CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17227/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 10/12/2025 della Corte d'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 10 dicembre 2025la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha accolto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina dellacontinuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoiconfronti:1. sentenza del 17 dicembre 2007 del Tribunale di Bari, per reati di cui all’art. 73 e 74d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309;2. sentenza del 1° febbraio 2023 della Corte d’appello di Bari, per reati di cui all’art. 73e 74 d.p.r. n. 309 del 1990.In particolare, nell’accogliere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha individuato comereato più grave quello più grave della sentenza n. 2 e ad esso ha aggiunto, per i reati dellasentenza n. 1, 1 anno e 7 mesi di reclusione per il reato di cui al capo G12), 2 mesi direclusione per il capo G), 2 mesi di reclusione per il capo G8), 2 mesi di reclusione per ilcapo H1), 2 mesi di reclusione per il reato oggetto della continuazione esterna con lasentenza del Tribunale di Bari del 9 novembre 2006, ridotti tutti per il rito abbreviato con cuisi era svolto il processo.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge con riferimento all'aumentoper la continuazione per il reato del capo G12) che è stato determinato in 1 anno e 7 mesi direclusione (a fronte dei 3 anni della condanna in cognizione), in quanto la pena non rispettoil rapporto di proporzionalità con quella inflitta per il reato satellite (di cui al capo C) oggettodella continuazione interna alla sentenza 1° febbraio 2023, , in quanto per tale reato(contestato come art. 73, comma 1, e art. 80, d.p.r. n. 309 del 1990 per la detenzione dicocaina per circa tre chilogrammi) era stata inflitta la pena di 6 mesi di reclusione; per il capoG12), che è un reato dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, invece, viene inflitta lapena di 1 anno e 7 mesi di reclusione, ovvero una pena molto superiore per un reatoedittalmente meno grave. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato, sia pure nei limiti della motivazione.1. La pena inflitta con la sentenza n. 2 (sentenza del Tribunale di Bari del 17 dicembre2019, riformata dalla sentenza della Corte di appello di Bari del 1° febbraio 2023), in cui ilgiudice dell’esecuzione ha rinvenuto il reato più grave ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen.,era costituita da una pena base di 10 anni di reclusione per il reato dell’art. 74 d.p.r. 9ottobre 1990, n. 309, cui era stato aggiunto come aumento per la continuazione interna per ilcapo C (reato originariamente degli art. 73, comma 1, e 80 d.p.r. n. 309 del 1990, poiesclusa in appello l’aggravante dell’art. 80, relativo ad un fatto di detenzione di 3 kg dicocaina), la pena di 6 mesi di reclusione.Nella sentenza di secondo grado la Corte di appello aveva stigmatizzato la decisionedel Tribunale, pur non potendola modificare per i limiti del devolutum, scrivendo, a talproposito, che si trattava di un “modestissimo aumento applicato dal giudice di primo grado,ad onta della gravità del fatto, concernente ben 3 kg di cocaina)”.Nella pena inflitta con la sentenza n. 1 (sentenza emessa dal g.i.p. di Bari il 17dicembre 2007, si tratta di una pronuncia di applicazione pena in cui il giudice, su richiestadelle parti, ha riqualificato il fatto di cui all’art. 74 d.p.r n. 309 del 1990 nell’ipotesi lieve delsesto comma della stessa norma, e ritenuto i fatti di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 aisensi del comma 5 della stessa previsione), il reato più grave era stato individuato nel capoG12 (che era un fatto di cui all’art. 73, comma 5, costituito dalla detenzione di 114 grammi dicocaina, 1,59 grammi di eroina e 491 grammi di hascisc), per cui il giudice della cognizioneha applicato la pena di 3 anni di reclusione e 3.000 euro di multa.Ne consegue che il reato continuato, che è conseguenza del riconoscimento dellacontinuazione in executivis, comprende, quale reato più grave, quello di cui all’art. 74 dellasentenza del Tribunale di Bari del 17 dicembre 2019 (10 anni di reclusione), e si componepoi di un aumento di 6 mesi di reclusione per il reato dell’art. 73, comma 1, oggetto sempredella sentenza del Tribunale di Bari del 17 dicembre 2019, di un aumento di 1 anno e 7 mesiper il reato di cui all’art. 73, comma 5, del capo G12) della sentenza di applicazione pena del17 dicembre 2007, e poi degli ulteriori aumenti contenuti in tale sentenza, e non oggettodell’impugnazione.Il ricorso deduce che l’aumento per il reato del capo G12) non sarebbe proporzionatocon quello del capo C) della sentenza del Tribunale di Bari del 17 dicembre 2019, ovverocon ciò che la Corte di appello, in sede di cognizione, aveva definito il “modestissimoaumento applicato dal giudice di primo grado, ad onta della gravità del fatto, concernenteben 3 kg di cocaina”.L’argomento in sé non è fondato, perché la proporzionalità della pena è un principioche regola il rapporto tra le pena ed il reato, non il rapporto degli addendi della pena tra diloro. La proporzionalità è un attributo del trattamento sanzionatorio nel suo complesso, nondel singolo addendo che compone la penaCome è stato detto, infatti, nella giurisprudenza costituzionale, “l'uguaglianza di frontealla pena viene a significare, in definitiva, "proporzione" della pena rispetto alle "personali"responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione cheè essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite dellapotestà punitiva statuale” (Corte cost., sent. n. 50 del 1980).È vero che “la relazione di proporzione risulta ovviamente tributaria della gravità diciascun reato coinvolto nel medesimo disegno criminoso” (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269 – 01, in motivazione), ma solo nel senso che “il valore ponderale che ilgiudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamentosanzionatorio” (ibidem).Non esiste, pertanto, un divieto normativo, neanche di elaborazione giurisprudenziale,a che nella struttura di un reato continuato per un reato edittalmente meno grave possaessere inflitta una pena più grave, ma, per garantire la proporzionalità complessiva deltrattamento sanzionatorio, il giudice deve spiegare il valore ponderale che attribuisce aciascun reato satellite in relazione alla gravità che ritiene caratterizzare ciascuno di essi.Ne consegue che l’esigenza di proporzionalità del trattamento sanzionatorio impone algiudice che riconosce l’esistenza del reato continuato di motivare in modo specifico, ferma lapena base in cui è vincolato dalle decisioni prese in cognizione, sui singoli aumenti per i reatisatellite, secondo le regole, differenziate a seconda del quantum dell’aumento indicate nelparagrafo 9 della Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, citata.Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata è totalmente priva di motivazione sullaquantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite della continuazione, ed, inparticolare, per quella del reato di cui al capo G12) censurata in ricorso, che non vienesupportata neanche da espressioni di stile.Sotto questo profilo, pertanto, l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che lesono state rivolte e, relativamente all'entità della pena, deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio sul punto.2. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, atteso che Cortecostituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34,comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono chenon possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciatoo concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazionein sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente all'entità della pena, con rinvio per nuovogiudizio sul punto alla Corte di appello di Bari.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]