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il r